giovedì, Marzo 28, 2024
Di Robusta Costituzione

Ricondurre la Crisi di governo nelle maglie costituzionali: analisi giuridica della pars destruens e della pars construens

 

  1. Introduzione “la crisi di Ferragosto”.

Nel mezzo di una notte di mezz’estate, precisamente l’8 agosto, l’on. Salvini, Ministro degli Interni dell’ormai primo governo Conte, (Premier del decantato “Governo del Cambiamento”) ha annunciato la mozione di sfiducia contro il suo Presidente del Consiglio dei ministri avviando la crisi di governo. Nessun fatto scatenante, anzi, era appena stato approvato il decreto sicurezza-bis, cavallo di battaglia della Lega. Tante le opzioni annunciate, le soluzioni proposte, un breve giro di consultazioni e il 29 agosto premier incaricato nel mandato esplorativo per verificare i numeri per una maggioranza è lo stesso avv. Giuseppe Conte, per un governo “Conte-bis” ma con una compagine governativa diversa: il governo da “giallo-verde” diventa “giallo-rosso”.

In quest’articolo si cercherà di spiegare come la crisi di governo è stata incanalata nelle dinamiche costituzionali, i diversi esiti possibili di una crisi di governo, il ruolo dei diversi attori istituzionali e delle forze politiche. Nell’ultima parte si cercherà di ricostruire storicamente le scelte che hanno portato la costituente a scegliere la forma di governo parlamentare.

  1. Crisi di governo, come avviene, limiti e responsabilità (pars destruens)

L’Art 94 co. 1 della Costituzione enuncia: “Il governo deve avere la fiducia delle camere”, cosicché con l’espressione “crisi di governo” si vuole indicare generalmente “il venir meno del rapporto di fiducia tra Governo e il Parlamento, a cui consegue l’obbligo di dimissioni da parte del primo”[1] . Le crisi di governo attengono alla patologia del sistema parlamentare[2], conseguenza della rottura del rapporto di fiducia intercorrente tra Governo e Parlamento.

Le crisi possono essere “politiche, cioè determinate da ragioni politiche, e crisi “non politiche” “determinate da fatti naturali”, automatiche in un certo qual modo: “esempi delle seconde possono rinvenirsi nella morte del Presidente, o nel suo impedimento permanente[3], di fatto mai verificatesi. Per crisi politiche invece distinguiamo in crisi parlamentari e crisi non parlamentari, le prime nate in Parlamento, le seconde al di fuori di questo.

Per “crisi parlamentari” intendiamo:

  • Ex art 94, comma 5 [4]ossia quando il Governo è colpito da una mozione di sfiducia da parte di una delle due Camere;
  • Ex art 94 co.3 Cost. ossia quando il Governo non riesce ad ottenere la fiducia iniziale da parte di queste. Questa ipotesi tuttavia è di difficile inquadramento in dottrina: un orientamento minoritario la ritiene crisi parlamentare in senso proprio (perché concerne comunque il rapporto di fiducia con il parlamento), quello maggioritario la ritiene invece crisi extraparlamentare (es. U. Rescigno);
  • ex 161 co. 4 del regolamento del Senato ed ex art. 116 reg. Camera, ossia in caso di voto contrario da parte di una Camera quando il Governo abbia posto una mozione di fiducia.

È bene sottolineare tuttavia che, “tutte le crisi di governo sono state di tipo extraparlamentare, tranne quelle che hanno investito il Governo Prodi I nel 1998 e il Governo II nel 2008, determinate, rispettivamente, da un esplicito voto contrario da parte della maggioranza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”[5], nonché l’ultima. Sono le crisi extraparlamentari la regola nella politica italiana: è difatti “comune aprire, discutere ed eventualmente risolvere le cisi di governo al di fuori del Parlamento”[6]. Tuttavia questo provoca delle conseguenze, delle ricadute sul funzionamento della democrazia parlamentare, difatti “una crisi tutta extraparlamentare priva il Parlamento- e dunque il corpo elettorale- di un suo diritto costituzionale e garantisce ai partiti un’irresponsabilità nel dibattito e nelle decisioni sul Governo che la Costituzione non accorda”[7].

La crisi di Ferragosto, nata fuori dal parlamento (quindi come crisi “extraparlamentare”) è stata poi “parlamentarizzata” dal Presidente Conte, il quale ha restituito al Parlamento quel ruolo centrale attribuitogli dalla Costituzione, quale sede privilegiata per il dibattito, il confronto e lo scontro politico, soprattutto in momenti di crisi di governo, ove la maggioranza si spezza prima della scadenza naturale del mandato governativo.

