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Right to private life: challenges and perspectives

Questo scritto costituisce la Prefazione al Legal Research Group intitolato “Right to private life: challenges and perspectives” organizzato da ELSA Napoli e curato da Francesco De Santis (professore di diritto processuale civile e procedure di tutela internazionale dei diritti umani presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”). In calce, la lista dei contributi raccolti nel lavoro di ricerca, che Ius in itinere ha il piacere di pubblicare.

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Il «diritto al rispetto della vita privata», costituisce crocevia di plurime tensioni.

Per un verso, iniziando dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), questo è senza dubbio uno degli ambiti in cui si è maggiormente affermata l’esigenza di interpretare il dato positivo «in the light of present-day conditions», mantenendo così alla CEDU, stipulata nel 1950, la natura di «living instrument» (per ripetere la felice espressione che ricorre nella giurisprudenza della Corte EDU, a far tempo dalla sentenza Tyrer c. Regno Unito del 1978). Basti pensare come il «diritto al rispetto della vita privata» sia divenuto, all’interno della CEDU, il principale strumento per la tutela del diritto alla salubrità dell’ambiente. Si consideri, inoltre, ll’impatto che la rivoluzione digitale ha avuto sulla tutela del diritto al rispetto alla vita privata vuoi nella sua peculiare declinazione di «diritto all’oblio» ovvero vuoi nei rapporti col diritto di accesso agli atti della P.A. .

Per altro verso, il «rispetto della vita privata» è ormai senza dubbio uscito dai limiti della classica contrapposizione dialettica tra libertà dell’individuo e autorità dello Stato, dal momento che le «ingerenze» in tale diritto sono sempre più sovente riconducibili a soggetti privati, con le autorità statali chiamate ad arbitrare tra i contrapposti interessi, spesso tutti variamente meritevoli di tutela. Viene in rilievo, ad esempio, il conflitto tra tutela della privacy, da una parte, e sorveglianza della corrispondenza o videosorveglianza tout court del lavoratore, dall’altra. Talvolta, ci si trova davanti ad un complesso fascio di interazioni e possibili «ingerenze» di fonte privata e pubblica: si pensi alle relazioni tra banca, cliente e terzi, sia nell’ambito delle indagini tributarie sia nell’ambito del cosiddetto credit risk assesment.

Per altro verso ancora, il «diritto al rispetto della vita privata» non trova riconoscimento soltanto all’interno di ordinamenti giuridici a vocazione generale ma anche all’interno di quello (prima comunitario, poi) euro-unitario, che, tuttavia, ha portata maggiormente circoscritta e che è teleologicamente orientato al perseguimento di finalità più ristrette. La disciplina in tema di protezione dei dati personali o di whistle-blowing ne sono interessanti testimonianze.

Queste brevi considerazioni spiegano perché il «diritto al rispetto della vita privata» è stato scelto come oggetto delle riflessioni di un Legal Research Group organizzato da ELSA Napoli, che sono poi sfociate nei contributi che si vanno a pubblicare in questa sede. Coerentemente con la vocazione europea che di tale associazione costituisce essenza, si è scelto di utilizzare l’inglese, pur consapevoli che ciò avrebbe comportato un importante aggravio di lavoro per i giovani ricercatori.

L’articolazione tematica dei diversi contributi è stata delineata nell’Autunno del 2019 e non è stata modificata a seguito della pandemia da COVID-19, malgrado i suoi plurimi ed evidenti risvolti proprio sul terreno del «rispetto della vita privata»; in tal modo, si è voluto evitare il rischio – assai concreto per dei giovani giuristi, ancora in formazione – che un’eccessiva vicinanza ai fenomeni andasse a detrimento della serenità dell’analisi.

E tuttavia la lettura di questi contributi fornisce utili spunti anche per un corretto inquadramento dei profili critici posti sul terreno del «rispetto della vita privata» dalla pandemia da COVID-19: da essi emerge, infatti, come la protezione del «diritto al rispetto della vita privata» richieda una constante opera di bilanciamento tra questo ed altri diritti, nei rapporti tra privati nonché tra pubblico e privato, che si svolge ormai stabilmente in sedi istituzionali collocate tra livello nazionale ed europeo di tutela dei diritti fondamentali. È questo continuo processo di «accomodamento ragionevole», è la necessaria coesistenza di diritti inviolabili e doveri di solidarietà (parafrasando l’art. 2 Cost.) che unisce una pluralità di uomini in una «società democratica». Un metodo, dunque, più che un punto di arrivo, per un edificio bisognoso di costante manutenzione ma che resta la nostra insostituibile casa.

Malta, 14 marzo 2022

Francesco De Santis

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Roberta Freda – The right to be forgotten

Margherita Antonelli – The right to respect for private life within the employment relation

Valeria Tranchini – Right to respect for private life and whistleblowing

Aniello Formisano – The right to respect for private life and the requirement of transparency of Public Administration in the Italian legal system

Loredana Ionchese – The Right to Respect for Private Life vs Credit Risk Assessment

Elena Graziuso – The right to respect of private life and the protection of the environment

 

 

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