venerdì, Aprile 19, 2024
Uncategorized

Retrocessione del Palermo in Serie C: l’analisi della sentenza FIGC

Con sentenza pubblicata il 13 maggio 2019, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dichiarato la retrocessione della Società US Città di Palermo S.p.A. all’ultimo posto del Campionato di SERIE B della stagione sportiva in corso 2018/2019, oltre alla inibizione di due anni per l’allora Presidente del CdA del Palermo (periodo 8 novembre 2017 – 8 agosto 2018), e di 5 anni (con preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC) per  l’allora Presidente del Collegio Sindacale del Palermo.

 1. Il deferimento

Premettendo che, nella giustizia sportiva, il “deferimento” è una sorta di rinvio a giudizio operato dalla Procura Federale a carico di alcuni soggetti, nel caso di specie, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto avevano deferito:

  • M. Zamparini (già Presidente del CdA del Palermo sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del CdA della medesima società sino al 3 maggio 2018);
  • A. Morosi (già Presidente del Collegio Sindacale del Palermo);
  • G. Giammarva (già Presidente del CdA del Palermo nel periodo 8 novembre 2017-8 agosto 2018).

In particolare, ai primi due soggetti deferiti era stata contestata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio ex art. 1-bis, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva, art. 84, commi 1 e 3, Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), art. 2621 c.c.
E infatti, secondo la Procura, al fine di conseguire un ingiusto profitto (consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale) e sottrarsi, in questo modo agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 2446 c.c. esposto nel bilancio al 30/06/2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, era stato riportato una partecipazione in Mepal S.r.l. maggiore di Euro 5.544.644,00 rispetto al suo valore effettivo ed era stata iscritta nello stato patrimoniale una “riserva straordinaria” da conferimento sopravvalutata per tale ammontare.
Lo stesso vale per il bilancio al 30/06/2015, dove era ravvisabile una differenza nella partecipazione in Mepal S.r.l. pari ad Euro 3.897.664,00 e l’iscrizione nello stato patrimoniale di “crediti per imposte anticipate” per un valore pari ad Euro 5.500.00,00 in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate, dichiarando falsamente nella Nota Integrativa al bilancio un patrimonio netto superiore di Euro 9.937.664,00 rispetto a quello reale.
Nel bilancio al 30/06/2016, invece, era stato riportato un credito inesistente pari ad Euro 40.000.000,00 asseritamente vantato nei confronti della società Alyssa, con sede a Lussemburgo, quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società Mepal S.r.l.; venivano inoltre iscritti nello stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate” per un valore pari ad Euro 5.500.000,00 in violazione del principio contabile OIC 25 (stante l’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate), nonché “crediti tributari” per un valore di Euro 3.063.115,00 inesistenti.

A tutti e tre i soggetti deferiti era stata contestata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali ex art. 1-bis, comma 1, CGS, art. 8, comma 4, CGS, art. 85 NOIF, art. 2638, commi 1 e 2, c.c. per avere, in qualità di Presidente del CdA del Palermo, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale, al fine di ostacolarne l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Il dibattimento 

All’udienza del 10 maggio 2019, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’intervento della società Benevento Calcio S.r.l e la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

  • per Zamparini Maurizio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;
  • per Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due);
  • per Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;
  • per la Società̀ US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso.

3. Sull’intervento in giudizio del Benevento Calcio

In via preliminare, in ordine all’istanza di intervento del Benevento Calcio, il Collegio ha ritenuto che lo stesso fosse meritevole di accoglimento in ragione di quanto previsto dall’art. 41, comma 7, CGS della FIGC, che regola l’iter procedimentale dei giudizi sia nei casi di illecito sportivo che nei casi di violazioni in materia gestionale ed economica. E infatti questo ha ritenuto il richiamo all’art. 33, comma 3, CGS, formulato dalla società interventrice, relativo alla natura dell’interesse e non già alla sola materia dell’illecito sportivo, non considerando quest’ultimo in regime di specialità rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 41, comma 7.
In ogni caso, si evidenzia che recentemente il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n. 60/2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso di un terzo interveniente in un procedimento per la violazione in materia gestionale economica.
Pertanto, l’istanza del Benevento è stata ritenuta ammissibile proprio in virtù del c.d. “interesse in classifica” da parte di quest’ultima società.