“Parlamentarizzare la crisi” viene vista come una prassi scomoda (discontinua e rimessa alla volontà delle forze politiche o del Capo dello stato quando invita il Presidente del Consiglio a riferire in Parlamento), un inutile passaggio da saltare. La crisi di governo provocata dal Ministro Salvini rimbalzava freneticamente tra le piattaforme social prima ancora di essere formalizzata istituzionalmente, questo in linea con la volontà in auge nella Terza Repubblica[8] di prediligere quale confronto politico “l’agorà della rete anziché il Parlamento (proprio perché in piazza o nella rete il confronto viene di fatto annullato per dar luogo ad espressioni di consenso plebiscitarie)[9]. Se è vero che “la sovranità appartiene al popolo “ex art. 1 della Carta costituzionale, è anche vero il secondo comma, che viene comunemente e volutamente trascurato “che la esercita nei modi e nei tempi previsti dalla Costituzione”, e la Costituzione predilige il Parlamento, quale “organo rappresentativo del popolo”.  La parlamentarizzazione della crisi ha permesso alle istituzioni di dimostrare che il consenso plebiscitario delle piazze o della rete ha un limite: quello di doversi scontrare con la realtà istituzionale.  E, se vogliamo storicizzare la vicenda questa è la “conferma che i parlamenti, anche quelli più deboli e inesperti, hanno sempre un sussulto di reazione di fronte a chi voglia umiliarli”[10].

Occorre chiedersi: esistono limiti positivi o negativi per l’apertura delle crisi di governo?                                            non esiste alcun limite positivo per la apertura delle crisi di governo: esse possono aprirsi in qualsiasi momento per qualsiasi ragione politica, senza possibilità di prevedere in anticipo o porre limiti procedurali”. Tuttavia, esistono “limiti negativi” per quanto riguarda i soggetti attivi che possono provocarla: “entro lo Stato solo il Parlamento può chiedere le dimissioni del governo”[11], le crisi quindi non possono scaturire dal Presidente della Repubblica o dalla Corte costituzionale.

  1. I tempi della crisi e le strategie politiche dei partiti

Con la parlamentarizzazione della crisi, la discussione è stata animatamente portata in Parlamento il 20 agosto: è divenuta quindi una crisi parlamentare a tutti gli effetti ma la Lega, dopo averla provocata, ritira la mozione. Il Presidente Conte tuttavia, dimostrando nel suo discorso un’ormai irreversibile rottura dell’alleanza giallo-verde, presenta le proprie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, proprio perché il Presidente del Consiglio “in quanto rappresentante visibile della unità del Governo, è istituzionalmente il garante di essa e dunque il soggetto incaricato di assicurarla nella pratica[12]e come fare ad assicurarla dopo una rottura così plateale?

Le soluzioni paventate dalle forze politiche sono state molteplici, analizziamo le ripercussioni giuridiche di ciascuna strategia.

> “ELEZIONI “SUBITO” (proposta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia). Per poter andare alle elezioni si deve passare per lo scioglimento delle camere che, ex art 88 Costituzione sarebbero l’extrema ratio optata dal Presidente della Repubblica una volta testata l’impossibilità di trovare una maggioranza alternativa.  Tra lo scioglimento delle camere e le nuove elezioni devono passare non meno di 60 giorni per poter organizzare il voto degli italiani all’estero. Sarebbe la prima volta che in Italia si voterebbe nella sessione autunnale, questo perché significherebbe andare a votare a ridosso della predisposizione della manovra di bilancio[13].  Principalmente due sono gli inconvenienti, oltre al fatto che “se si votasse ad Ottobre sarebbe la legislatura più breve della storia[14]”.

  • Rischio di aumento dell’IVA: se, a causa delle elezioni, il parlamento e il nuovo governo non si insediano in tempo per approvare la manovra di bilancio, scatta l’esercizio provvisorio che prevede la clausola di salvaguardia[15] per rispettare il rapporto deficit-PIL, e l’iva passerebbe dal 22 al 25 %: un disastro per un’economia già fortemente in crisi.
  • Nell’eventualità in cui l’Unione concedesse una deroga la predisposizione dei documenti finanziari spetterebbe comunque al governo uscente e,” in che clima in piena campagna elettorale svolgerebbe questo compito?”[16]

 

PRIMA IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI” (il mantra dei Cinque stelle), è stata la carta che hanno sfoggiato appena è scoppiata la crisi: questa avrebbe permesso loro di guadagnare tempo e di recuperare la propria vocazione populista. Con il taglio dei parlamentari le elezioni sarebbero slittate a marzo-aprile 2020 (dovendo rispettare l’iter dell’art 138 costituzione [17]). Con la caduta ufficiale del governo i lavori del Parlamento possono limitarsi solo all’ordinaria amministrazione, quindi è venuta meno anche questa retorica[18].

