venerdì, Aprile 19, 2024
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Rifiuti abbandonati dinanzi casa: chi paga?

 

Capita spesso, a molte persone, di ritrovare, magari al mattino, rifiuti dinanzi la propria abitazione o sede lavorativa, che però, non ricordano nessuna cena aziendale o serata  in famiglia del proprietario del fondo. Cosa accade quando il proprietario del terreno non corrisponde con  quello dei rifiuti ?

Per anni, e quasi in modo unanime, si era ritenuto che in caso di riscontro di rifiuti abbandonati, il proprietario del terreno fosse sempre responsabile, prescindendo dal profilo soggettivo. Rilevante, per la scorsa linea giurisprudenziale, era solo il fatto obiettivo del rinvenimento di rifiuti. La responsabilità, in questo caso, veniva applicata quasi automaticamente. “Tuo il fondo, tua la responsabilità” senza lasciar spazio ad istruttorie o elementi soggettivi.

Nel 2016, della questione, è stato investito il T.A.R. Campania. Secondo una ricerca estesa lungo tutto lo Stivale, risulterebbe la Campania, la regione in cui si sono registrati il maggior numero di casi di questa entità. Il T.A.R. ha ribaltato la precedente convinzione giurisprudenziale, dando vita ad un interessante principio secondo cui ” in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, il proprietario o il possessore del terreno non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area.

La vicenda che ha fatto superare la mera obiettività fattuale, nasce da un’ordinanza sindacale con cui viene  intimato al  proprietario di un fondo sul quale era stata ritrovata una quantità elevata di rifiuti in stato di abbandono, la rimozione degli stessi e il ripristino dell’area. Il fatto era stato configurato come un illecito ambientale. L’intimato impugnando il decreto ricorre al T.A.R. per eccesso di potere,  difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.  Al proprietario del fondo era arrivata un’ordinanza sindacale che prescindeva da qualunque tipo di prova di connessione tra la sua figura e l’abbandono dei rifiuti, e dalla  motivazione: solo intimazione. Il T.A.R. ha accolto il ricorso negando la natura oggettiva della responsabilità dell’illecito ambientale, e affermando la necessità di accertare la responsabilità, per dolo o colpa, del (presunto) autore.

Così, oggi,  il proprietario o il possessore del terreno  se non viene riscontrato a suo carico dolo o colpa (elemento soggettivo) non deve rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. E’ necessario sottolineare che la tipicità dell’illecito ambientale risulta essere molto rigorosa, e non contempla alcuna responsabilità oggettiva. Il responsabile viene inquadrato nella figura di colui il quale ne detiene (come requisito minimo ) la colpa. Il T.A.R. Campania, con questa pronuncia, ha creato una nuova linea giurisprudenziale che mira alla ricerca del “vero responsabile”, regalando a questa disciplina, una istruttoria ed una motivazione che non si fermi al mero fatto oggettivo. Il “tuo il fondo, tua la responsabilità” è stato scardinato dall’esigenza di una maggiore contenenza di questo illecito, che ormai, purtroppo, risulta essere sempre più frequente soprattutto nelle zone meno centrali.

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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