giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Revenge porn – caso Tavassi e maestra di Torino

La locuzione inglese revenge porn –  che può essere tradotta nella più comune accezione di “vendetta porno”- indica l’attitudine di una persona a divulgare sulla rete internet materiale pornografico c.d. hard, senza il consenso della persona protagonista del contenuto.

Innumerevoli sono in realtà i profili sottesi alla condotta di diffusione priva di consenso di immagini sessualmente esplicite, sicché i beni lesi sono molteplici iniziando dalla violazione della privacy, passando per la violazione del diritto all’immagine e giungendo all’aberrante violenza, intensa nella sua più generica accezione.

La digitalizzazione del mondo ha fatto sì che anche i reati più comuni dovessero mutare, innovarsi ed adeguarsi ai tempi, l’art. 612-ter – introdotto dalla l. 69/2019 c.d. Codice Rosso – è il frutto di questa evoluzione tecnologica e allo stesso tempo dell’involuzione della società.

Partendo dalla terminologia composta usata: vendetta – porno, si comprende di primo acchito l’uso distorto che il soggetto fa delle foto o dei video a contenuto sessuale di cui è in possesso. Il soggetto agente immette il materiale sul web rendendolo alla mercé di chiunque, consentendone e acconsentendone implicitamente una diffusione cosiddetta virale. Per poter configurare la fattispecie criminosa s’intende che le immagini o i video sessualmente espliciti siano stati creati o diffusi in un contesto di riservatezza, nel quale sarebbero rimasti se non fosse intervenuta una delle condotte menzionate.

In tema di revenge porn la dottrina ha parlato addirittura di uno stupro virtuale questo perché la diffusione e l’utilizzo del materiale porno inviato, è certamente lesivo sia della libertà sessuale che della libertà di autodeterminazione del soggetto ritratto in video. La violenza sessuale, disciplinata ex art. 609-bis c.p. è punita con la reclusione prevista nel minimo di 6 anni ed un massimo di 12. Mentre l’art. 612-ter c.p. prevede certamente una pena assai più ridotta statuendo che il reo è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da euro 5.000 a 15.000. La differenza tra i regimi sanzionatori previsti è eloquente ma – ad oggi – non giustificata alla luce delle gravissime conseguenze che la commissione di tale abuso, seppur virtuale, porta con sé.

A tal proposito è bene sottolineare che le vittime di questa violenza non sono tutte psicologicamente forti, non tutte infatti riescono a sopportare il peso di essere oggetto di lussuria di sconosciuti, di essere riconosciute per la vicenda subita, di essere derise o anche solo compatite.

Molte per questo motivo pongono fine alla loro esistenza con gesti estremi quale il suicidio. La giurisprudenza è intervenuta sul tema dei reati aggravanti dall’evento, in merito alle ipotesi di suicidio a seguito di maltrattamenti ex art. 572 c.p. statuendo che l’evento (il suicidio) deve essere conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base dell’autore e non debba invece dipendere dalla semplice capacità di autodeterminarsi della vittima, come tale imprevedibile e non conoscibile dal soggetto agente[1]. Tale principio di diritto potrebbe essere estensibile anche in materia di revenge porn dove l’autore di diffusione e/o realizzazione del materiale porno, è astrattamente responsabile del suicidio del soggetto ritratto in video.

Dal punto di vista strutturale la fattispecie ex art. 612-ter c.p. si compone di due commi che danno rilevanza a condotte diverse, per le quali il legislatore esige un differente elemento soggettivo. Per le ipotesi di ricezione si richiede il dolo specifico insito nel fine di recare nocumento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video; per le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione – sebbene sia previsto il medesimo trattamento sanzionatorio – il dolo richiesto è quello generico.

Questo si spiega alla luce del fatto che il processo di diffusione ha spesso origini diverse, mosse da fini differenti. Talvolta, pertanto, la condotta nasce dall’obiettivo di creare disagi al futuro professionale o relazionale della persona ritratta; altre volte, invece, l’invio è animato da una ingenua cessione –  di quanto in possesso – ad un amico.

