mercoledì, Aprile 24, 2024
Labourdì

Scarso rendimento – è configurabile come motivo di licenziamento?

L’attuale sistema lavorativo nazionale non è improntato ad un criterio di valutazione a cottimo.

Il salario di ogni lavoratore viene infatti stabilito tenuto conto delle ore di prestazione fornite e non della quantità o qualità del lavoro realizzato.

La Giurisprudenza ha guardato sempre con ritrosia verso l’inserimento dello “scarso rendimento” come criterio valutativo in termini di licenziamento. Occorre dunque precisare che con il termine “rendiconto” ci si riferisce all’utile realizzato dal lavoratore nello svolgimento di specifiche mansioni in un dato arco temporale.

La posizione della Giurisprudenza cela una scelta volta ad assicurare una maggiore tutela al lavoratore. La ratio che anima tale impostazione restrittiva si fonda sulla volontà di evitare che ciascun datore possa con facilità provvedere al licenziamento di un dipendente, adducendo come mera motivazione l’accertamento di prestazioni inferiori rispetto a quanto dovuto.

Il Legislatore ha, pertanto, scelto di non richiamare il rendimento come standard valutativo, proprio per scongiurare il rientro del cottimo. In realtà, pur mancando chiari riferimenti, alcuni dubbi sono stati sollevati con riguardo “all’esigenza economica” richiamata da interventi riorganizzativi delle attività imprenditoriali come fondamento per giustificare il licenziamento di alcuni lavoratori. L’articolo 3 della legge 640 del 1966, pur non configurando il licenziamento per scarso rendimento, in qualche modo lo presuppone. La disposizione in esame, infatti, delineando l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo fà riferimento, come motivi fondanti lo stesso, a questioni legate all’attività produttiva o ancora a inadempimenti degli obblighi contrattuali. Per parte della dottrina, infatti, il richiamo all’attività produttiva e il suo regolare svolgimento legittima il datore di lavoro a provvedere ai licenziamenti del personale non performante, per assicurare la stabilizzazione dell’azienda.

Rispetto al passato, dunque, dove si sosteneva la necessità di una verifica del giudice tesa a accertare l’effettiva trasformazione dell’attività come causa legittimante il licenziamento, oggi trova largo sostegno un diverso orientamento. Il nuovo orientamento ritiene che, In senso economico alla base del licenziamento possa essere posta qualsiasi motivazione (anche non legata alle determinazioni imprenditoriali), a patto che quest’ ultima sia legata all’attività di riassetto e riorganizzazione e che il datore di lavoro sia idoneo a dimostrare l’esistenza di tale nesso causale. Proprio di recente la Corte di Cassazione è tornata sul punto. Nella pronuncia, pur ribadendo l’orientamento restrittivo della giurisprudenza, ha provveduto a tracciare ipotesi in cui lo scarso rendimento possa però costituire presupposto per il licenziamento.

Per poter dar luogo ad un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro è necessario che lo scarso rendimento si connoti in termini di :

a) colpa : deve accertarsi una condotta colposa del lavoratore;

b) prestazione inferiore alla media;

c) influenza negativa sulla produzione;

La pronuncia in esame cerca, pertanto, di evidenziare come il dipendente scegliendo di non adempiere correttamente alla prestazione cui è tenuto, realizza di fatto una violazione del dovere di diligenza, che non può non essere considerata. Pertanto, il datore è legittimato a licenziare il lavoratore allorquando la condotta, contraria ai parametri richiesti e alla figura professionale assunta, si protragga per un arco temporale considerevole. In tal caso, infatti, è chiaro che le mansioni poste in essere contro gli standards di professionalità medie determinando in concreto ingenti danni alla produzione e, dunque, un effettivo pregiudizio al datore di lavoro. Ovviamente la possibilità di riconoscere tale ipotesi di interruzione del rapporto lavorativo deve essere provata dal datore di lavoro. È a lui che in ogni caso spetta comprovare l’inadempimento notevole degli obblighi assunti alla luce degli elementi su indicati come presupposti connotanti lo scarso rendimento.

La pronuncia ha costituito, per la giurisprudenza successiva, parametro di riferimento nella valutazione della figura in esame. Il rendiconto, per costituire giustificato motivo soggettivo del licenziamento, deve palesarsi come comportamento ripetuto e continuato, destinatario di diversi provvedimenti disciplinari. L’incisività manifestata dalla Corte di Cassazione nel delineare lo scarso rendimento sottende la volontà di evitare che il richiamo di tale elemento tra i motivi di licenziamento si trasformi in uno strumento lesivo per i lavoratori stessi.

Fonti :
1. Norma sui licenziamenti individuali aggiornata con legge n.92 del 2012;
2. Articolo 3 legge 606/ 66 : “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
3. Corte di Cassazione sez. lavoro n. 16582 del 2015;
4 . Corte di Cassazione n. 7522 del 23 marzo 2017;

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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