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Sciopero e professione forense – il caso degli avvocati

L’acceso dibattito circa la titolarità e l’esercizio del diritto di sciopero, fondamentale posizione giuridica dell’individuo, ha focalizzato la propria attenzione, in tempi recenti, sulla possibilità di astensione collettiva per coloro che svolgono un lavoro autonomo, ed in particolare per coloro che esercitano le cosiddette professioni liberali.

In ambito forense, l’interrogativo circa la legittimità dell’astensione dalle attività giudiziarie ad opera degli avvocati ha impegnato dottrina e giurisprudenza fin dal 1990, anno in cui è stata emanata la legge n.46 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: la formulazione originaria del provvedimento legislativo, infatti, aveva come destinatari esclusivamente i lavoratori subordinati impiegati in attività di fondamentale importanza per la collettività(in quanto coinvolgenti diritti soggettivi di carattere assoluto, tutelati dalla Costituzione), e ciò causava disagi a coloro che, nel caso di cui si tratta, necessitassero di usufruire della preparazione professionale degli avvocati; gli effetti maggiormente paralizzanti sul sistema erano quelli scaturenti dalla mancata partecipazione alle udienze penali.

A quest’assenza di regolamentazione, non coincidente con la turbolenta realtà sociale, ha tentato di ovviare la Corte Costituzionale con sentenza n.171 del 1996: nel dispositivo di questa pronuncia, da considerare additiva, essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1° e 5° dell’articolo 2 della legge n.146 del 1990  nella parte in cui non si prevede, anche per gli avvocati che intendano astenersi dall’attività giudiziaria, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale, strumenti idonei per assicurare le prestazioni indispensabili e sanzioni in caso d’inosservanza delle prescrizioni di garanzia agli utenti.

Occorre, tuttavia, fare una precisazione: sebbene la Consulta abbia ratificato un’astensione collettiva “controllata”, quest’ultima non può essere ricondotta all’articolo 40 della Costituzione, in quanto il dettato ed il sistema costituzionale escludono che titolare del diritto di sciopero possa essere un soggetto diverso dal lavoratore subordinato; l’astensione dalle udienze degli avvocati potrebbe invece, analizzando la motivazione della sentenza n.171 del 1996, essere qualificata come espressione del diritto costituzionale di associazione (articolo 18).

Cogliendo le indicazioni della Corte, il legislatore ha emanato la legge n.83 del 2000 di modifica della precedente legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale ha espressamente esteso l’applicabilità di alcune norme e principi anche alle mobilitazioni poste in essere da lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori; in particolare, in questa sede è stato introdotto l’articolo 2-bis in tema di fonte normativa per l’individuazione delle prestazioni indispensabili, il quale recita:” L’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1.

La disposizione prosegue prevedendo che, nelle more della predisposizione di codici di autoregolamentazione idonei, sia la medesima Commissione di garanzia, sentite le parti interessate, a deliberare la disciplina provvisoria; inoltre, l’articolo sancisce il contenuto minimo dei codici(un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni, l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva, misure che assicurino lo svolgimento delle prestazioni indispensabili ad un livello compatibile con le finalità di garanzia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati)ed attribuisce alla Commissione di garanzia la competenza a deliberare le sanzioni in ipotesi di violazione dei codici.

In ottemperanza all’articolo 2-bis, l’Organismo Unitario Dell’Avvocatura(OUA), l’Associazione Nazionale Giovani Avvocati (AIGA), l’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l’Unione Nazionale Camere Civili (U.N.C.C.) e l’Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I) hanno sottoposto nel 2007 alla Commissione di garanzia un progetto di codice di autoregolamentazione dell’astensione dalle udienze civili, penali ed amministrative, giudicato idoneo dalla Commissione il 13 Dicembre dello stesso anno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.3 il 4 Gennaio 2008.

In particolare, il codice di autoregolamentazione ,tuttora vigente, prevede:

– che sussista in capo al difensore un obbligo di comunicazione della non adesione all’astensione collettiva agli altri difensori costituiti, nel processo civile, amministrativo e tributario, ad anche all’autorità procedente, nel processo penale(articolo 3, commi 2° e 3°);

– che egli al contrario sia tenuto a comunicare all’autorità procedente la sua volontà di astenersi dalle udienze che possano celebrarsi anche in assenza del difensore(articolo 3, comma 4°);

– che in materia penale non sia consentita l’astensione in riferimento, ad esempio, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni(articolo 4, lettera a);

– che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente che si proceda malgrado l’astensione del difensore, il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si consideri legittimamente impedito ed abbia l’obbligo di non astenersi(articolo 4, lettera b)); 

– che in materia civile non sia consentita l’astensione in riferimento, ad esempio, a procedimenti concernenti provvedimenti cautelari, stato e capacità delle persone, alimenti, comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio, affidamento di minori, dichiarazione o revoca di fallimenti, convalida di sfratto, sospensione dell’esecuzione, sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali(articolo 5, comma 1°);

che in materia amministrativa e tributaria non sia consentita l’astensione in riferimento a procedimenti cautelari ed urgenti e relativi a questioni elettorali(articolo 5, comma 2°).

Qualora la rivendicazione degli avvocati avvenga con modalità non conformi a quelle enunciate nel codice di autoregolamentazione o in violazione del “nucleo duro”  della legge n.146 del 1990, la Commissione di garanzia, ai sensi del 4° comma dellarticolo 4, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 ad euro 50000, tenuto conto della gravità della violazione, dell’eventuale recidiva, dell’incidenza del comportamento inadempiente sull’insorgenza o sull’aggravamento dei conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti; la stessa disposizione assegna una responsabilità in solido tra associazioni ed organismi rappresentativi della categoria professionale e singoli professionisti aderenti all’astensione incompatibile con la disciplina prevista, mentre il comma 4-ter stabilisce che la sanzione da irrogare sia raddoppiata in ipotesi di astensione collettiva proseguita nonostante la delibera d’invito della Commissione.

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

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