giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Responsabilità per infortuni sul lavoro. La colpa è del datore o del lavoratore?

“Inail, il 2018 annus horribilis per infortuni, morti e malattie professionali”[1], si legge sui giornali. Nel 2018, secondo gli ultimi report dell’Inail, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto a 2017, dimostrando un incremento sia dei casi avvenuti in durante il lavoro (+0,6%), sia di quelli accaduti nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, (+2,8%).”

In merito alle denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale, nel 2018 ad agosto si sono registrati ben 132 decessi, molti di più rispetto ai 78 morti dello stesso mese nel 2017.[2] Fra gli episodi più tristi del 2017, chiunque ricorda la tragedia dell’Hotel Rigopiano in Abruzzo e, nel 2018, ha sconvolto l’incredibile evento del crollo del ponte Morandi di Genova, che ha portato con sé 15 denunce di morte sul lavoro.

Con riguardo alla tutela della sicurezza sul lavoro, la legislazione italiana si è munita di un sistema di norme piuttosto ampio, organizzato nel D.Lgs. n. 81 del 2008, il quale disciplina tutte le attività di ogni soggetto del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore. All’art. 2 infatti definisce il primo come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” ed il secondo quale “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

I soggetti che verosimilmente potranno essere investiti della responsabilità, quando si realizza un infortunio sul lavoro, sono il datore di lavoro, il dirigente (ovvero colui che organizza e dirige le attività di lavoro) ed il preposto (colui che sovrintende le attività), in quanto soggetti maggiormente travolti dagli oneri di controllo sul rispetto delle cautele in tema di sicurezza sul lavoro e titolari delle cc.dd. posizioni di garanzia. In base a questa caratteristica, invero, questi soggetti sono titolari in generale dell’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno ai lavoratori. Essi, infatti, sono obbligati ex lege a:

  • Valutare i rischi con l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 18 del T.U. in materia di sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008);
  • Indicare il programma delle misure di prevenzione idonee a garantire i livelli di sicurezza;
  • Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza da adottare.

Le sanzioni dei c.d. garanti, in casi di violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico, vanno dall’arresto all’ammenda e possono investire sia il datore di lavoro o dirigente, sia il lavoratore venuto meno ai relativi obblighi di contribuzione al rispetto della normativa e all’astensione dal porre in essere i comportamenti contrari alla stessa.[3]

Facendo un passo indietro, però, ancor prima della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ha reso più incisivo il quadro sanzionatorio preesistente, lo stesso Codice Penale individua alcune condotte sanzionabili:

  • L’art. 437 c.p. punisce con la reclusione “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia […]”;
  • L’art. 451 c.p., invece, sanziona chi omette o rimuove apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

Il problema, quando si riceve una denuncia per infortuni sul lavoro, si presenta all’atto di stabilire a quale soggetto imputare l’evento dannoso, cioè nell’individuazione del responsabile per aver cagionato l’evento dannoso per non essersi adoperato in modo da evitare la causazione dell’evento stesso (condotta omissiva). L’operazione non è agibile in quanto, se per i principi di materialità (art. 25 co.2 Cost.) e personalità (art. 27 Cost.) della responsabilità penale, l’imputazione del reato richiede che il reo abbia materialmente causato il risultato dannoso, non è immediato accertare su quale dei soggetti, tra datore, dirigente, preposto e lavoratore, ricada il nesso causale condotta omissiva-evento.

Il nesso di causalità penale si costruisce su due articoli del Codice Penale:

  • All’art. 40 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
  • All’art. 41 c.p. “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita”.

Si osserva che il legislatore “non ha fornito esaustive indicazioni utili ad orientare l’interprete nella ricostruzione della nozione stessa di causalità, oltre che nella definizione del criterio di accertamento causale recepito in sede normativa.”[4] Di qui, lo sforzo dottrinale e giurisprudenziale volto a ricercare una nozione di causalità che sia utile ad affermare con certezza che un fatto sia prodotto da una condotta.