4. Sulle questioni preliminari: l’inammissibilità del deferimento di Zamparini

Dagli atti emerge che le comunicazioni di conclusione indagini del 15 e del 18 aprile sono state notificate sia all’Avv. Mancuso che allo Zamparini presso la propria abitazione; tanto, si ritiene, in base al convincimento che l’Avv. Mancuso fosse il difensore dello Zamparini nel procedimento in questione.
Dalla disamina della cospicua mole degli atti posti a base del deferimento, tuttavia, non è dato rinvenire, né un conferimento di mandato (che pure non sarebbe sufficiente), né una formale elezione di domicilio dello Zamparini presso lo studio dell’Avv. Mancuso; né può̀ desumersi che l’elezione di domicilio, quale atto di natura formale, possa avvenire per facta concludentia.
In mancanza, si ritiene pertanto che la notifica da ritenere valida, ai fini delle avvenute notificazioni e comunicazioni di rito, è quella effettuata presso la residenza del deferito. Orbene, come evidenziato dalla difesa, l’avviso di conclusione indagini del 18 aprile 2019, a seguito del quale, poi, è stata emanato l’atto di deferimento, è stato ricevuto dallo Zamparini in data 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso giorno in cui la Procura Federale ha emesso l’atto di deferimento, in palese violazione dei termini a difesa che l’ordinamento sportivo garantisce a tutela dei presunti responsabili.
Pertanto, il motivo relativo all’inammissibilità del deferimento di Zamparini appare fondato e rende superflua la valutazione degli altri motivi di inammissibilità relativamente a quest’ultimo.

Il Collegio ha respinto, poi, l’eccezione formulata dalla difesa dell’US Città di Palermo S.p.A. relativamente alla inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32-ter, comma 5, CGS, con cui si lamentava la violazione del disposto normativo secondo il quale, a seguito del provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini potesse essere disposta d’ufficio, nel caso in cui fossero emersi fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non fosse a conoscenza, giacché i documenti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Palermo, a seguito della autorizzazione orale fornita dal Pubblico ministero, come da verbale di consegna del 31 gennaio 2019, non avrebbero i requisiti di novità̀ richiesti dall’art.32 ter comma 5 del CGS.

Ancora, sono state considerate “del tutto generiche” le deduzioni difensive dell’US Città di Palermo S.p.A. relativamente alla asserita inammissibilità del deferimento, dovuta al fatto che la consegna brevi manu della documentazione avvenuta in data 31 gennaio 2019 lasciava presupporre un precedente contatto fra la Procura della Repubblica e la Procura Federale per acquisire ulteriore documentazione; sotto altro profilo il Collegio ha evidenziato che l’elenco dei documenti consegnati dalla Procura della Repubblica reca la data del 20 febbraio 2019, incompatibile con quella in cui sarebbe stata effettuata la consegna e anche con quella di riapertura delle indagini.

Il Collegio ha infine rigettato le ulteriori eccezioni circa:

  1. l’omessa esecuzione di indagini autonome da parte della Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare 8 pf 18/19, perché tale doglianza riguarda un procedimento conclusosi con l’archiviazione che, in assenza di riscontri da parte della Procura di Palermo, non appare irragionevole l’operato della Procura Federale;
  2. il difetto di giurisdizione in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del d.l. 220/2003, in quanto oggetto del procedimento in questione non è l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni professionistiche, bensì la violazione di specifiche norme di natura amministrativo-gestionale;
  3. la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale;
  4. il conflitto di attribuzioni fra la Procura Federale e la Co.Vi.So.C., unico organo deputato al controllo contabile delle società affiliate ed al quale è demandata la competenza esclusiva nella valutazione dei bilanci di esercizio delle predette società, giacché fra le contestazioni formulate vi è proprio quella di aver fornito false informazioni alla COVISOC che, pertanto, non sarebbe stata posta nelle condizioni di esercitare correttamente le proprie prerogative.