I partiti propensi invece, a trovare un accordo (da subito il PD), per scongiurare l’aumento dell’IVA (nonché la nomina del Commissario italiano nell’Unione Europea), hanno utilizzato diverse espressioni del gergo parlamentare che andremo ad esaminare qui di seguito, tutte accomunate dal comune compito di traghettare il Paese fuori da una crisi di governo[19].

  • GOVERNO TECNICO: esecutivo espressione della tecnocrazia, formato non da esponenti politici ma da esperti con particolari competenze in materia economica. È il caso del Governo Monti, mal visti dal popolo ma necessari in momenti di crisi estreme per risanare i conti pubblici.
  • GOVERNO ISTITUZIONALE: un governo nato su impulso del Presidente della Repubblica, il quale affida l’incarico a figure quali il Presidente della Camera o del Senato. È istituito quando viene meno la maggioranza necessaria per formare la squadra dei ministri, ha una durata limitata nel tempo, poteri circoscritti all’ordinaria amministrazione, ed è sovente creato quando la crisi investe tutti gli ambiti della società.
  • GOVERNO DI SCOPO: esecutivo di breve durata finalizzato a portare aventi determinati affari urgenti per il paese e finalizzato ad uno scopo ben preciso (es, cambiare la legge elettorale).

Possiamo ora ricondurre la cronaca nelle maglie della Costituzione e delle prassi costituzionali.

 

  1. La regia del Quirinale: scenari e tempi della “pars construens

Quando si verifica una crisi di governo, le soluzioni possibili per uscirne sono diverse, e la regia di queste è diretta dal Capo dello Stato, garante del rispetto delle norme costituzionali: egli è “colui che ricostruisce la fisiologia del circuito democratico”[20], un organo “ a fisarmonica” cui poteri si dilatano e si ritraggono proprio in funzione delle esigenze di stabilità politico-istituzionali :quando lo stato funziona fisiologicamente quest’organo rimane in uno stato di quiete, pronto invece ad intervenire in casi emergenziali. Egli, in quanto Capo dello Stato è simbolo dell’unità statale e per capire appieno il ruolo di “gestore della crisi” occorre far riferimento alla storia. Fu la borghesia difatti a valorizzare questo “residuo storico” per trovare un compromesso tra due esigenze contraddittorie dello Stato moderno: “da un lato garantire la concorrenza politica, garantendo la possibilità di mutare completamente governo, dall’altro l’esigenza di garantire la stabilità dello stato, impedendo che ogni crisi di governo si trasformasse in crisi dello stato[21]. Il Capo dello stato è dunque il garante della continuità, della stabilità dello stato-apparato a fronte della continua mutabilità del governo. Non a caso la durata della carica è di 7 anni, a fronte di 5 anni per le camere, e se paragonata alla durata dei governi (poco più di un anno) ci mostra come sia importante avere tale organo a presidio della stabilità.

La stabilità gli deriva dal fatto di essere “super partes” e, per poterlo essere tale organo non puo’ avere una legittimazione politica diretta come negli Stati Uniti – governo presidenziale – ove il Presidente della Repubblica è eletto tramite elezione diretta del popolo: l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune esalta la sua imparzialità in quanto espressione dell’intera comunità statuale[22]. Si comprende quindi l’importanza del suo ruolo durante le crisi di governo: egli deve ricomporre l’unità dello stato traghettandolo fuori dall’impasse: strumento privilegiato per permettere tale ricomposizione sono le consultazioni, attraverso le quali il Capo dello Stato testerà la volontà delle forze politiche, stimolando lo scenario più congeniale per un’uscita rapida e duratura dalla crisi.  Analizziamo possibili scenari e confrontiamoli con la realtà.

  • Rinvio del governo alle camere: è l’ipotesi minimale di crisi, avviene proprio per stimolare un nuovo accordo tra governo e parlamento, è una prassi quando la crisi nasce come extraparlamentare (è la cosiddetta “parlamentarizzazione” si veda supra). In questo caso non è avvenuta perché è stata parlamentarizzata dal presidente Conte, quindi dalle stesse forze politiche.

Occorre precisare inoltre che il Presidente del Consiglio non aveva l’obbligo di presentare le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, perché la mozione di sfiducia non è stata ufficializzata, ma ritirata nell’ultima ora del dibattito in aula.

