domenica, Dicembre 1, 2024
Criminal & Compliance

Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

A cura di Massimo Pinardi

 

  1. Quadro normativo: l’articolo 92 del D.lgs. 81/2008

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l’articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall’articolo 92 dello stesso decreto.

Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici requisiti professionali[3], puntualmente elencati nell’articolo 98 del D.lgs. 81/2008[4].

Responsabilità penale del CSE

In caso di infortuni mortali o lesioni gravi, il CSE può essere chiamato a rispondere penalmente ai sensi degli articoli 589 comma 2 e 590 comma 3 del Codice Penale[5]. Questi articoli puniscono, rispettivamente, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La responsabilità del CSE deriva dalla sua posizione di garanzia, definita dall’articolo 92 del D.lgs. 81/2008 e dall’articolo 40, comma 2, del Codice Penale[6]. Quest’ultimo equipara l’omesso impedimento di un reato alla sua commissione, quando sussiste l’obbligo giuridico di impedirlo.

Compiti principali del CSE

Tra i compiti più rilevanti del CSE, che possono avere implicazioni sulla responsabilità penale[7], si evidenziano:

  • Verificare la corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
  • Coordinare la cooperazione e l’informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori.
  • Supervisionare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali per migliorare la sicurezza in cantiere.
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori le violazioni riscontrate.
  • Sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, fino alla verifica degli adeguamenti necessari.

 

  1. La posizione di garanzia del CSE secondo la giurisprudenza

L’interpretazione della posizione di garanzia[8] del CSE ha subito una significativa evoluzione in senso alla giurisprudenza della Corte di Cassazione:

Orientamento precedente

Inizialmente, la giurisprudenza tendeva a equiparare il ruolo del CSE a quello del datore di lavoro. Secondo questa visione, il CSE era responsabile di verificare costantemente l’applicazione delle procedure di lavoro e di vigilare sull’osservanza di tutte le regole di sicurezza, incluse quelle relative al rischio specifico delle singole lavorazioni[9].

Orientamento attuale

L’interpretazione più recente e prevalente distingue nettamente il ruolo del CSE da quello del datore di lavoro[10]. Secondo questo orientamento:

  • Il CSE è incaricato di svolgere un’attività di “alta vigilanza” sul cantiere.
  • La sua competenza si concentra principalmente sui rischi interferenziali o generici, derivanti dalla presenza contemporanea di più imprese nel cantiere.
  • Il CSE non è responsabile del controllo del rischio specifico delle singole lavorazioni, che rimane di competenza del datore di lavoro.

Questo nuovo approccio sottolinea che la posizione di garanzia del CSE non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili della sicurezza, ma la integra. L’obiettivo è creare una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, per garantire al massimo l’incolumità dei lavoratori[11].

  1. L’alta vigilanza e il rischio interferenziale (o generico)

Secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, la funzione di alta vigilanza[12]del CSE si caratterizza come segue:

Natura del controllo

– Si tratta di un controllo professionale, non esecutivo.

– È rivolto alle imprese esecutrici dei lavori, non ai singoli lavoratori.

– Include l’organizzazione del coordinamento tra le imprese in materia di sicurezza.

Ambito di competenza

– L’attività di alta vigilanza si esplica principalmente attraverso procedure, non mediante interventi diretti e immediati[13].

– Riguarda la configurazione generale delle lavorazioni e l’organizzazione complessiva del cantiere.

– Include l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza all’evoluzione dei lavori.

Limiti della responsabilità

– Il CSE non è tenuto a un controllo costante e puntuale delle singole lavorazioni.

– Non ha l’obbligo di presenza continua in cantiere[14].

– Di regola, può essere ritenuto penalmente responsabile solo per infortuni derivanti da rischi interferenziali[15]o generici.

Eccezioni

Il CSE è tenuto a intervenire anche in caso di rischi specifici solo in situazioni eccezionali:

– Quando riscontra direttamente pericoli gravi e imminenti.

– In presenza di violazioni macroscopiche e immediatamente percepibili.

In questi casi, deve sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti necessari[16].

  1. Come distinguere rischio generico e rischio specifico?

La distinzione tra rischio generico e specifico è cruciale per determinare la responsabilità penale del CSE in caso di infortunio[17]. La giurisprudenza fornisce i seguenti criteri:

Criterio generale

Per stabilire la responsabilità del CSE, occorre analizzare le caratteristiche del rischio che ha causato l’infortunio[18]:

– Se l’incidente deriva da un evento contingente ed estemporaneo, rientra nella sfera di controllo del datore di lavoro.