4. L’esame delle contestazioni

In ordine alle contestazioni nel merito, il Collegio ha preliminarmente ricordato, conformemente a quanto previsto per la c.d. responsabilità amministrativa degli enti, che la stessa, qualora si qualifichi come diretta, sia del tutto autonoma rispetto alla responsabilità dell’autore materiale dell’illecito e, pertanto, che l’ente debba essere chiamato a rispondere autonomamente, previa verifica incidentale delle condotte illecite realizzate. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto che dall’esame degli specifici fatti emergesse la loro idoneità a corroborare le ipotesi accusatorie formulate.
Come si evince dall’emblematica ricostruzione dei fatti come evidenziata negli atti penali, i soggetti deferiti, unitamente allo Zamparini, avevano ripetutamente perpetrato gli illeciti contestati; ciò è corroborato anche dalla notevole mole di intercettazioni che hanno dato piena conferma dell’impianto accusatorio. Emblematiche, inoltre, sono le considerazioni effettuate dal GIP del Tribunale Ordinario di Palermo nell’ordinanza del 25 febbraio 2019 lì dove, nel rigettare la richiesta di revoca delle misure cautelari dello Zamparini, aveva posto in evidenza l’inesistenza di fatti nuovi idonei a mutare il quadro del giudicato cautelare.

Il Collegio ha poi ritenuto che le contestazioni formulate nell’atto di deferimento sono fondate, così come approfonditamente evidenziato negli atti penali, con riferimento a:

  • le iscrizioni effettuate nello stato patrimoniale dei bilanci 2015-2016-2017 “crediti per imposte anticipate” per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, in relazione alla verificata impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;
  • l’iscrizione in bilancio di crediti tributari pari ad €. 2.940.559,00 nella voce di bilancio al 30 giugno 2016 addebitabile al Morosi ed allo Zamparini (e, per essi, alla società deferita), relativa ad imposte iscritte a ruolo e per le quali la società aveva in corso due rateizzazioni, nella considerazione che si trattasse di iscrizioni a ruolo provvisorie a fronte di contenziosi pendenti, attesa la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie. Il rilievo in questione è stato condiviso anchedai consulenti della procedura fallimentare attesa, ovviamente, la palese contrarietà a qualsivoglia regola contabile di prudenza. Né vale ad escludere la responsabilità in questione la circostanza che, a seguito di procedimenti conciliativi con l’Agenzia delle Entrate, il debito si sia sostanzialmente ridotto, giacché ciò che rileva è la condotta materiale tenuta nel particolare momento storico, volta a neutralizzare, in bilancio, gli effetti del debito;
  • La macroscopica vicenda inerente la plusvalenza iscritta per effetto della cessione, da parte della società deferita, della partecipazione totalitaria nella Mepal alla società anonima di diritto Lussemburghese Alyssa che è risultata essere controllata, indirettamente, dalla stessa famiglia di Zamparini, a seguito di un contratto stipulato in data 30 giugno 2016.
  • Analoghe considerazioni riguardano le posizioni dei soggetti deferiti relativamente all’ipotizzata violazione della normativa Federale in materia per aver fornito false informazioni al fine di ostacolare l’attività di vigilanza della Co.Vi.So.C.
  • Il collegio ritiene, infine, che non sussistono le violazioni contestate al punto 1) dell’atto di deferimento, nonché quelle di cui al punto 2 A) e 5 A) in ragione di quanto esposto dalle difese dei deferiti e da quanto emerso nel corso dell’indagine penale che nei casi in questione ha escluso la sussistenza dei reati.

Risultano pertanto sufficientemente provate le responsabilità dei deferiti, nonché della società US Città di Palermo Spa.

5. Le sanzioni

Il Collegio ha ritenuto che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appariva in tutta la sua gravità, idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita.

A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato di calcio 2017/2018.

A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilità dei soggetti deferiti ed in ragione della gravità degli illeciti, il Tribunale ha ritenuto di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

Lascia un commento