sabato, Aprile 20, 2024
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Responsabilità degli Internet Service Provider (ISP): Peterson c. Youtube e Elsevier c. Cyando

Responsabilità degli Internet Service Provider (ISP): Peterson c. Youtube e Elsevier c. Cyando

a cura di Luisa Grillo

Introduzione: il regime di responsabilità degli ISP

Internet è sicuramente una delle innovazioni più importanti del ventesimo secolo. Ora, più che mai, praticamente chiunque può diffondere e condividere informazioni in tutto il mondo.

Il fatto che Internet sia diventato un portale di condivisione globale ha progressivamente favorito il sorgere di nuove tipologie di illeciti commessi tramite il web. Tra questi sicuramente uno dei più rilevanti riguarda la violazione del diritto d’autore online sulle varie piattaforme esistenti.

In tali dinamiche un ruolo di grandissima importanza rivestono i cosiddetti Internet Service Provider (ISP) ossia aziende che forniscono servizi in rete con il ruolo di intermediari, svolgendo la funzione di ponte tra i soggetti che intendono effettuare delle comunicazioni, e i destinatari delle stesse.[1]

Il legislatore europeo, con la Direttiva Europea sul commercio elettronico n. 2000/31/CE, “direttiva e-Commerce[2], recepita in Italia con il D. Lgs. n. 70/2003[3], ha adottato una dettagliata normativa al fine di regolamentare in maniera unitaria l’attività degli intermediari della comunicazione.

In linea generale, le norme contenute nella direttiva disciplinano l’attività dei prestatori di servizi in rete e si occupano del regime di responsabilità degli stessi nel caso in cui siano stati commessi illeciti da parte degli utenti.

Vi sono alcuni casi specifici dove la direttiva individua un’esenzione di responsabilità a determinate condizioni ed in base al ruolo svolto dai provider, questi riguardano:

  1. Provider che consentono l’accesso alla rete grazie alle loro infrastrutture (mere conduit): l’articolo 12 della direttiva prevede che per questi fornitori, qualora effettuassero servizi di semplice trasmissione di informazioni, oppure fornissero un accesso alla rete, il provider non sarà responsabile, a meno che “non dia egli stesso origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione e non selezioni né modifichi le informazioni veicolate”.[4]
  2. Provider che consentono di condividere informazioni tra gli utenti (caching): l’articolo 13 del decreto riguarda le attività di memorizzazione temporanea, sancendo l’esenzione di responsabilità del provider di servizi di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea che viene effettuata al solo scopo di rendere più efficace l’inoltro ad altri destinatari a loro richiesta. Le condizioni sono: “che il provider non modifichi le informazioni; che si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; non interferisca con l’uso lecito della tecnologia utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso”.[5]
  3. Provider che, oltre a permettere la condivisione di informazioni, forniscono anche la possibilità di ospitare in via permanente specifici contenuti sulle proprie piattaforme (hosting): disciplinati dall’articolo 14 che prevede un esenzione di responsabilità qualora il provider “non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.[6]

Nell’articolo 15, invece, il legislatore esclude “qualsiasi obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni ed esclude anche l’obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”[7].

In generale, l’esimente opera quando il ruolo del provider è solo “tecnico automatico e passivo”.[8] Al provider non vengono contestate le attività commesse, ma quelle non commesse, ossia la mancanza di azioni repressive in caso di violazioni da parte degli utenti.

Un regime siffatto ha sicuramente sostenuto le attività di impresa, dando più libertà agli imprenditori che, a queste condizioni, si sono maggiormente assunti il rischio di fornire servizi online, cosa che invece non avrebbero fatto se la direttiva li avesse ritenuti responsabili per gli illeciti commessi dai terzi.[9]

Il regime di esenzione da responsabilità del provider è stato oggetto di varie pronunce, da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si sono concentrate sempre sulla figura del provider e sui vari regimi riguardanti la responsabilità.

Con il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi anni, la direttiva e-Commerce non è più in grado di disciplinare i casi di responsabilità del provider, dato il mutato contesto attuale.

Oggi il provider è visto in maniera totalmente diversa, ovvero come un soggetto avente una struttura organizzativa complessa ed operativa, che effettua attività come: l’indicizzazione dei contenuti e la selezione ed il filtraggio degli stessi a seconda dell’utente. Il provider ha dunque sicuramente perso l’aspetto caratteristico di neutralità. [10]

Proprio per i suddetti motivi, è stata introdotta una nuova direttiva a livello comunitario: Direttiva (UE) 2019/790[11]. Tale direttiva ha creato una nuova figura di hosting provider attivo, con conseguente possibilità di incorrere in responsabilità qualora vi sia stata una violazione del diritto d’autore sulla piattaforma.