Ai fini della punibilità ciò che rileva, non è lo scopo che anima il soggetto agente, ma la condotta da questi posta in essere, anche in modo trasversale. Sul punto si precisa che l’obiettivo del legislatore è quello di punire non solo il primo autore del reato – colui che dà inizio alla divulgazione o alla realizzazione – ma anche coloro che, ricevendo a loro volta il materiale pornografico, si cimentano a diffonderlo o rivenderlo in rete.

Occorre sottolineare che grandi perplessità aveva generato la locuzione presente all’art. 612-ter “a contenuto sessualmente esplicito” perché – così come formulata – era caratterizzata da intrinseca genericità, tale da ledere i principi della riserva di legge e di tassatività cristallizzati dall’art. 25 Cost..[2] Al fine di risolvere i dubbi normativi è quindi intervenuta la Cassazione delineando contorni più nitidi per la sua interpretazione. I giudici di legittimità hanno quindi statuito che con contenuto sessualmente esplicito si deve intendere ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.

Il fattore preoccupante di questa divulgazione è certamente la viralità, intesa come capacità di diffondere il materiale così velocemente e incontrollatamente su quante più piattaforme di comunicazione social possibili, fino a far perdere le tracce del punto di partenza.  Spesso vengono utilizzati messaggi cifrati, difficili da ritracciare e tecnicamente impossibili da bloccare se non grazie all’intervento della Magistratura. Il diritto all’oblio però rimane fattispecie assai complessa anche alla luce della recente vicenda di Google c. CNIL.

Troppo spesso il materiale è frutto di un furto, quello di un’appropriazione illecita di account tramite un sistema detto phishing – variante di “fishing” (pescare) associato a “phreaking”(hacking telefonico) – e allude alle tecniche di pesca di dati finanziari e password di utenti in rete. Il tramite è spesso l’invio di e-mail in cui viene chiesto all’utente di accedere al proprio account per modificare una password, per rinnovare un abbonamento, per controllare i dati in transito correlata magari da loghi che suonano familiari all’utente come quello della banca di fiducia, di sistemi operativi o reti telefoniche con cui si è soliti rapportarsi.

Quanto appena detto è avvenuto recentemente alla showgirl Guendalina Tavassi, la quale è stata vittima non solo di un furto in icloud, ma anche del reato ex art. 612-ter. La Tavassi, in questa occasione, ha visto divulgate su ogni piattaforma social video privati dal contenuto hot a sua insaputa e certamente senza il suo consenso. La condotta di cui la stessa è vittima realizza appieno gli estremi del reato di revenge porn.

Recentemente altra vicenda assai reprensibile riguarda la maestra[3] di Torino, la quale ha visto divulgati i video privati – inviati al suo allora fidanzato – sulla rete, senza il suo consenso. La vicenda è aberrante non solo per la condotta del compagno – integrante la fattispecie ex art. 612 ter c.p. – ma anche per il comportamento conseguente della Dirigenza della scuola presso la quale ella svolgeva regolarmente e professionalmente il proprio lavoro. La Scuola in questione ha provveduto da subito, dissociandosi e condannando le immagini divulgate, a licenziare la maestra ponendosi in una posizione antagonista alla stessa. La vicenda è certamente sintomo di un modello culturale sessuofobico e violento che permea la società in cui viviamo e che piuttosto che schierarsi dalla parte del debole si insinua – quasi in continuazione – nel reato posto in essere dal soggetto agente.

Ci sono alcune pratiche che incentivano e alimentano la cultura dello stupro e tra queste vi rientra certamente quello di incolpare la vittima o narrarne in modo distorto i fatti, sono queste le condotte che minimizzando o giustificando il reo, permettono di radicare una cultura conosciuta come cultura dello stupro[1].

 

Fonte Immagine: Pixabay

[1]  Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 46848

[2]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, Servizio Penale, Relazione su novità normative – Rel.: 62/2019, 27 ottobre 2019

[3] Spiace a chi scrive doverla individuare con la sua professione piuttosto che il suo nome. Si tiene a precisare che non è intenzione dell’autore giudicarla, ma è semplicemente difficoltoso individuare sul web la sua identità.

[4] Per un interessante approfondimento sulla violenza di genere E. Oberto, “Violenza di genere : gli obblighi di incriminazione e di adeguata indagine derivanti dall’art. 2 Cedu”

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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