giovedì, Marzo 28, 2024
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Rinuncia al diritto di prelazione ereditaria: erosa la specialità della forma ex art. 732 C.C.

Prima di addentrarci nel merito della questione oggetto di recente pronuncia giurisprudenziale, è opportuno ricordare come l’art. 732 C.C. attribuisca al coerede il diritto di prelazione per il caso in cui altro coerede manifesti l’intenzione di alienare ad estranei (1) la sua quota ereditaria o parte di essa (2).
Il diritto di prelazione ereditaria si traduce nel diritto dell’essere il coerede preferito rispetto ad altro soggetto nella conclusione di un determinato contratto, a parità di condizioni. Procediamo per esempio e poniamo mente a ciò: Tizio, Caio e Sempronio, fratelli, sono coeredi e perciò titolari di una quota(3) del patrimonio del defunto – de cuius -. Se Tizio desidera alienare la sua quota, potrà farlo, ma è obbligato a chiederne l’acquisto dapprima ai suoi fratelli, coeredi, e poi, in caso di rinunzia, ad un estraneo.
In altri termini, l’esistenza di una causa di prelazione lascia il concedente libero di scegliere se stipulare o meno il contratto ma, nel momento in cui decida di contrarre, lo vincola nella scelta del contraente: ex art. 732 C.C. tale vincolo si traduce nell’obbligo di effettuare una proposta contrattuale – la c.d. denuntiatio – con la quale il coerede alienante dà comunicazione al legittimo prelazionario della propria volontà di alienare, ivi indicandone oggetto, prezzo e termine per l’esercizio della prelazione.
Essendo la prelazione ereditaria una fattispecie di prelazione legale – prevista da una norma di legge – la stessa ha efficacia reale, di talché, in caso di inosservanza del diritto, il prelazionario può agire in retratto nei confronti del terzo, subentrando cioè nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso.

Ora: se è vero che il diritto di prelazione può effettivamente essere esercitato dal prelazionario al sorgere di una specifica proposta di alienazione, allora per poter validamente rinunciare lo stesso soggetto al diritto de quo occorre che vi sia stata una precisa proposta di alienazione o vi si può genericamente rinunciare al diritto di prelazione ereditaria a prescindere da una predeterminata operazione traslativa?

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 agosto 2016 n.16314, si è pronunciata in ordine alla ammissibilità della rinunzia preventiva al diritto di prelazione ereditaria, statuendone la dismissione “anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacche’ tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio”.
La ratio risiede nel fatto che il diritto di prelazione ereditaria è inerente alla qualità di coerede, non è perciò una qualità intrinseca alla quota.
Ne consegue che sorge immediatamente con l’apertura della successione e la formazione della comunione ereditaria, non per effetto del ricevimento di una proposta specifica.

 

A cura di Antonella Coviello

1. “Estraneo” è qualunque soggetto che non partecipa alla comunione ereditaria, anche se legato ai coeredi da vincoli di parentela;

2. La prelazione riguarda i casi di cessione (totali o parziali) di quote ereditarie e non di cessione di singoli cespiti che non determinano l’insorgere di diritti di prelazione.

3. “Quota” quale parte ideale dell’oggetto della comunione, determinata aritmeticamente.

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