venerdì, Marzo 29, 2024
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Una scelta consapevole: facciamo chiarezza sul ruolo del notaio e sul conto dedicato nelle novità introdotte dalla Legge 124/2017

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto 2017, diffusamente conosciuta come “DDL concorrenza” e cioè la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha introdotto un’importantissima novità nella materia della compravendita.

La disciplina, che tocca da vicino principalmente il “mondo” notarile e di cui negli anni si è ampiamente discusso (con opinioni discordanti, maggiormente contrarie da parte dei notai medesimi), riguarda l’apertura di un conto dedicato e lo strumento del c.d. deposito prezzo.

Ma si ammetta un passo indietro.

La Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014) aveva introdotto una prima normativa in merito (su cui ormai non avrebbe senso dilungarsi), risultando pur tuttavia ben presto lettera morta in assenza di decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri mai emanato.

Questo breve excursus ci permette immediatamente di notare le prime differenze con la recentissima Legge sopra menzionata, che è innanzitutto immediatamente applicabile.

In secondo luogo, si evince dalla lettura del testo legislativo l’obbligatorietà, per i notai, dell’apertura di un conto dedicato.

Ci si interroghi innanzitutto su cosa si intende per conto dedicato.

Quest’ultimo è un conto corrente appunto destinato solo a ricevere le somme di cui a breve si parlerà e che non potrà essere confuso con quello personale del notaio.

Su tale conto vigeranno naturalmente alcune regole speciali, di cui principalmente ricordiamo che:

  • il notaio non può lucrare gli interessi eventualmente prodotti dal conto e non può utilizzare le relative somme a fini diversi

  • i creditori personali del notaio non possono pignorare le giacenze del conto

  • tali somme non possono rientrare nel regime della successione né tanto meno in quello della comunione dei beni del notaio

Ci si liberi subito da ogni dubbio e si dica che il notaio non è obbligato a versare qualsiasi somma.

In alcuni casi, infatti, la normativa statuisce la facoltatività delle parti come, ad esempio, anche per il c.d. deposito prezzo.

Dal testo legislativo si ricava invero come in quest’ultimo caso il deposito sia meramente opzionale mentre per quanto riguarda le tasse, le imposte, le spese relative all’atto e comunque le somme affidate al notaio il deposito sia obbligatorio.

Ma si proceda con ordine e si enuclei precisamente il contenuto normativo.

La disciplina prevede come sia obbligatorio il deposito nel conto dedicato di tutte le somme dovute a titolo di tributi, per cui naturalmente il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta e le anticipazioni in nome e per conto delle parti in relazione agli atti soggetti a pubblicità immobiliare e commerciale; a queste si aggiungano tutte le altre somme affidate al notaio e soggette ad annotazione nel registro somme e valori.

Per quel che riguarda invece il c.d. deposito prezzo, cioè il pagamento del corrispettivo contrattuale (o parte di esso) da parte dell’acquirente per l’acquisto dell’immobile, l’obbligo sorgerà solo se richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito.

In definitiva, la disciplina è meramente opzionale e facoltativa per quel che riguarda il c.d. deposito prezzo che tutelerebbe le parti a fronte delle somme versate.

Per tale motivo esse necessiterebbero di essere informate per realizzare una scelta consapevole a favore del conto dedicato.

Di recentissima emanazione, in ogni caso tale normativa avrà modo di ricevere nuovi pareri da parte dalla dottrina e, con il tempo, eventuali decisioni chiarificatrici della giurisprudenza.

Si ricordi infatti, per concludere, che uno dei problemi lasciati aperti dalla disciplina è quello relativo alla presunta retroattività della stessa, per quel che riguarda i contratti preliminari stipulati prima della sua entrata in vigore.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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