Tale principio si rinviene nel considerando 38: “Qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti”[12].

In questi casi, sia il provider attivo, sia quello neutro, incorreranno in responsabilità anche quando gli ISP rientrano nell’esenzione di responsabilità di cui all’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE.

I Casi Frank Peterson c. Youtube e Elsevier c. Cyando

Nel 2018 sono state intentate due azioni in Germania contro operatori di piattaforme online – Youtube (di proprietà di Google) e Uploaded (di proprietà di Cyando AG).[13] I ricorrenti erano un produttore musicale (Frank Peterson) e un editore (Elsevier) che avevano visto il caricamento delle loro opere sulle rispettive piattaforme senza la loro autorizzazione. Essi chiedevano ingiunzioni e risarcimenti per violazione del copyright.

Per quanto riguarda il caso Youtube[14], la lite era partita da un reclamo presentato dal produttore musicale Frank Peterson contro la nota piattaforma web in relazione a diversi fonogrammi caricati sulla stessa nel 2008. Il materiale in questione includeva brani tratti dall’album “A Winter Symphony” di Sarah Brightman che sono stati caricati dagli utenti di Youtube senza autorizzazione, nonché registrazioni audio private realizzate in occasione dei concerti della sua tournée «Symphony Tour». Peterson si rivolse così a Google per ottenere la rimozione dei contenuti, ma nonostante le registrazioni furono rimosse, fu possibile ritrovarle su Youtube qualche mese dopo. Proprio per questo motivo il Sig. Peterson decise di rivolgersi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania) chiedendo un provvedimento inibitorio che vietasse a tali società di mettere a disposizione del pubblico dodici registrazioni audio o interpretazioni tratte dall’album A Winter Symphony e dodici opere o interpretazioni tratte dai concerti della «Symphony Tour». Inoltre, egli ha chiesto che gli fosse riconosciuto giudizialmente un risarcimento danni per la messa a disposizione del pubblico dei video controversi.

Il 3 settembre 2010 il Landgericht Hamburg si è pronunciato con sentenza, accogliendo il ricorso per quanto riguarda tre titoli musicali e l’ha respinto quanto al resto e dunque tale decisione è stata impugnata da entrambe le parti.

Con sentenza del 1° luglio 2015, l’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land di Amburgo, Germania) ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado. Tale giudice ha vietato a Youtube e a Google, a pena di una sanzione pecuniaria, di dare a terzi la possibilità di mettere a disposizione del pubblico registrazioni audio o interpretazioni di sette dei titoli dell’album A Winter Symphony. Detto giudice ha inoltre condannato tali società a fornire al sig. Peterson varie informazioni relative agli utenti che hanno messo in rete i video controversi, e lo stesso giudice ha respinto il ricorso del sig. Peterson quanto al resto.

Il sig. Peterson ha proposto un ricorso in Cassazione per ottenere una revisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). In tali circostanze, con decisione del 13 settembre 2018, pervenuta alla Corte il 6 novembre 2018, tale giudice ha sospeso il procedimento e ha adito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il secondo caso, quello riguardante Cyando[15], ha coinvolto il gruppo editoriale Elsevier, che ha avviato un procedimento contro Cyando (la società dietro la piattaforma di condivisione file e hosting, Uploaded). La controversia riguardava diverse opere di copyright caricate dagli utenti della piattaforma Uploaded senza autorizzazione, tra cui “Anatomy for Students” e “Atlas of Human Anatomy” di Gray.

La Elsevier ha proposto un ricorso, nel luglio 2014, nei confronti di Cyando dinanzi al Landgericht München (Tribunale del Land di Monaco di Baviera, Germania). La stessa ha chiesto che a Cyando fosse imposto un provvedimento inibitorio relativamente alle opere controverse, ed ha richiesto anche informazioni relative al caso, ed un risarcimento danni per le medesime violazioni.

Con sentenza del 18 marzo 2016, il Landgericht München ha imposto a Cyando un provvedimento inibitorio a causa della sua partecipazione alle violazioni del diritto d’autore commesse e ha accolto le domande formulate in subordine dalla Elsevier, respingendo il ricorso quanto al resto.

Sia la Elsevier che Cyando hanno impugnato tale decisione. Con sentenza del 2 marzo 2017, l’Oberlandesgericht Linz (Tribunale superiore del Land di Linz, Germania) ha riformato la sentenza di primo grado, imponendo a Cyando un provvedimento inibitorio. Il giudice d’appello ha respinto il ricorso quanto al resto.

