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Schengen Information System – Il S.I.S. e la lotta al crimine transnazionale: origine e prospettive attuali

All’interno dello Spazio Schengen, il Sistema Informativo Schengen (di seguito anche “S.I.S.”), definito “il più grande, il più usato e meglio strutturato database nell’area della libertà, della sicurezza e della giustizia europea”[1], costituisce uno strumento fondamentale per la lotta al terrorismo, al crimine transnazionale ed all’immigrazione irregolare in Europa.

L’Accordo Schengen, la sua storia e le finalità

Il 14 giugno 1985, nella cittadina lussemburghese di Schengen, Germania, Francia e i paesi dell’area Benelux, firmarono l’Accordo di Schengen, il quale diede vita, cinque anni dopo, nel 1990, alla Convenzione di Schengen, in applicazione di tale accordo.

Dal 1990 in poi, alla Convenzione di Schengen iniziarono ad aderire diversi Stati membri dell’Unione Europea: l’Italia (nel 1990), la Spagna e Portogallo (nel 1991), la Grecia (nel 1992), l’Austria (nel 1995), la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (nel 1996), tanto che, il 1º maggio 1999, il Trattato di Amsterdam incorporò il c.d. “acquis Schengen” (ovvero il sistema formato da Accordo e Convenzione) nell’ambito dell’Unione Europea con la decisione 1999/435/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 20 maggio 1999.

Lo scopo dell’Accordo di Schengen era principalmente quello di abolire i controlli sulle persone alle frontiere comuni degli Stati membri, per costruire “un’unica frontiera esterna“, funzionando quasi come un unico paese. In tal modo, veniva rafforzata la libera circolazione delle persone e delle cose. Tuttavia, se, da un lato, si facilitava la libera circolazione delle persone, dall’altro aumentava il rischio che circolassero più facilmente merci di illecita provenienza e che, di conseguenza, si alimentasse il circuito del crimine transnazionale.

Dunque, per controbilanciare la riduzione dei controlli di frontiera, andava individuato uno strumento che rendesse maggiormente effettiva e celere l’individuazione di criminali all’interno degli Stati stessi. La risposta a tale problema è stata la creazione del  Sistema Informativo Schengen (S.I.S.), uno schedario elettronico di ricerca che ha come “base operativa” le c.d. autorità Schengen, ossia gli Stati che hanno deciso di aderire allo Spazio Schengen.

La struttura del S.I.S., il suo contenuto e la protezione dei dati

La tipologia di dati che vengono memorizzati all’interno di questo schedario lo rende, a tutti gli effetti, una banca dati contenente informazioni riguardanti oggetti rubati, sottratti o smarriti (quali autoveicoli, armi, documenti d’identità), persone nei confronti delle quale è stato disposto divieto di ingresso in un determinato paese, ricercate dalla giustizia (ad esempio, in qualità di testimoni) o disperse, persone oggetto di inchiesta o sottoposte ad arresto ai fini dell’estradizione. L’accesso a tale sistema consente di diramare le ricerche di persone o oggetti in tutta l’area Schengen e di notificare tempestivamente un avviso di ricerca in tutta Europa, aumentando così notevolmente le probabilità, ad esempio, di rintracciare un delinquente in fuga oppure un veicolo rubato.

Tra i dati personali che possono essere inseriti in questa banca dati troviamo l’identità della persona, le sue caratteristiche fisiche, il motivo dell’iscrizione e le misure da adottare nei suoi confronti (ad esempio, arresto oppure avviso alle autorità nazionali competenti). È inoltre possibile precisare se la persona in questione sia «armata» o «pericolosa» e inserire anche foto e impronte digitali [1].

Invero, per quanto riguarda le persone fisiche, è bene precisare come vengano iscritti solamente coloro che hanno commesso un’infrazione penalmente perseguibile punita con una reclusione di almeno un anno (es. furto aggravato, traffico di droga, omicidio) o che siano state condannate a una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi.

Particolare è la modalità con cui viene assicurata la protezione di questi schedari, in quanto il S.I.S. dispone di un elevato standard internazionale di protezione dei dati in esso contenuti. Il sistema è composto da una banca dati centrale, gestita a Strasburgo, in Francia, alla quale sono collegati i vari sistemi d’informazione Schengen nazionali (i cosiddetti «N-SIS»). L’osservanza delle norme di protezione dei dati è sottoposta, in tal modo, a verifiche tanto a livello nazionale quanto regionale, svolte da autorità di controllo indipendenti.

Solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata ad accedervi ed esclusivamente ai fini della segnalazione. Oltre alle forze di polizia, anche il Corpo delle guardie di confine, le autorità incaricate della gestione dei flussi migratori, il Ministero dell’Interno e le agenzie che si occupano di libera circolazione possono accedere a queste informazioni. In ogni caso, ogni utilizzo del S.I.S. viene sistematicamente registrato al fine di evitare qualsiasi abuso.

