giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Responsabilità penale del padrone per omessa custodia degli animali

La legge riconosce un generale dovere di diligenza e prudenza in capo a chiunque detenga un animale e attribuisce a tale soggetto una posizione di garanzia nell’ipotesi di eventi dannosi. Viene, dunque,  riconosciuto al padrone dell’animale un obbligo di custodia, che consiste nella necessità di mantenere un costante controllo visivo sull’animale e nel dovere di richiamarlo in presenza di eventuali situazioni di rischio. L’obbligo di custodire un animale non grava solo sul proprietario dello stesso, ma sussiste ogniqualvolta ci sia una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e un dato soggetto. È opportuno considerare che la cattiva gestione degli animali può avere sul padrone delle conseguenze anche in ambito penale.

La Corte di Cassazione, infatti, si è pronunciata di recente in merito all’episodio del morso di un cane dato ad un bambino di cinque anni, attribuendo la responsabilità dell’accaduto alla padrona[1]. Nel caso di specie, il ragazzino era entrato accompagnato dalla nonna in un area giardinetti riservata ai cani, nel quale si trovava un pastore tedesco, lasciato libero dalla padrona che era seduta su una panchina con un altro cane in braccio. Mentre la nonna, che teneva per mano il bambino, si era girata per chiudere il cancello d’ingresso dell’area del parco, il bambino veniva improvvisamente morso alla gamba dal pastore tedesco. La proprietaria del cane non si accorgeva dell’accaduto e interveniva solo successivamente per tirare il cane e allontanarlo dal bambino. A seguito dell’episodio, il giovane riportava gravi lesioni alla gamba, nella parte posteriore sinistra. La padrona dell’animale sosteneva che la responsabilità fosse della nonna, poichè aveva accompagnato il bambino in un area destinata al passeggio dei cani [2]. In particolare, l’imputata ricorreva in Cassazione denunciando la mancanza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in quanto il giudice di secondo grado non aveva valutato la condotta della nonna, quale custode del minore, potendo considerarsi l’azione del cane condotta ulteriore, successiva, imprevedibile idonea di per sé ad escludere il nesso eziologico sensi dell’art. 41 c.p., comma 2.

Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nonostante l’animale si trovasse nell’area riservata ai cani, la padrona non rispettava le norme prudenziali dovute. La stessa si era accorta solo successivamente dell’accaduto, omettendo di esercitare ogni forma di sorveglianza, poiché aveva lasciato il cane incustodito, senza alcun controllo visivo sullo stesso. Secondo la Suprema Corte, la padrona doveva intervenire immediatamente, doveva essere dotata di museruola da mettere al cane, che in quella circostanza non aveva con sè. La Cassazione ha confermato così, la sentenza di primo grado per il reato previsto e punito dall’art. 590 c.p., in relazione all’art. 672 c.p. per le lesioni personali cagionate al ragazzino.

L’art. 672 c.p.,  rubricato “omessa custodia e mal governo degli animali”, prevede la necessità di custodire un animale con le dovute cautele. La disposizione è volta a tutelare l’ordine pubblico, preservando la sicurezza e la tranquillità dei consociati. L’art. 672 c.p. nello specifico, collega il dovere di non lasciare libero un animale con quello di custodirlo adeguatamente, con le dovute cautele. Tale contravvenzione si identifica come un reato istantaneo ad effetti permanenti, che cessano con la rimozione della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. Sono contemplate dalla norma tre fattispecie criminose: lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta animali pericolosi.

In caso di lesioni provocate a soggetti terzi da un animale mal custodito, per valutare il comportamento del soggetto tenuto alla custodia, deve essere accertata in positivo la colpa. L’agente quindi, non vuole realizzare l’evento giuridico, che tuttavia si verifica per una condotta negligente, imprudente e imperita. [3]

Per l’operatività del reato, non occorre l’accertamento della pericolosità dell’animale: è sufficiente l’abbandono o l’inadeguata custodia in luogo aperto. In tal caso la pericolosità è presunta, in quanto si deve intendere derivante dal fatto stesso di lasciarlo senza o con inadeguata custodia. [4]Dunque, bisogna valutare se la contravvenzione di cui all’art. 672 c.p. si configuri solo nell’ipotesi di omessa custodia di un cane, che abbia in sé determinate caratteristiche di pericolosità, oppure si possa configurare in relazione a qualsiasi cane, anche domestico. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione [5] ritenendo che l’ambito di applicazione dell’art.672  c.p. travolga qualsiasi tipo di cane, anche domestico, considerando che “…la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.”

Per quanto attiene alla responsabilità penale, il proprietario o il detentore di un animale al momento dell’aggressione può essere chiamato altresì a rispondere ex art. 590 cp (del reto di lesioni personali colpose) quando un soggetto riporti lesioni alla persona a causa di profili colposi di omessa custodia o vigilanza. La consumazione del delitto di lesioni personali colpose ha natura di reato istantaneo e si verifica al momento dell’ insorgenza del pregiudizio, sicchè la durata o la inguaribilità dello stesso sono del tutto irrilevanti ai fini dell’individuazione del momento consumativo. Ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p.,  sussiste il reato colposo omissivo improprio, ogniqualvolta l’agente con la sua condotta omissiva cagioni un evento che non si sarebbe dovuto verificare e di cui, in forza di una norma giuridica, avrebbe dovuto impedire il verificarsi. Si determina l’equivalenza normativa tra il non impedire e il cagionare l’evento. [6] 

Alla luce di quanto detto, emerge la necessità per il proprietario di un animale di custodirlo e controllarlo, di adottare ogni cautela per prevenire ed evitare ogni possibile aggressione a terzi. Nel concetto di debite cautele rientrano non soltanto quelle imposte da disposizioni regolamentari, ma anche tutti gli accorgimenti consigliati dalla comune prudenza, purchè idonei a neutralizzare le tendenze e le attitudini pericolose degli animali.

 

 

[1] CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 18 luglio 2019, n.31874

[2] Izzo L., Morso del cane: quando il proprietario è responsabile, articolo tratto da www.studiocataldi.it

[3] Cass. Penalesez. IV, 29 novembre 2011- 28 dicembre 2011, n. 48429

[4] art. 672 cp, tratto da www.Brocardi.it

[5] Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza del 05/04/17 n° 17169

[6] posizione di garanzia: la responsabilità da omessa custodia degli animali, articolo tratto da www.altalex.com

Immagine tratta da: it.blog.bepuppy.com

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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