giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Sanità ed anticorruzione: tra stime europee e la Direzione generale della programmazione sanitaria

anticorruzione

 

Il raggio di azione delle norme dedicate all’anticorruzione è ampio e complesso. Nulla può essere sprecato a causa di comportamenti opportunistici ed irregolari. Questa è la premessa su cui basa la ratio generale delle leggi volte a garantire la trasparenza e la legalità in ogni dove.  L’apparato statale si regge tramite istituzioni e settori specializzati a cui è affidata la collaborazione per il benessere del Paese.  Il settore sanitario fa parte della “macchina dei servizi statali” ed in quanto tale, servizio, deve essere garantito e protetto da fattori corruttivi.

In Europa i fenomeni di corruzione in sanità pesano per il 5,6% dei fondi destinati a questi servizi [1]. Una percentuale preoccupante soprattutto se si considera che il settore sanitario è quello maggiormente utilizzato dagli utenti.  Esso, fin dalla sua istituzionalizzazione, ha rappresentato la massima garanzia per il cittadino, per la sua salute ed il suo sviluppo psico-fisico.

In Italia tali dati si sono tradotti nel bisogno di un’adeguata normativa capace di catalizzare gli interesse ed arginare le probabilità di manifestazione dell’evento corruttivo. La Legge 190/2012 [2], che costruisce una rete di vigilanza anticorruzione in Sanità, articolandola dal livello centrale e nazionale fino ai livelli locali e aziendali, costruendo un sistema che parte da strutture preesistenti per svilupparle con metodologie e verso direzioni nuove. La norma testuale fa, anche, stretto riferimento all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), che corrisponde alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) già prevista dal D.L.vo n. 150 del 27.10.2009.

L’articolo 1 di tale legge [3] contiene alcuni riferimenti alle modalità, alla nozione ed alle aree interessate dell’apparato pubblico. Quelle di riferimento per la struttura sanitaria sono state soggette di particolare interesse giurisprudenziale, soprattutto, in riferimento alla loro struttura.

Nella struttura generale dell’ articolo si individuano rimedi artificiosi contro l’evento corruttivo, che vanno dalla creazione della CIVIT [4], all’ampliamento della responsabilità e dei poteri di controllo dei dirigenti del settore amministrativo, alla creazione di codici di comportamento e alla nascita del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tali rimedi risultano esser stati pensati in sintonia tra loro, immaginati come arti di uno stesso corpo. La cooperazione, l’informazione e l’immediata azione sono i principi cardine che hanno guidato il legislatore nell’individuazione di taluni rimedi corruttivi.  Come si legge anche dalla relazione introduttiva della legge 2012 la corruzione è un cancro che rovina in superficie ( recando danni alla credibilità) ed usura l’interno del sistema ( corroborando gli elementi essenziali  su cui si regge l’apparato statale).

Nell’area sanitaria la corruzione, però, come gran parte della dottrina afferma ha un valore molto più ampio perché  tocca, in questo settore, ancora più da vicino i cittadini e le loro esigenze, necessità. Il sistema di protezione della salute lo si può immaginare come una potente rete fatta di imprese, associazioni, istituzioni, regole, convinzioni, ma soprattutto serrati controlli.

Nell’ultima edizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza [5], si sono individuati, tra gli altri, gli elementi di riferimento per il mantenimento della trasparenza e la lotta alla corruzione nelle istituzioni pubbliche. Di nostro interesse sono due i rimedi. L’ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, e, soprattutto, la Direzione generale della programmazione sanitaria. La ratio di quest’ultima è offrire conoscenza e trasparenza ai cittadini riguardo cure, organizzazione, ed erogazione del sistema sanitario.  Le funzioni della Direzione generale sono varie e si ramificano in tutti gli elementi strutturali del sistema sanitario. Essa si occupa dell’aspetto economico, conoscitivo e della vigilanza sui fondi investiti.

Per bene capire tale istituto e la sua opera in campo di anticorruzione bisogna, però, intenderla da un punto di vista operativo. Essa ben conoscendo la gestione bilaterale ( a livello centrale, prima, locale, successivamente) della Sanità ne racchiude le linee guida. La corruzione in ambito sanitario si monetizza con la previsione di piani di investimento, fondi pubblici etc. la Direzione blocca tutto ciò in partenza, monitorando la spesa pubblica e le sue aree di investimento. Essa, però, non si limita al controllo, difatti, è anche la maggiore garantista dell’erogazione dei servizi sanitari. Partendo dalla premessa immortale che gli apparati pubblici siano nati, vivano e prosperino per il benessere della collettività, la garanzia dell’erogazione dei servizi sanitari è all’apice del benessere collettivo. Poter contare su un’adeguata struttura sanitaria significa far parte di uno Stato funzionale e garantista, che, non dimentica nessuno ed accoglie tutti.

Punto di discussione in dottrina è stata la funzione di vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN. Pomo della discordia l’oggetto della verifica. L’erogazione delle prestazioni, per parte minoritaria della dottrina, rappresenta una dicitura troppo generica non in linea con l’importanza di tale strumento. In vero, però, è da sottolineare che una dicitura così ampia, come affermato dalla relazione di introduzione del Piano triennale, è funzionale ad una garanzia maggiore per i cittadini, i quali, in questo caso, possono ricorrere per ottenere controlli su tutte le possibili erogazioni.  Altra funzione di gran rilievo e, forse, ad avviso di chi scrive, ricoperta dalla Direzione è quella dell’onere conoscitivo. Ogni cittadino ha il diritto di conoscere i servizi di cui può chiedere l’erogazione e quelli per i quali l’erogazione è immediata.

In ultima analisi, tale istituto, risulta in linea con il complesso sistema di prevenzione della corruzione. Esso mette in scena i tre elementi fondamentali del piano di anticorruzione:

-Conoscenza.

-controllo sulla spesa pubblica,

-controllo dei servizi erogati.

Così schematicamente mostrati sembrano essere tre elementi separati che convivono ansiosamente in uno stesso sistema, invece, a ben vederli, essi, sono l’uno il presupposto dell’altro. La conoscenza porta ad una richiesta di controllo sugli investimenti pubblici, che, consequenzialmente, si traduce in un controllo sui servizi erogati. Ancora una volta vediamo il cittadino come soggetto privilegiato nella visione legislativa. Tuttavia, però, come il rapporto europeo ci dimostra, nella quotidianità, non sempre il privilegiato è il cittadino. In quest’ottica, ergo, il lavoro della Direzione risulta prezioso e necessario.

[1] Rete europea contro le frodi e la corruzione nel sistema sanitario. Rapporto aggiornato.
[2] Legge n°190 del 2012 ha come principale obiettivo la repressione della corruzione nell’ apparato pubblico.
[3] Legge n°190 del 2012

[4] Autorità anticorruzione, comma 3, art.1

[5]Piano 2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

Lascia un commento