La Elsevier ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). In tali circostanze, con decisione del 20 settembre 2018 tale giudice ha sospeso il procedimento e ha adito anche in questo caso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia

Il 6 novembre 2018 il tribunale tedesco (BGH), a seguito di varie contestazioni, ha deciso di deferire entrambe le cause alla Corte di giustizia per ulteriori chiarimenti e soprattutto per sapere se le piattaforme Youtube e Uploaded sono responsabili di violazioni del diritto d’autore mediante comunicazione al pubblico. Vista la somiglianza delle cause, la CGUE decise di riunirle.

Il BGH ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia sei questioni pregiudiziali. Queste si concentrano sulla responsabilità degli operatori di piattaforme su cui vengono caricati contenuti protetti da copyright senza il consenso dei titolari dei diritti e sono:

  1. se le piattaforme violano il diritto d’autore “comunicando al pubblico”, ai sensi della direttiva del 2001 (Infosoc) sul diritto d’autore Art. 3[16] nei casi in cui:
    1. causa C‑682/18 (Youtube): il processo di caricamento avviene automaticamente e senza previa consultazione o controllo da parte dell’operatore; l’operatore precisa nei termini d’uso che i contenuti violati dal diritto d’autore non possono essere pubblicati; il provider genera entrate mediante la gestione del servizio; il gestore ottenga, in base alle condizioni d’uso, una licenza mondiale, non esclusiva e gratuita per i video, per la durata della pubblicazione del video; il gestore metta a disposizione strumenti atti a consentire agli aventi diritto di intervenire ai fini della disabilitazione dell’accesso ai video illegali;  il gestore organizzi i risultati della ricerca sulla piattaforma sotto forma di classifiche e categorie di contenuti, consentendo agli utenti registrati di visualizzare una scaletta con i video consigliati sulla base dei video già visualizzati;
    2. causa C‑682/18 (Cyando):    il caricamento di un file avvenga automaticamente e senza preventiva visualizzazione o controllo da parte del gestore; il gestore indichi che non possono essere pubblicati contenuti lesivi del diritto d’autore; esso percepisca introiti dalla gestione del servizio; il servizio sia utilizzato per usi leciti, con la consapevolezza che è disponibile anche un numero considerevole di contenuti lesivi del diritto d’autore; il gestore non fornisca alcun elenco dei contenuti, né alcuna funzione di ricerca, tuttavia i collegamenti per il download; il gestore crei un incentivo a caricare contenuti protetti dal diritto d’autore, altrimenti disponibili per gli utenti solo a pagamento.
  1. se operatori come Youtube e Cyando possono beneficiare dell’articolo 14(1) della direttiva 2000/31 per quanto riguarda i file che archiviano su richiesta degli utenti delle loro piattaforme[17];
  2. se le condizioni menzionate nell’articolo 14(1)(a) si riferiscono a specifiche informazioni illegali.
  3. quali sono le condizioni affinché i titolari dei diritti possano chiedere un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 8(3) della Direttiva sul Copyright del 2001.
  4. se gli operatori, come Youtube, siano considerati trasgressori ai sensi dell’articolo 13(1).

Il parere dell’Avvocato Generale Saugmandsgaard

La Corte di Giustizia non ha ancora emanato una decisione, e dunque possiamo far riferimento solo al parere pubblicato il 16 luglio 2020[18] dall’Avvocato Generale Saugmandsgaard, che affronta con precisione tutte le domande poste alla CGUE esprimendosi sempre di più a favore degli Internet Service Providers, prendendo una posizione nettamente diversa da quelle espresse dalla CGUE e dal Copyright Act del 2019 (che come sappiamo non è ancora entrato in vigore).

Sulla prima questione, ovvero quella riguardante la comunicazione al pubblico, l’Avvocato Generale raccomanda che la CGUE sostenga che né Youtube né Cyando “comunichino al pubblico”, in quanto solo gli utenti che caricano contenuti non autorizzati lo fanno.

Il parere esamina quindi in primo luogo se le piattaforme siano direttamente responsabili delle violazioni commesse da soggetti terzi, avendo effettuato o meno una “comunicazione al pubblico”. Pur riconoscendo che le piattaforme svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione dei contenuti al pubblico, il ragionamento dell’Avvocato generale appare basato sulla premessa che solo una persona può essere responsabile della comunicazione al pubblico, la persona che svolge il ruolo “più fondamentale”.