– Se l’evento è riconducibile alla configurazione complessiva della lavorazione, ricade nell’ambito di alta vigilanza del CSE.

Esempi di rischio specifico

Sono considerati rischi specifici quelli:

– Generati da lavorazioni che richiedono competenze tecniche specialistiche[19].

– Non preesistenti nell’ambiente di lavoro[20].

– Che riguardano esclusivamente i dipendenti di una singola impresa[21].

Esempi di rischio generico

Sono considerati rischi generici quelli:

– Riconoscibili da chiunque, senza necessità di competenze specifiche[22].

– Ambientali, insiti nell’ambiente di lavoro predisposto dal committente[23].

– Che coinvolgono lavoratori di due o più imprese, legati all’uso comune di attrezzature o impianti[24].

– Generati dalla condivisione del medesimo cantiere tra più imprese[25].

  1. Casi pratici di esclusione della responsabilità penale del CSE

La giurisprudenza ha escluso la responsabilità penale del CSE in diverse situazioni[26], tra cui:

  • violazioni sporadiche e occasionali delle norme di sicurezza[27];
  • infortuni causati da mancata manutenzione di impianti e dispositivi di sicurezza[28];
  • casi in cui il CSE ha ripetutamente richiamato gli esecutori all’osservanza delle norme e segnalato le trasgressioni alla committenza. Tuttavia, la sola segnalazione non è sufficiente: il CSE deve anche verificare l’effettiva correzione delle violazioni[29];
  • incidenti verificatisi per uno sviluppo imprevisto e contingente dei lavori, non contemplato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)[30];
  • infortuni occorsi durante lavorazioni estemporanee, affidate ai lavoratori all’insaputa del CSE[31].

  1. Conclusioni e spunti operativi per mitigare[32] il rischio penale in capo al CSE

I precedenti giurisprudenziali richiamati hanno dunque evidenziato la centralità:

  • dell’attività di documentazione

– verbalizzare dettagliatamente riunioni e sopralluoghi;

– formulare per iscritto e tempestivamente eventuali rilievi sull’inadeguatezza della documentazione di cantiere;

– redigere cronoprogrammi dettagliati;

– esigere che le lavorazioni in momenti extra siano autorizzate per iscritto dal CSE;

  • della segnalazione delle inosservanze

– contestare per iscritto alle imprese e ai lavoratori autonomi le violazioni riscontrate;

– segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo eventualmente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto;

– in caso di inazione immotivata del committente, comunicare l’inadempienza alle autorità competenti (ATS e DPL);

  • dell’intervento in caso di pericolo grave e imminente

– valutare l’uso del proprio potere-dovere di sospendere le lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente per la sicurezza dei lavoratori.

Ricordando, infine, che secondo la Cassazione, la valutazione dell’operato del CSE non si basa sulla sua presenza costante in cantiere, ma sull’adeguatezza sostanziale delle sue azioni di coordinamento, informazione e verifica.

 

[1] Per un’analisi comparativa della figura del CSE in diversi ordinamenti europei, si consulti: Giunta, F., Micheletti, D. (2021). “Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro“, Milano, Giuffrè, pp. 201-220.

[2] Sulla distinzione tra le responsabilità del CSE e quelle del datore di lavoro, si consulti: Guariniello, R. (2020). “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, Milano, Wolters Kluwer, pp. 512-525.

[3] Sull’importanza della formazione continua del CSE come strumento di prevenzione dei rischi penali, si veda: Torre, V. (2019). “La privatizzazione delle fonti di diritto penale: un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa” Bologna, Bononia University Press, pp. 289-304.

[4] Per un’analisi approfondita del ruolo del CSE nel quadro normativo italiano, si veda: Soprani, P. (2019). “Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori“, in Diritto & Pratica del Lavoro, 36, pp. 2145-2158.

[5] Sull’evoluzione del concetto di colpa nel diritto penale del lavoro, con particolare riferimento al ruolo del CSE, si veda: Castronuovo, D. (2019). “La colpa penale“, Milano, Giuffrè, pp. 345-360.

[6] Secondo cui “1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

[7] Per un’analisi del rapporto tra il principio di precauzione e i doveri del CSE, si consulti: Corn, E. (2020). “Il principio di precauzione nel diritto penale“, Torino: Giappichelli, pp. 201-220.

