lunedì, Marzo 18, 2024
Criminal & Compliance

Responsabilità oggettiva: esistenza del solo nesso casuale

 

In ambito penale tra le diverse ipotesi di responsabilità emerge la responsabilità oggettiva, che secondo l’opinione dominante trova fondamento nell’art. 42 del codice penale che recita: “la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione ed omissione”.

Tale tipologia di responsabilità implica l’esistenza del solo nesso causale. Da tale presupposto deriva che il danneggiante risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.

La responsabilità oggettiva viene a configurarsi come tertium genus di attribuzione dell’illecito e risulta caratterizzato dall’assenza di un rimprovero per dolo o per colpa, in relazione al fatto antigiuridico posto in essere che viene imputato ad un soggetto in base al solo rapporto di casualità.  Dunque la responsabilità oggettiva è addebitata sulla base del mero nesso casuale, ma è pur sempre necessaria la coscienza e la volontà dell’azione e dell’omissione ai sensi dell’articolo. 42 comma 1 c.p.

La responsabilità oggettiva è particolarmente dibattuta come fattispecie, in quanto appare in contrasto con un principio fondamentale dell’ordinamento: nulla poena sine culpa. Tale principio emerge dalla carta Costituzionale, art. 27 co. 1. La Corte Costituzionale a partire dalle sentenze 364-1085 del 1988 ha precisato che il divieto della responsabilità senza colpa non è tassativo: l’attribuzione su base meramente obiettiva contrasta con il dettato costituzionale soltanto quando riguarda gli elementi più significativi della fattispecie, rispetto ai quali l’imputazione richiede necessariamente l’operatività di coefficienti soggettivi. L’area degli elementi meno significativi risulta piuttosto ridotta e finisce così per ricomprendere soltanto le condizioni di punibilità estranee all’offesa. [1]

Si è parlato dell’esigenza di una definitiva eliminazione dal sistema della responsabilità oggettiva, spesso attuata mediante un interpretazione adeguatrice delle singole fattispecie, originariamente concepite dal legislatore in termini di responsabilità oggettiva, onde ricondurle al principio costituzionale di colpevolezza.

La dottrina ha operato diverse distinzioni:

  • RESPONSABILITA’ OGGETTIVA ESPRESSA: si tratta delle ipotesi espressamente previste dalla legge che si ricollegano all’art.42 Co. 3 c.p. ; ricomprende tutte le ipotesi in cui viene addebitato all’agente un evento sulla base del mero nesso di casualità materiale tra condotta umana e l’evento stesso, ovvero di un qualsiasi altro elemento essenziale o accidentale del reato in relazione alla sua mera sussistenza;
  • RESPONSABILITA’OGGETTIVA OCCULTA: ipotesi in cui si prescinde dal dolo o dalla colpa ovvero se ne presume l’esistenza;
  • RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PURA: l’evento non voluto si verifica in luogo di quello voluto;
  • RESPONSABILITA’ OGGETTIVA MISTA: l’offesa non voluta si aggiunge all’illecito doloso realizzato;

L’unico modo che l’agente ha per liberarsi da suddetta responsabilità è quello di dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Va altresì precisato che un’importante e distintiva caratteristica della responsabilità oggettiva si ha in tema di onere della prova: la responsabilità extracontrattuale (normale) viene meno se l’autore del fatto illecito fornisce la prova dell’assenza di sua colpa, quella oggettiva solo se si prova che il danno è dovuto ad un evento fortuito imprevedibile ed inevitabile.

L’esigenza di introdurrre questa forma di responsabilità nell’ordinamento si ricollega al fatto che, nell’attuale assetto socio-economico, molteplici sono le fonti di pericolo ed in certe situazioni, è parso troppo gravoso far ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica colpevolezza dell’agente. [2]

Dunque la responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia. Il campo della responsabilità oggettiva si sta ampliando sempre di più,  sia per la difficoltà della prova di un nesso di causalità fra condotta di un soggetto e danno, sia per la necessità sociale di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno provocato da attività particolarmente pericolose, sia per contenere entro limiti accettabili la misura della responsabilità, pur nel rispetto dell’adeguatezza del risarcimento. [3]

FONTI:

[1] Garofoli R., compendi superiori: la responsabilità oggettiva, 2017

[2] www.studiocataldi.it: responsabilità oggettiva

[3] www. treccani.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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