giovedì, Marzo 28, 2024
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Scomparsa, Assenza e Morte presunta: le tutele previste dal nostro ordinamento

Sarà capitato a tutti di leggere storie di dispersi su isole deserte, magari a seguito di catastrofi aeree, fare ritorno dopo anni alla loro vita. I protagonisti di queste assurde vicende però al loro rientro ritrovano sempre delle situazioni familiari, ereditarie ed economiche molto diverse rispetto a quelle lasciate. In questo caso l’ordinamento che tutele riconosce?

L’irreperibilità del soggetto o addirittura la incertezza circa la sua stessa esistenza determinano problemi gravi in ordine alla gestione, alla sorte delle situazioni giuridiche di cui sia titolare.

Nell’ordinamento italiano sono previsti tre istituti particolari: la scomparsa, l’assenza e la morte presunta.

Per quel che concerne la scomparsa, ciò che si verifica quando essa non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e ne si sono più avute sue notizie. In questo caso, visto il dubbio circa la sua esistenza, si legittima l’intervento del tribunale che su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o anche del pubblico ministero, può nominare un curatore il quale rappresenti lo scomparso in giudizio e ponga in essere tutti gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se sono trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia del soggetto, gli interessati possono domandare al tribunale che ne sia dichiarata l’assenza. La dichiarazione di assenza si fonda sulla considerazione che ormai è persistente l’incertezza della sua esistenza, visto che si protrae da almeno due anni.

Questa dichiarazione di assenza però non comporta lo scioglimento del matrimonio tuttavia ai sensi dell’art. 117 3 comma, viene stabilito che “il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente, non può essere impugnato finché dura l’assenza”.  Si tratta di una situazione temporanea, destinata a definirsi o con il ritorno dell’assente oppure con la dichiarazione di morte presunta. Da un punto di vista giuridico è difficile spiegare la ratio della norma perché il coniuge dell’assente è ancora legato al vincolo matrimoniale e non ha ancora ottenuto lo stato di libero. L’assenza infatti tutela solo gli aspetti patrimoniali ma non determina lo scioglimento del matrimonio. La norma dunque consente una sorta di bigamia legale che impedisce l’esperimento dell’azione penale. Il nuovo matrimonio è infatti valido ma produce i suoi effetti fino a quando non divenga possibile chiederne la nullità. Il mancato ritorno dell’assente o a maggior ragione la dichiarazione di morte presunta rappresentato casi di sanatoria del secondo matrimonio contratto dall’altro coniuge. [1]

L’aspetto particolare derivante dalla dichiarazione di assenza si fonda sul fatto che dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, coloro gli eventuali eredi testamentari o legittimi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Coloro che l’abbiano ottenuta assumeranno l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni. Questo però è un godimento che hanno solo gli ascendenti i discendenti ed il coniuge dell’assente, mentre gli altri soggetti eventualmente immessi nel possesso devono accantonare per l’assente il terzo delle rendite.

Ma attenzione, non si aprirà nessuna successione ereditaria i beni infatti permangono nel patrimonio dell’assente per tutta la durata dell’assenza. Tale situazione termina solo con la prova della morte dell’assente, e in quel caso dunque si aprirà la successione, oppure con il ritorno dell’assente e i questo caso i possessori temporanei dovranno restituire i beni.

Quando invece siano trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia, il tribunale su istanza del pubblico ministero o di altro interessato, può dichiarare la morte presunta dello scomparso. Questa situazione è quasi equiparabile, seppur con le dovute differenze, alla morte effettiva, infatti per effetto della dichiarazione di morta presunta, si aprirà la successione ereditaria del soggetto. Chi era già immesso nel possesso, acquisterà la disponibilità definitiva dei beni; qualora non vi sia già stata immissione nel possesso temporaneo dei beni gli aventi diritto conseguiranno il pieno esercizio dei diritti loro spettanti una volta che al dichiarazione di morte presunta sia divenuta eseguibile.

Tuttavia, come si è sottolineato, la dichiarazione di morte presunta non coincide perfettamente con la morte naturale. Ove sia provata l’esistenza del soggetto, lo stesso recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati.

Per quel che riguarda il matrimonio, a seguito di dichiarazione di morte presunta il coniuge del soggetto dichiarato morto presunto può contrarre nuovo matrimonio, in quanto acquisterà lo stato di libero. Tuttavia tale matrimonio sarà considerato nullo nell’ipotesi di ritorno del morto presunto e della sua accertata esistenza, ma ne rimarranno salvi gli effetti civili. È da tener presente però che non potrà essere pronunciata la nullità del matrimonio nel caso sia accertata la morte effettiva del soggetto, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.[2]

[1] FERRANDO G., QUERCI A. (2007). L’invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti. Ipsoa.

[2] BOCCHINI F., QUADRI E. (2011). Diritto privato. Giappichelli Editore, Torino.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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