Possiamo constatare che qualsiasi intermediario svolge un ruolo cruciale, in quanto è uno degli anelli della catena che rende possibile la comunicazione. Tuttavia, il ruolo svolto dalla persona che inserisce i contenuti è sicuramente di maggiore importanza. Possiamo definirlo un ruolo “essenziale” perché è quella persona che decide di trasmettere una data opera ad un pubblico e che inizia attivamente quella comunicazione.

L’AG ha quindi concluso che i fornitori di servizi come Youtube non comunicano al pubblico opere che sono caricate dai loro utenti sui loro servizi, in quanto forniscono semplicemente le “strutture fisiche” necessarie per la comunicazione di tali opere.

Tuttavia, se un fornitore di servizi interviene attivamente nella comunicazione al pubblico delle opere, vale a dire seleziona il contenuto trasmesso, lo determina in altro modo o lo presenta al pubblico in modo tale che sembri essere il suo proprio, il fornitore assumerebbe la figura di “comunicatore al pubblico” e dunque solo in questo caso potrebbe essere responsabile.

L’avvocato generale si è poi spostato sulla seconda domanda, quella riguardante l’applicazione dell’articolo 14(1) della direttiva 2000/31 alle piattaforme online per i file che archiviano su richiesta degli utenti delle loro piattaforme.

La direttiva sull’e-Commerce Art. 14 stabilisce che un fornitore di hosting non è responsabile per le informazioni memorizzate su richiesta sui suoi utenti se: il fornitore non è a conoscenza di attività o informazioni illegali e, per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, non è a conoscenza di fatti o circostanze da cui l’attività o le informazioni illegali sono evidenti; il fornitore agisce rapidamente per rimuovere le informazioni al momento della notifica.

Le conclusioni principali dell’Avvocato generale in relazione a Youtube e Cyando sono le seguenti:
le piattaforme non sono attive per quanto riguarda le informazioni che memorizzano e possono quindi beneficiare della deroga per quanto riguarda tutte le responsabilità derivanti dai file archiviati su richiesta dei loro utenti.

Il parere è passato poi alla terza questione: se le condizioni di cui all’articolo 14(1)(a) si riferissero a specifiche informazioni illegali.

L’avvocato generale sostiene che le frasi “conoscenza effettiva” e “consapevolezza di fatti o circostanze da cui l’attività illegale è apparente” si riferiscono a “informazioni specifiche illegali”.

Dunque, per avvalersi del “safe harbour”, il fornitore di hosting non deve essere effettivamente a conoscenza di attività o informazioni illegali e, per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, non deve essere a conoscenza di fatti o circostanze da cui l’attività o le informazioni illegali sono evidenti. L’AG ricorda inoltre che non vi è nessun obbligo per un fornitore di servizi di ricercare attivamente fatti o circostanze illecite, in quanto non sarebbe compatibile né con l’Art. 14 né con l’Art. 15, che vieta agli Stati membri di imporre ai fornitori di hosting l’obbligo generale di controllare le informazioni memorizzate.

La quarta questione invece chiedeva quali fossero le condizioni affinché i titolari dei diritti potessero chiedere un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 8(3).

Nonostante questo, parere sembri offrire poco conforto ai titolari dei diritti, l’Avvocato generale sostiene che le ingiunzioni dovrebbero essere disponibili nei confronti degli operatori di piattaforma (ad esempio richiedendo di rimuovere i contenuti). Il titolare dei diritti non dovrebbe dimostrare un comportamento improprio da parte dell’intermediario, ma semplicemente dimostrare che i suoi diritti sono stati violati dal contenuto inserito nella piattaforma.

La quinta e la sesta domanda chiedevano se gli operatori, come Youtube, fossero considerati trasgressori ai sensi dell’articolo 13(1) per il fatto di aver svolto un ruolo attivo relativamente ai file contenenti opere protette messe in rete, in modo illecito, dagli utenti delle loro piattaforme. L’Avvocato generale ritiene che l’Art. 13 non è assolutamente volto a disciplinare le condizioni della responsabilità dei prestatori intermediari per le violazioni del diritto d’autore, sostenendo che tale articolo ha solo uno scopo procedurale relativo alla concessione e alla determinazione del risarcimento danni in caso di violazione.

L’AG è inoltre arrivato alla conclusione che se non si considera che gli operatori comunichino al pubblico, naturalmente non sono considerati trasgressori. Tuttavia, la legislazione lascia un ampio margine per l’armonizzazione nazionale al riguardo.