  • Governo bis: nomina di un nuovo governo presieduto dallo stesso presidente del Consiglio ma con eventuali modifiche della compagine ministeriale;
  • Nomina di un nuovo leader dello stesso o di diverso ordinamento politico:

nella prima ipotesi il nuovo leader gode della fiducia della maggioranza precedente, nella seconda è invece espressione di una nuova maggioranza formatasi dopo la crisi;

  • Scioglimento delle camere ed elezioni anticipate (ex art 88 cost.) il che avviene per opera del Presidente della Repubblica come extrema ratio: una contemporanea Armageddon.

 

Nel condurre questa regia, si sottolinea che:quanto più forte e compatta è una maggioranza politica, tanto minori sono le possibilità di influenza del capo dello stato, e viceversa”[23]. Tutte le soluzioni di uscita dalla crisi sono volte a comporre un accordo tra le forze politiche, e solo nell’eventualità di una impossibilità in tal senso il ruolo del Presidente della Repubblica si accentua, egli nel concreto puo’:

  • Proporre una sorta di “Governo del Presidente”[24], (ipotesi molto discussa in dottrina che ha fatto parlare di “semi-presidenzialismo”[25]): è l’ipotesi in cui la figura scelta (riconducibile all’opzione n 3) venga indicata dal Presidente della Repubblica e non dalle forze politiche ( è avvenuto con il governo tecnico Monti), occorre specificare però che comunque il governo deve ottenere la fiducia delle camere (e quindi le forze politiche concordano nello scegliere una figura al di fuori delle stesse forze politiche),[26]
  • Sciogliere le camere, ma occorre specificare anche qui che non è una scelta di iniziativa presidenziale: sono le forze politiche ad aprire tale possibilità, lo scioglimento delle camere è difatti espressione di una volontà concorde:(se è vero che è il Presidente della Repubblica a decretarne lo scioglimento, è vero che questo deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio[27]).

Nel concreto la soluzione scelta per uscire da questa crisi sembra, almeno per ora, quella di un Governo bis a tutti gli effetti, non transitorio, ma politico, ossia l’ipotesi di un Conte-bis con cambiamento dei ministri, espressioni dell’attuale maggioranza.

Il Presidente della Repubblica, dopo le consultazioni ha affidato il “mandato esplorativo” al Presidente dimissionario per la verifica della sussistenza di una vera maggioranza in Parlamento ed egli ha “accettato l’incarico con riserva”[28]. Dopo un breve giro di consultazioni (volte a verificare la maggioranza, scegliere i ministri ed accordarsi sul programma di governo) il premier incaricato scioglierà la riserva, comunicando al Presidente della Repubblica l’esistenza o meno dei presupposti per dare inizio al nuovo governo.

  • Se scioglierà positivamente la riserva, si procederà alla firma e controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua compagine ministeriale ed il Presidente della Repubblica emanerà tre decreti: nomina del Presidente del Consiglio, nomina dei ministri e la formalizzazione dell’accettazione delle dimissioni del governo[29]. Si avrà così il giuramento (ex art. 93 cost) del Consiglio dei ministri e, “entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia “(ex art 94 comma 2 Cost).
  • se la scioglierà negativamente, vuol dire che l’iter, “la pars construens” non è andata a buon fine, Conte rinuncerà all’incarico e quindi si tornerà indietro al punto di partenza: il Presidente della Repubblica inizierà un nuovo giro di consultazioni per individuare una nuova personalità politica cui conferirlo.

 

  1. Instabilità dei governi: governo parlamentare vs governo presidenziale nel dibattito costituente

Il problema della stabilità dei governi è un problema che viene da lontano, nel nostro ordinamento le crisi sono così frequenti che in media un governo ha durata di un anno e due mesi e a lungo andare questo genera instabilità e programmi non a lungo termine. In un clima di interconnessioni economiche così stringenti ciò non è più auspicabile: con lo sviluppo dell’Unione Europea intergovernativa infatti “l’instabilità dei governi italiani è diventata più visibile (i nostri rappresentanti nel Consiglio europeo cambiano continuamente, a differenza di quelli di altri Paesi) e quindi, l’instabilità è diventata una palla al piede dell’Italia”[30].