Sempre per fini di sicurezza del sistema stesso, ad esempio, il funzionario di polizia che proceda ad un controllo in strada oppure l’agente consolare distaccato all’estero non ottiene l’accesso a tutte le informazioni contenute nella banca dati, ma può sapere solo se la persona oppure l’oggetto in questione figuri nello schedario S.I.S. (oltre a questo, può conoscere unicamente l’identità della persona, i suoi connotati, il motivo della sua segnalazione, i provvedimenti da adottare nei suoi confronti e visionare la nota: «persona armata», «violenta» oppure «in fuga»). Laddove abbia necessità di ottenere maggiori dettagli, egli deve inoltrare una domanda debitamente motivata alle autorità del Paese incaricato della gestione del S.I.S. nazionale.

La permanenza di un dato all’interno del Sistema Informativo non è ovviamente perenne. I dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più e analogamente è previsto un termine oltre il quale l’informazione viene cancellata automaticamente.

Inoltre, le persone interessate godono del diritto di consultare e modificare i dati che le riguardano: esse possono richiedere che venga controllata l’esattezza dei dati nonché esigere la rettifica e/o la cancellazione delle informazioni contenute nella banca dati, introducendo una domanda in merito.

La possibilità di sospensione dell’Accordo e il S.I.S. II

In ultimo, merita un accenno la c.d. “Sospensione del S.I.S.”: in casi particolari – quali ricorrenze pubbliche, manifestazioni o feste di Stato – la Convenzione Schengen permette che l’Accordo possa essere sospeso, ma solo se tale sospensione sia motivata e temporanea, finalizzata quindi all’inserimento dei controlli di frontiera solo per la durata strettamente necessaria a garantire un maggior controllo in situazioni di grande affluenza come quelle sopra elencate.

Di recente, il ricorso a sospensioni dell’Accordo è di molto incrementato, come (indiretta) conseguenza della crisi dei flussi migratori che si è verificata a partire dalla fine del 2015. Alcuni Stati membri, infatti, hanno ripristinato i controlli di frontiera ai loro confini interni, comunicando alla Commissione europea, inoltre, la proroga del provvedimento di sospensione del libero attraversamento delle frontiere interne. Tali stati sono, attualmente, l’Austria, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, la Germania e la Francia. Tuttavia, la continua proroga dei provvedimenti di sospensione – lasciando così la responsabilità dei controlli agli arrivi agli Stati affacciati sul Mediterraneo – ha determinato di fatto un concreto reinserimento dei controlli proibiti dall’Accordo Schengen, ponendo in essere una situazione sostanzialmente in perenne contrasto con i principi dell’Acquis.

Nel 2006 è stato proposto dalle Autorità Schengen un rafforzamento del Sistema stesso. Tale proposta, pur mantenendo la medesima struttura di base dell’originario sistema, si proponeva di rafforzare e velocizzare in maniera esponenziale la modalità di inserimento dei dati e il controllo degli stessi[2]. Sottoposto nel 2007 ad un controllo globale, il S.I.S. II (Sistema Informativo Schengen di seconda generazione) è divenuto effettivamente operativo nel 2013.

Grazie alle attuali prospettive di riforma, tuttavia, il rischio che la situazione di sostanziale violazione del sistema di Schengen permanga si è ridotta. Il Parlamento europeo, con risoluzione del 4 aprile 2019, ha infatti adottato la sua posizione, la quale consiste nel ridurre il periodo iniziale dei controlli alle frontiere da sei mesi (come avviene attualmente) a due mesi e nel limitare l’eventuale proroga a un periodo massimo di un anno, anziché a due anni. Inoltre, cosa ancor più importante, per poter estendere i controlli temporanei alle frontiere oltre i primi due mesi, secondo il Parlamento europeo, i paesi Schengen devono fornire una valutazione dettagliata dei rischi concreti. Oltre a ciò, ogni ulteriore estensione dei controlli alle frontiere oltre i sei mesi dovrà essere valutata dalla Commissione, al fine di verificare che la richiesta sia conforme ai requisiti giuridici ed essere poi autorizzata dal Consiglio UE.

[1] Carlos Coelho, Sezione “Contributi alle discussioni in aula” Sito Parlamento Europeo, 8° legislatura

[2]S. Paoli, Frontiera sud. L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen, Le Monnier Università, Mondadori Education, Milano 2018.

[3]EUR-Lex (Access to European Union Law), sito web dell’Unione Europea.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=LEGISSUM:l14544

Lucia Galletta

La Dott.ssa Lucia Galletta, classe 93, si laurea nel 2017 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina con tesi in Diritto Internazionale Penale. Nello stesso anno, consegue successivamente una specializzazione in Diritto Internazionale Europeo (C.E.D.U. e contenzioso Corte E.D.U.) a Strasburgo, in Francia, accedendo al Master Internazionale di II Livello Robert Schumann XI’, grazie al quale ottiene, nella suddetta materia, la certificazione di Specialista e Diploma Europeo di “Advisor” (Consulente). Nel 2019, approfondisce ulteriormente la sua formazione in ambito internazionale e convenzionale prendendo parte al Corso di Alta Formazione tenuto dal Centro Inter-Universitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione presso la sede di Venezia del Global Campus of the Human Rights. Ad oggi, è un praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo forense che, in attesa di Esame di Stato, esercita la professione in ambito principalmente penale presso uno Studio legale penalista. Quale specialista, è titolare dello Studio Associato Galletta, ove svolge consulenza in ambito di Diritto Internazionale ed Europeo, con riferimento specifico alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

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