Conclusione

In un contesto come quello degli ultimi anni, le piattaforme online stanno acquisendo sempre più potere, diventando così gli unici arbitri della libertà di espressione[19].

La corte di giustizia è infatti più volta intervenuta per esprimere il proprio giudizio in materia, così come l’Avvocato generale.

Nei casi appena esaminati sembra che il parere dell’AG stabilisca un giusto equilibrio tra i diritti degli operatori di piattaforme online e dei titolari dei diritti. Anche se a prima vista potrebbe sembrare che il parere possa essere un duro colpo per i titolari, essi sono comunque in grado di agire contro i provider ottenendo un’ingiunzione in caso di violazione da parte di terzi. Pertanto, nel complesso, i titolari dei diritti sembrerebbe mantenere un livello di protezione sufficiente.

È importante notare, però, che tali casi sono stati decisi ai sensi delle direttive del 2000, 2001 e 2004 e che quindi la futura adozione della direttiva 2019/790 potrebbe invertire la situazione evidenziata. In effetti, la direttiva, che dovrebbe essere recepita nella legge nazionale degli Stati membri entro il 7 giugno 2021[20], prevede alcune modifiche per quanto riguarda la regolamentazione della “comunicazione al pubblico”.

In particolare, l’articolo 17 stabilisce che il fornitore di servizi compie un atto di comunicazione al pubblico quando concede al pubblico l’accesso a opere protette dal diritto d’autore.

Tali operatori non saranno considerati responsabili per atti di comunicazione non autorizzati solo se possono dimostrare di: essersi adoperati al massimo per ottenere un’autorizzazione, per garantire l’indisponibilità di opere specifiche per le quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni e di aver agito rapidamente, dopo aver ricevuto una comunicazione dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso alle opere notificate o ad altri materiali.[21]

Tuttavia, tutto questo non può ignorare un presupposto di base, vale a dire che il funzionamento delle piattaforme di condivisione dei contenuti è sempre stato basato sulla mancanza di responsabilità diretta per violazioni commesse da utenti e terzi. In virtù di tale ragionamento, imporre la selezione dei contenuti e un filtraggio sostanziale sotto la minaccia di una sanzione potrebbe portare ad una riduzione delle piattaforme online per evitare di incorrere in responsabilità.

Come sottolineato da molti esperti del settore[22], in tal modo gli operatori del web si trasformerebbero in dei censuratori, diventando probabilmente soggetti che esercitano funzioni editoriali, funzioni sicuramente diverse da quelle dei fornitori di servizi.

In tutto ciò, non essendovi ancora una pronuncia della Corte di Giustizia, tutto può essere ancora messo in discussione e resta ancora da vedere se il parere espresso dall’Avvocato generale verrà seguito.

Infatti, sebbene da un punto di vista statistico la Corte abbia spesso seguito i pareri dei suoi avvocati generali, l’opinione in questione raccomanda un ripensamento piuttosto radicale dei principi stabiliti e, pertanto, vi è ancora molta incertezza sull’esito finale.

[1] B. MARUCCI, La responsabilità civile in Rete: necessità di introdurre nuove regole, nel sito web: www.comparazionedirittocivile.it

[2] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET

[3] D. Lgs. n. 70/2003, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm

[4] Art. 12, Direttiva 2000/31/CE

[5] Art. 13, Direttiva 2000/31/CE

[6] Art. 14, Direttiva 2000/31/CE

[7] Art. 15, Direttiva 2000/31/CE

[8] Cons. 42, Direttiva 2000/31/CE

[9] M. L. MONTAGNANI, Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari, 2018

[10] AGCOM, Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, p. 5, http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/itiv/itiva_diritto-autore-reti-comunicazione-elettronica_12_02_10.pdf

[11] DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

[12] Considerando 38 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO

[13]LF v Google LLC, YouTube & Ors (C-682/18) and Elsevier v Cyando

[14] Cause Frank Peterson c. YoutubeC-682/18, http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-682/18

[15] Causa Elsevier c. Cyando C-683/18, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-683/18

[16] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 Maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029

[17]  Direttiva 2000/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 Giugno 2000, sul commercio elettronico – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031

[18] Parere dell’Avvocato generale, disponibilequi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1

[19] P.E. Rozo Sordini, La libertà di espressione nell’era digitale: disciplina internazionale e problematiche, WorkingPaper. Ottobre 2013.

[20] Vedi Art. 27.1 dir.

[21] Vedi art 17.4 dir.

[22] Oreste Pollicino, “Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider”

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