Ma perché questa instabilità governativa? In Costituzione non abbiamo un meccanismo di stabilizzazione in tal senso.  La Carta costituzionale è stata difatti additata di essere, nella prima parte (relativa ai diritti fondamentali) “presbite”, nella seconda parte (relativa alla organizzazione dei poteri) “miope[31]. Questo perché le forze politiche della costituente, “dominate dalla sfiducia reciproca, non vollero un meccanismo di stabilizzazione”[32]. Ne fu discusso nel famoso “Ordine del Giorno Perassi”, nel quale una volta stabilito che “né il governo presidenziale, né quello direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”[33]. Diverse furono le proposte per tali antidoti costituzionali. Il Mortati propose che la fiducia durasse due anni, Tosato propose l’istituto della sfiducia costruttiva”[34], Calamandrei additando il problema della instabilità dei governi quale “fondamentale problema della democrazia”, era favorevole ad una “Repubblica presidenziale, o almeno, ad un governo presidenziale. Il presidenzialismo condiziona i partiti politici, mentre il parlamentarismo ne è condizionato: questa fu l’argomentazione principe dell’illustre giurista del Partito D’Azione[35].

Ma la proposta del modello presidenziale su modello statunitense fu criticata sotto più aspetti e nei fatti venne escluso principalmente per gli esempi negativi che se ne ebbero in Europa, si disse: “esso ha spianato la via alle dittature, esso in Europa ha avuto attuazione col regime consolare, al tempo di Napoleone, e con quello della Repubblica del ’48, che ha spianato la via del secondo bonapartismo in Francia”. Non solo, nel secondo dopoguerra, esempio allarmante fu la Costituzione di Weimar, la quale spianò la strada alla dittatura di Hitler, perché con essa si cercò di dare attuazione al parlamentarismo in Germania, innestando l’elemento presidenziale su quello parlamentare. Da sempre il presidenzialismo o qualsiasi altra figura di “uomo solo al comando” è stata vista nella Repubblica Italiana come un’aberrazione. Un presidente eletto dal popolo difatti acquisterebbe indipendenza rispetto al potere legislativo. Nella Costituente si disse come una specie di dittatore, e poiché della dittatura tutti ne hanno abbastanza, a prescindere dalle ragioni, il regime presidenziale non ha alcuna possibilità di vita nel nostro Paese”. Non solo, il ricordo del regime fascista fece sì che l’organo governo “venne relegato alla sua tradizionale posizione di potere esecutivo, limitando piuttosto severamente i suoi poteri legislativi [..]: il risultato fu “una sottovalutandone del peso della dinamica istituzionale e una correlativa sopravvalutazione del ruolo giocato dai partiti politici”[36].

Tuttavia, tali antidoti e preoccupazioni rimasero storicamente in secondo piano quando la DC vinse con il 48 per cento: “la forza politica assunta da tale partito diede l’impressione che non fosse necessario introdurre meccanismi istituzionali a tutela della stabilità del governo”[37], ed ancora “questa funzionò da “stabilizzatore” perché tutti i governi ruotarono intorno a questo “partito-cerniera”. L’Italia, quale “uncommon democracy”[38] era caratterizzata, durante la Prima Repubblica dall’ avere sempre questo partito al governo, dall’assenza di alternanza (cosiddetta conventio ad excludendum) e dalla forte instabilità governativa, funzionale al partito cerniera per conservare la possibilità di “governare il governo”.  Nella Seconda Repubblica, con la caduta del partito-cerniera si allunga la durata dei governi: “quelli di Berlusconi II e IV, Renzi e Prodi I sono tra i più lunghi della storia repubblicana /…/e la dialettica maggioranza minoranza diventa reale”[39].

Ora, con l’avvento della Terza Repubblica, non avendo ancora adottato sistemi di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, ed essendo tornati al sistema elettorale proporzionale che obbliga i partiti a “larghe intese”, come si potrebbero evitare le frequenti crisi di governo? Potremmo dire che il Movimento Cinque Stelle si appresti, come una novella DC, a funzionare da “partito-cerniera”? Stantibus sic rebus, sembrerebbe che più che governare il governo sia il partito stesso ad essere governato dai partiti con cui si allea: è quindi improponibile un paragone vero con la Prima Repubblica.

  1. La democrazia vive di crisi[40]

“È stata un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa: ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più”[41]. Frase di Manzoni ripresa da L. Canfora nel suo libro “La scopa di Don Abbondio”: quel che l’illustre professore vuole sottolineare è la lezione che ci viene dalla storia che, dopo l’esaurirsi di una “rivoluzione” “maturano immancabilmente le condizioni per una nuova scossa, di quelle che a Don Abbondio apparivano come saltuari colpi di scopa”[42]. Mutatis mutandis, chi voleva eliminare il vecchio sistema annunciando la “Rivoluzione”[43], è stato da esso stesso “eliminato”, con un forte ridimensionamento di tutti i protagonisti della Terza Repubblica.

