venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

S.r.l. – Limitazioni ai poteri degli amministratori e validità dell’atto compiuto verso i terzi alla luce dell’articolo 2475 bis c.c.

Nell’articolo che segue tenteremo una breve trattazione delle tematiche connesse alla previsione di limitazioni ai poteri degli amministratori di s.r.l., con specifico riguardo alla validità verso i terzi dell’atto compiuto dall’amministratore in violazione dei limiti così imposti.

A riguardo giova, sin da ora, richiamare quanto previsto dall’art. 2475 bis, co. 2 c.c., il quale precisamente recita: “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.”

Coerentemente alla lettera della legge, deve dunque ritenersi che – salva l’ipotesi di exceptio doli[1] – la società a responsabilità limitata resti vincolata all’atto posto in essere dagli amministratori che ecceda dai poteri rappresentativi di questi, essendo irrilevanti le dissociazioni tra potere gestorio e potere rappresentativo.

A riguardo autorevole dottrina[2] si è curata di individuare alcune ipotesi di limitazioni ai poteri gestori ritenute inidonee ad influire sulla validità degli atti compiuti. Si è fatto, ad esempio, cenno alle seguenti fattispecie:

  1. qualora il potere rappresentativo sia circoscritto a determinate categorie di atti ovvero ai soli atti di ordinaria amministrazione o con valore inferiore ad un determinato valore;
  2. qualora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2475 co. 1 e 2479 c.c., la decisione gestoria sia rimessa alla collettività dei soci[3];
  • qualora sia prevista una separazione tra potere gestorio e potere rappresentativo in cui, pertanto, gli amministratori siano muniti del potere di rappresentanza, ma sprovvisti in tutto o in parte di quello di gestione[4].

Quanto alle conseguenze della violazione di tali limitazioni ai poteri degli amministratori di s.r.l., l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni convenzionali ai poteri degli amministratori, ancorché pubblicate, determina come conseguenza il fatto che l’eventuale inosservanza di dette limitazioni non potrà incidere sulla validità e l’efficacia degli atti compiuti, essendo questi inattaccabili e incontestabili nei rapporti con i terzi.

La violazione di simili limitazioni convenzionali potrà rilevare unicamente nei rapporti interni per esporre, eventualmente, l’amministratore a responsabilità verso la società, alla revoca dalla carica per giusta causa ovvero, ancora, a denuncia ex art. 2408 c.c. in caso di nomina di collegio sindacale[5].

Per quanto attiene all’exceptio doli, secondo la dottrina prevalente[6] ai fini della prova che il terzo abbia intenzionalmente agito in danno della società non è sufficiente la dimostrazione della mera malafede del terzo. Si ritiene, infatti, che non basti la prova della conoscenza o conoscibilità che il terzo avesse dei limiti ai poteri di rappresentanza, dell’estraneità dell’atto rispetto all’oggetto sociale e/o di una conforme volontà dell’organo competente a decidere in materia.

Al contrario, per l’annullamento del negozio stipulato dalla società saranno necessarie conoscenza effettiva della concreta esorbitanza dell’atto e consapevolezza del pregiudizio che l’atto è suscettibile di arrecare alla società[7].

Sulla stessa linea d’onda sembra essersi assestata anche la giurisprudenza di legittimità (e di merito), la quale ha parlato di consapevolezza del terzo circa la circostanza che l’inadempienza dell’amministratore sia potenzialmente idonea a cagionare un danno alla società.[8]

 

[1] Vale a dire, qualora venga fornita adeguata e sufficiente prova in ordine alla sussistenza di uno specifico intento doloso del terzo che – pur essendo a conoscenza della sussistenza di una limitazione ai poteri dell’amministratore agente,  come previsto nello statuto della società da questo rappresentata – abbia, ciò nonostante, concluso l’atto con il predetto amministratore.

[2] SALVATORE, in Comm. S.B. 2014, 463; BORDIGA, sub art. 2475 bis, in S.r.l. Commentario, a cura di GIUSEPPE PORTALE, 2011, 590

[3] ABRIANI, Aa. Vv. Diritto delle società di capitali, Milano 2006, 13; CARCANO, Art. 2475 bis. Rappresentanza della società, Società a responsabilità limitata. Artt. 2462-2483, a cura di BIANCHI, Com. Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2008, 588

[4] In giurisprudenza, v. Cass. 1525/2006; in dottrina ABRIANI, Codice commentato alle s.r.l., Commentario Benazzo Patriarca, Torino, 2006, 351; PARRELLA, Art. 2475, La riforma delle società, Società a responsabilità limitata. Liquidazione. Gruppi. Trasformazione. Fusione. Scissione, a cura di SANDULLI-SANTORO, 2003, 213.

[5] In dottrina, MORANDI, sub art. 2475 bis, in Commentario breve al diritto delle società a cura di MAFFEI ALBERTI, 2017, 1449; ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, Tomo II,  Artt. 2475-2483, Milano, 2010, 1005. In giurisprudenza, cfr. Cass. 21628/2004).

[6] ABRIANI, in Codice commentato alle s.r.l., Commentario Benazzo Patriarca, Torino, 2006, 351 e ss; PARRELLA, Art. 2475, La riforma delle società, Società a responsabilità limitata. Liquidazione. Gruppi. Trasformazione. Fusione. Scissione, a cura di SANDULLI-SANTORO, 2003, 113 e ss; CARCANO, Art. 2475 bis. Rappresentanza della società, Società a responsabilità limitata. Artt. 2462-2483, a cura di BIANCHI, Com. Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2008, 596.

[7] ABRIANI, in Codice commentato alle s.r.l., Commentario Benazzo Patriarca, Torino, 2006, 351 e ss, secondo cui è, pertanto, sufficiente un dolo generico, escludendosi la necessità di dimostrare un vero e proprio dolo specifico, inteso come specifico proposito di procurare un danno alla società o addirittura come un accordo fraudolento tra terzo e amministratore a tale scopo. In senso conforme, CALANDRA BONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori della società per azioni, 665; FIORI, I poteri di rappresentanza degli amministratori, 583.

[8] Cfr. Cass. 11315/2007; Trib. Milano 21.1.2002; Cass. 14509/2000.

Annachiara Mastellone

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II, con il massimo dei voti nel 2015. Master in Diritto di impresa presso Luiss Law School, Roma, 110/110 cum laude. Attualmente faccio parte del Dipartimento di Corporate - M&A dello studio legale Gianni Origoni & Partners, nella sede di Roma. Giorno per giorno, ho così potuto approfondire il Diritto commerciale, la contrattualistica d’impresa nell’ottica di fornire assistenza legale a grandi aziende dello scenario nazionale ed estero. Sono dinamica, molto determinata, da sempre convinta che la positivitá sia la carta migliore da giocare. Amo la lettura e il desiderio di saper scrivere che solo questa sa creare in ogni buon lettore. Mi entusiasmo per ogni nuovo inizio, per i progetti che mi permettono di mettermi alla prova, per le idee che corrono veloci. Ecco perchè credo in Ius in itinere.

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