[8] Per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale sulla posizione di garanzia del CSE, si veda: Pascucci, P. (2018). “La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act“, in Quaderni di Olympus, 5, Fano: Aras Edizioni, pp. 187-201; sulla problematica della delega di funzioni in relazione al ruolo del CSE, si veda: Pisani, N. (2020). “Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro“, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 63, pp. 123-152. L’articolo esplora i limiti della delegabilità delle funzioni del CSE e le ricadute in tema di responsabilità penale.

[9] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19492; Cass. Pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17631.

[10] Sull’interpretazione attuale della posizione di garanzia del CSE, si consulti: Mongillo, V. (2020). “La responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori”, in Diritto Penale Contemporaneo, 3, pp. 145-168; per un’analisi critica dell’attuale orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del CSE, si consulti: Blaiotta, R. (2020). “Diritto penale e sicurezza del lavoro“, Torino, Giappichelli, pp. 167-185.

[11] Cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149; Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2011, n. 15562; Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17442; Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484; Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46991; Cass. Pen., Sez. IV, 26 aprile 2016, n. 47834; Cass. Pen., Sez. IV, 8 novembre 2016, n. 13456; Cass. Pen., Sez. IV, 16 maggio 2017, n. 42294; Cass. Pen., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45853; Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2018, n. 9167; Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2018, n. 25133; così anche Cass. Pen., Sez. IV, 4 marzo 2008, n. 18472; Cass. Pen., Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 7443

[12] Per un approfondimento sul concetto di “alta vigilanza” del CSE, si veda: Tordini Cagli, S. (2019). “I soggetti responsabili“. In Castronuovo, D., Curi, F., Tordini Cagli, S., Torre, V., Valentini, V., in Diritto penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, Bononia University Press, pp. 89-93.

[13] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 10 giugno 2021, n. 24915.

[14] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 4 ottobre 2023, n. 42845.

[15]Sulla distinzione tra rischio interferenziale e rischio specifico, si consulti: Pellissero, M. (2020). “Responsabilità penale da reato degli enti“, In Palazzo, F., Paliero, C.E. (a cura di), Trattato teorico pratico di diritto penale, Vol. X, Torino, Giappichelli, pp. 245-251.

[16] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 27165.

[17] Per un’analisi dettagliata dei criteri di distinzione tra rischio generico e specifico, si veda: Valentini, V. (2018). “La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul lavoro: due pseudo-riforme”, In Mantovani, F., Curi, F., Tordini Cagli, S., Torre, V., Caianiello, M. (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, Bononia University Press, pp. 809-830; sulla rilevanza della distinzione ai fini della responsabilità penale del CSE, si consulti: Micheletti, D. (2019). “La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro“, in Criminalia, pp. 153-182; per un’analisi della giurisprudenza più recente sulla responsabilità del CSE in caso di infortuni mortali, si consulti: D’Alessandro, F. (2022). “Rischio penale d’impresa e responsabilità dei vertici nelle società di capitali“, Milano, Giuffrè, pp. 178-195.

[18] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484.

[19] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 31296; Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2015, n. 12228.

[20] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 luglio 2002, n. 31459.

[21] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26115; Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 2009, n. 25946.

[22]Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440.

[23] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 6 agosto 2009, n. 32204.

[24] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440.

[25] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26115.

[26] Per una rassegna giurisprudenziale sui casi di esclusione della responsabilità penale del CSE, si veda: Dovere, S. (2020). “La responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza“, in Persiani, M., Lepore, M. (diretto da), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, UTET Giuridica, pp. 478-495; sull’interpretazione giurisprudenziale dei limiti della responsabilità del CSE, si consulti: Pulitanò, D. (2019). “Sicurezza del lavoro: le novità di un decennio“, in Diritto Penale Contemporaneo, 1, pp. 75-90.

[27] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2004, n. 45054; Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19643; Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17468.

[28] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 19 maggio 2003, n. 21995; Cass. Pen., Sez. IV, 7 luglio 2003, n. 37001.

[29] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38008; Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2007, n. 19389; Cass. Pen., Sez. IV, 23 aprile 2010, n. 15640.

[30] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46991.

[31] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 1° marzo 2016, n. 11634.

[32] Per una guida pratica alla mitigazione del rischio penale per il CSE, si veda: Amato, G., Ronco, M. (2019). “I reati in materia di lavoro”, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Vol. VIII, Padova, CEDAM, pp. 321-340.

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