Se è vero che la democrazia vive di crisi, quella attuale, -come dice l’etimologia-potrebbe presentarsi come un’opportunità. La parola “crisi” deriva dal greco “κρίνωseparare, scernere” in senso lato “giudicare, valutare”. Se dall’ uso comune ha assunto prettamente un’accezione negativa indicando un peggioramento dello status quo, l’etimologia ci fa riscoprire che “sopravvive nel sostrato semantico della parola l’idea di evoluzione delle cose[44]”, un’accezione positiva quindi: in quanto un momento di crisi in realtà è anche un momento di riflessione, di valutazione, di discernimento e “può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire prossimo”[45].

È difficile tuttavia comprendere come un governo Conte (seppur bis) possa farsi garante di una “discontinuità” rispetto al primo governo: se è vero che il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile dell’operato di tutto il suo governo vederlo all’opera prima con l’estrema destra e poi, con la sinistra, più che “ribaltone”, “trasformismo”, mi vien da pensare solo ad un ossimoro. È bene ricordare che la parola viene dal greco ὀξύμωρον, composto da ὀξύς, «acuto» e μωρός, «ottuso: in un progetto a lungo termine chi sarà stato acuto e chi ottuso? Chi presbite e chi miope? Ai posteri l’ardua sentenza.

[1] Voce “crisi di governo” in Enciclopedia Treccani, disponibile qui: www.treccani.it/enciclopedia/crisi-di-governo/;

[2] La collaborazione tra Governo e Parlamento nel sistema parlamentare è sancita dal “rapporto di fiducia”, per approfondimenti si veda: Governo (forme di) L. Elia e M. Luciani, voce estratte da Enciclopedia del diritto XIX (1970) e da Enciclopedia del diritto-Annali III (2010) Giuffrè editore, 2011;

[3] U. Rescigno “Corso di diritto pubblico”; tredicesima edizione, Zanichelli Bologna 2010 pag. 421 e ss.;

[4] Art 94 Cost. “ Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”
;

[5] Voce “Crisi di governo” op. cit.;

[6] A. Azzariti “Appunti per le lezioni: Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale” G. Giappichelli editore, 2015, spec. pag. 17-18;

[7] A. Azzariti ibidem;

[8]  Con l’espressione “Terza Repubblica” si fa riferimento all’inizio del governo del Cambiamento;

[9]O. Pollicino e G. Vigevani “La crisi spiegata con la Costituzione: Repubblica “allergica” all’uomo forte” in “IlSole24 ore” https://www.ilsole24ore.com/art/la-crisi-spiegata-la-costituzione-repubblica-allergica-all-uomo-forte-ACcAcXf;

[10]. O. Pollicino e G. Vigevani ibidem;

[11] U. Rescigno, op. cit.;

[12] U. Rescigno, op. cit., pg. 395-419;

[13] Entro il 15 Ottobre va presentata alla Commissione Ue il documento programmatico di bilancio. Una volta inviata a Bruxelles e ricevuto il relativo parere (30 novembre) deve poi essere approvato dalle camere prima del 31 dicembre

[14] M. Ainis https://www.la7.it/coffee-break/video/michele-ainis-se-si-votasse-a-ottobre-sarebbe-la-legislatura-piu-breve-della-storia-20-08-2019-279403;

[15] Prevista nella Legge di Bilancio 2019, (Le clausole di salvaguardia debbono essere introdotte nei rispettivi bilanci dal Fiscal Compact in poi ex art 3 co.1 lettera e Fiscal Compact “qualora si constatino deviazioni significative dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l’obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito” proprio per rispettare il rapporto deficit-PIL);

[16] E. Lauria in “La Repubblica”8 agosto 2019, disponibile qui: https://www.repubblica.it/politica/2019/08/08/news/governo_il_cammino_della_crisi-233220800/?refresh_ce;

non solo, c’è da sottolineare che in tal caso la presenza del ministro degli interni è problematica per due motivi:

1) perché la figura del ministro degli interni organizza le elezioni e in questo caso è contemporaneamente candidato;

2) P. Grasso ha anche sottolineato: “ è inaccettabile che chi chiede alla piazza i pieni poteri sovraintenda i delicati passaggi del voto”,  si veda : https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/09/crisi-grasso-salvini-chiede-pieni-poteri-non-puo-gestire-elezioni-dal-viminale-lui-prende-tempo-dimissioni-intanto-andiamo-al-voto/5380211/;