Nel settore degli infortuni sul lavoro l’orientamento maggioritario in giurisprudenza afferma che “il comportamento imprudente del lavoratore interrompe il nesso di causalità solo se del tutto anomalo o imprevedibile, in quanto assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite”[5]. Ciò significa che, secondo questa teoria, la normativa antinfortunistica è orientata a proteggere l’incolumità e la salute del lavoratore anche da quei rischi che nascono dalle sue stesse negligenze, allorquando, però, siano normalmente connesse alle attività di lavoro. In soldoni, si è osservata in giurisprudenza la tendenza ad escludere la vigenza del c.d. principio di autoresponsabilità del lavoratore, spostando l’asse delle garanzie dal datore al prestatore di lavoro. Il nesso causale tra la condotta del lavoratore e la causazione dell’evento, valido ad escludere la colpa del datore si lavoro, si consolida soltanto quando si è in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri di:

  • Eccezionalità
  • Abnormità
  • Esorbitanza
  • Inevitabilità
  • Imprevedibilità

In tal senso si sono espressi moltissimi giudici, a partire da casi molto noti come il Caso ThyssenKrupp (Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn) ed altri più recenti (Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2014; Sezione IV, 5 maggio 2015, Viotto; Sezione IV, 20 marzo 2018, Bozzi), in cui il principio di diritto è quasi sempre il medesimo: “il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa […] solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza […] connotandosi come de tutto imprevedibile”.[6]

L’ultimo e recentissimo principio di diritto in materia (Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2018, n. 58272), peraltro, ha precisato che: “Si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.”[7]

Per la vigenza di questo principio, si è logicamente dedotto che il giudice deve necessariamente procedere ad una analisi comparativa delle cause determinanti l’infortunio. Soprattutto in presenza di una condotta in cui la vittima ed una pluralità di agenti condividano profili di responsabilità, occorre individuare ciascuno dei fattori causali e valutare in concreto quale sia il loro “peso” nella produzione dell’evento (ricorrendo all’apposito art. 133 co.1 del Codice). Secondo questa teoria, anche detta “teoria della compensazione” dunque, la colpa dell’agente (il titolare della posizione di garanzia) è tanto minore quanto sia maggiore la colpa della vittima, (parallelamente a quanto avviene ai sensi dell’art. 1227 c.c.).

Malgrado la convalida di queste teorie giurisprudenziali, le critiche non hanno tardato: dato che in base al siffatto ragionamento si può concludere che non esiste in materia il principio del legittimo affidamento, per cui il datore di lavoro può confidare nel rispetto da parte del lavoratore degli obblighi cautelari imposti dalla legge, si profila, al contrario l’obbligo in capo al garante di prevedere l’altrui inosservanza. Pertanto, ad avviso della dottrina è sembrato che la legislazione stia propendendo per un tipo di “responsabilità da protezione”, in cui il datore risponde sempre per il fatto di ricoprire una posizione di garanzia forte. Sembra che la tutela dell’incolumità del lavoratore sia cedendo il passo ad una sorta di prevenzione “iperprotettiva”, in cui c’è il rischio che si scivoli in una “responsabilità per fatto altrui, ben oltre la logica del versari in re illecita[8].

 

[1] “Annus Horribilis per infortuni morti e malattie professionali”, tratto da www.quifinanza.it

[2] “Inail, in aumento nel 2018 le denunce di infortunio sul lavoro”, Tratto da www.finanza.com

[3] Ai sensi dell’art. 20 il lavoratore è tenuto a: contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

[4] GAROFOLI R., Diritto Penale Parte generale, V ed., Nel diritto Editore

[5] Cass. Pen., Sez. IV, 21/04/2006 (UD.29/11/2005), Sent. n. 14180

[6] Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 43466, 17 ottobre 2014

[7] Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2018, n. 58272

[8] GAROFOLI R., Diritto Penale Parte generale, V ed., Nel diritto Editore

Fonte immagine: www.pencitycurrent.com

La Sentenza del 27 dicembre 2018

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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