[17]  Trattandosi di una riforma costituzionale, è possibile che si chieda un referendum confermativo e questo farebbe slittare la data delle elezioni;

Per ulteriori approfondimenti si veda: https://www.ilsole24ore.com/art/perche-il-taglio-parlamentari-non-si-potra-votare-prima-aprile-giugno-2020-ACt5yge;

[18] Per approfondimenti si veda F.Clementi “Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020” in “Ilsole24ore”  disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/perche-il-taglio-parlamentari-non-si-potra-votare-prima-aprile-giugno-2020-ACt5yge;

[19] A tal proposito non si puo’ non fare qualche accenno al “GOVERNO BALNEARE”. Esso è un esecutivo nato con mandato a breve termine, di transizione, al fine di dare tregua (l’espressione richiama una “pausa estiva”) a tensioni politiche molto forti. Tale soluzione, oramai desueta, era tipica della Prima Repubblica, nacque per descrivere il neonato governo Bonomi, nell’estate del 1941. Storicamente si registrano 3 governi balneari nel senso proprio del termine: governo Pella, governo Leone e governo Rumor II; balneari in quanto nati nei mesi estivi, transitori perché hanno avuto durata massima di 6 mesi.  balneari in quanto transitori (durata massima 6 mesi) e nati nei mesi estivi. https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_balneare;

[20] Cfr. C. Lavagna “Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana,1953 in A. Pizzorusso “Lezioni di diritto costituzionale” 1984;

[21] U. Rescigno op cit. spec. pag. 428-432;

[22] ricordiamo che l’elezione del Presidente della Repubblica ex art 83 Cost. è improntata a simboleggiare l’unità dello Stato: essa non solo avviene ad opera del parlamento in seduta comune nella versione integrata da tre delegati per ciascuna Regione (1 Valle d’Aosta) ma anche con quorum molto alti;

[23] U. Rescigno op. cit.;

[24] https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_del_presidente; nonché S. Ceccanti “Cos’è secondo la Costituzione il Governo del Presidente” su “Huffington Post”, 25 marzo 2013 disponibile qui: ; ; ed B.Tedaldi “Il Governo del Presidente: cos’è, chi lo vuole e chi lo rifiuta” su Agi.it 19 gennaio 2018 disponibile qui: ;

[25] I. Nicotra “Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione Europea e i mercati finanziari spingono l’Italia verso un semipresidenzialismo mite” su “Federalismi.it” n° 24- 14/12/2011 disponibile qui: https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=235; ed ancora: C. Fusaro “Formazione del governo Monti, ruolo presidenziale e rilancio del dibattito sulla forma di governo in Italia. L’ipotesi semi -presidenziale” su “Civitas Europa” 2013/1 n°30 pag.7-30 disponibile qui: ;

[26] non ci troviamo qui nell’ipotesi totalmente incostituzionale del “Gouvern de combat”, ossia un Governo scelto dal Presidente della Repubblica (che approfitta di una crisi di governo), il quale non ottiene la fiducia delle camere ed il Presidente della Rep. le scioglie per demandare tale decisione al giudizio popolare, si veda U. Rescigno op.cit. pag. 406;

[27] U. Rescigno op. cit.;

[28]  Sul significato da attribuire alla terminologia “riserva” la dottrina si divide: “alcuni ritengono che l’incaricato si riservi di accettare, ponendo una sorta di “condizione sospensiva” fino a quando non avrà verificato se egli sia in grado di formare un nuovo governo (Galizia). Altri, preferiscono invece parlare di una “riserva di rifiuto “operante come una condizione risolutiva nell’ipotesi che il tentativo fallisca”. Pag. 416 Manuale di diritto costituzionale a cura di L. Paladin, L. Mazzaroli, D. Girotto edizioni Giappichelli 2018;

[29] Occorre inoltre precisare che, finché non si ha un nuovo governo, il governo dimissionario resta in carica solo per il disbrigo degli affari correnti. In cosa consistono questi “affari correnti”? È difficile da esemplificare, essendo un criterio non rigorosamente predeterminato, tuttavia si ritiene che esso potrà” compiere gli atti dovuti (obbligatori) e tutti quelli la cui proroga comporterebbe un apprezzabile danno dello stato, mentre dovrà astenersi, sul piano della correttezza politica, da tutti quegli atti discrezionali che possono essere rinviati al futuro governo senza apprezzabile danno” (U. Rescigno). Questo proprio perché dal punto di vista politico perde il potere governativo (di indirizzo e direzione non avendo più un programma da attuare), ma “giuridicamente secondo le leggi vigenti il Governo dimissionario perde solo il potere di chiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva degli atti amministrativi” U. Rescigno pag. 422 e ss.- op. cit.).

[30] S. Cassese “La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia”, il Mulino, gennaio 2019 (spec. pg158);

[31] È di S. Cassese la frase “La Costituzione italiana nacque ambivalente, la prima parte presbite, la seconda miope”. Tale frase è stata mutuata da P. Calamandrei, il quale in Assemblea costituente, nella seduta del 4 marzo 1947 pronunciò” la Costituzione deve essere presbite, deve guardare lontano, non essere miope”.

[32] S. Cassese “La svolta” op.cit.;

[33] Ordine del Giorno Perassi, 4 settembre 1946, seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione fulviocortese.it/wp-content/uploads/2011/09/20110320_1556OdGPERASSI1.pdf;

[34] Complesso e affascinante è l’istituto della “sfiducia costruttiva”: istituto costituzionale originato dalla Costituzione di Weimar che impedisce al parlamento di votare la fiducia del governo in carica senza concedere simultaneamente la fiducia di un altro governo. In tal modo si razionalizza la forma di governo parlamentare rafforzando la stabilità dell’esecutivo che comunque deve già esser pronto, riducendo in tal modo i tempi di stallo delle crisi di governo. Attualmente è in vigore in Germania e Spagna e recentemente il dibattito sul suo inserimento in Costituzione è tornato in auge anche in Italia recentemente, per ulteriori approfondimenti si veda M. Frau “Le origini weimariane del voto di sfiducia costruttivo e la prassi applicativa dell’istituto con particolare riferimento all’ordinamento tedesco” in rivista AIC 3/ 2012, disponibile qui https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Frau_origini.pdf;

[35] Per ulteriori approfondimenti, si veda www.treccani.it/enciclopedia/paralisi-costituente_(altro)/;

[36] N. Lupo “ Il governo italiano settanta anni dopo” in Rivista AIC n 3/ 2018, riferimenti paragrafi 4 e 5, disponibile qui: file:///C:/Users/fambe/OneDrive%20-%20uniroma1.it(1)/Desktop/Crisi%20di%20governo/3_2018_Lupo.pdf; nonché , di rimando per approfondimenti  P. Scoppola “La Repubblica dei partiti: profilo storico della democrazia in Italia” (1945-1990) Bologna 1991;

[37] S. Cassese “La democrazia e i suoi limiti” nuova ed aggiornata, Oscar Mondadori 2018;

[38] Il riferimento è sempre da S. Cassese op. cit., il quale cita la teoria del politologo americano “T.J Pempel: “Uncommon Democracies: The One Party Dominant Regimes, 1990 il quale con l’espressione “uncommon democracies”si riferisce a democrazie quali quella italiana e quella giapponese caratterizzate da un partito sempre al governo;

[39] S. Cassese “La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia” op. cit.;

[40] S. Cassese “La democrazia e i suoi limiti” op. cit., pag.114;

[41] A. Manzoni “I Promessi sposi”, capitolo XXXVIII;

[42] L. Canfora “La scopa di Don Abbondio: il moto violento della storia”.  Editori Laterza, 2018

[43] Per una ricostruzione completa si veda, B. Vespa: “Rivoluzione” Mondadori 2019;

[44] https://nonostanterivista.wordpress.com/2011/07/12/parola-crisi-accenni-etimologici-2/;

[45] Dizionario etimologico: https://www.etimoitaliano.it/2011/03/etimologia-della-parola-crisi.html;

Flaviana Cerquozzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2023, con una tesi in diritto costituzionale, dal titolo   "La teoria dei controlimiti: la tutela della democrazia sostanziale ad extra", relatore Prof. Gaetano Azzariti, correlatore Prof. Alessandro Somma. E' specializzata in giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa, autrice di numerosi articoli divulgativi e scientifici di Diritto Costituzionale. Attualmente svolge la pratica forense presso il Foro di Roma ed è Responsabile diritto costituzionale presso questa rivista. Da luglio 2023 cura la rubrica "DI ROBUSTA COSTITUZIONE" presso Ius in Itinere, che di seguito viene illustrata:

"La nuova rubrica di Ius in Itinere nasce dall’esigenza di riservarsi un momento di critica riflessione sui principi fondativi della nostra convivenza.
Lungi dall'essere "carta morta", gli insegnamenti costituzionali sono sempre vivi: la loro continua divulgazione ed attualizzazione -che questo spazio promuove- ne "irrobustirà" la necessaria conoscenza".
flaviana.cerquozzi@iusinitinere.it

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