giovedì, Aprile 18, 2024
Di Robusta Costituzione

Seconda guerra mondiale, una questione giurisdizionalmente (anc)ora aperta

Sommario: Introduzione – 1. Le cause per una nuova giurisprudenza (italiana): – 1.2 Il caso italiano: Ferrini, l’inizio di tutto – 1.3. Il nemico del mio nemico è mio amico: il caso italo-greco, un binomio (di)sperato – 1.3 Il caso (italo-)statunitense: un altro cambio di paradigma ma dai diversi fondament(al)i – 2. Conclusioni, ispirazioni e aspirazioni

 

 

Introduzione

È una questione di principio. Letteralmente.

Dagli strascichi del conflitto più distruttivo degli ultimi cento anni[1], si sono principiate migliaia di rivendicazioni[2] per decine di processi[3] che da oltre due decenni si stanno rimpallando nei vari gradi di giudizio[4]; tra più confini e con un precipitato di consequenzialità tanto ingombranti, a loro volta, persino da poter essere definite uniche[5]: come l’inedita attivazione dei controlomiti[6] da parte della Corte costituzionale italiana[7]. Questi smentiscono nientemeno i “giudici ONU”[8] nonché ponendo in distinti e, a ora, inconciliabili opposti (poggianti su pregnanti, proprie, basi di legittimità) due Nazioni intimamente unite quali sono Italia e Germania e che, clamorosamente, anziché con la potenza solutoria diplomatico-politica[9] stanno proseguendo a “colpi” di statuizioni giurisdizionali, la questione: potendo giungere più che a punto di rottura, a un nodo gordiano di impossibile scioglimento[10].

A 20 anni dal caso Ferrini[11], si vuole fare un punto della situazione sulla concreta (o meno) risarcibilità per le vittime civili dei crimini nazifascisti commessi all’epoca e mai personalmente neanche indennizzati per le brutture belliche dei totalitarismi statuali.

In questo caso potremmo dire che l’Italia è considerata “vittima” ma laddove il principio della Corte costituzionale italiana, un giorno, dovesse accogliersi e rivoluzionare il consesso degli Stati (diritto internazionale consuetudinario), ben presto, sarebbe chiamata anche a risponderne come carnefice: per quei crimini umani commessi durante le campagne militari fasciste e, su tutti, per le sue conquiste coloniali.

 

Il corrente articolo è un estratto rielaborato e inedito della tesi di laurea[12] in Giustizia Costituzionale, a firma del sottoscritto, qui soffermantesi in recap sulle analisi causali sotto le componenti ricostruttivo-storico-giuridico-fattuali che tutt’oggi permangono concretamente insoddisfatte.

 

Per la prima volta nella storia però, almeno per certi dei casi concreti, sembrando più una questione di quando e non già di se, al fine del conseguimento del(la) loro fine; a livello di scienza giuridica, invece, i topic si prospettano lungi dalla conclusione.

 

Si procederà con il caso italiano per poi giungere a quello che potrebbe essere a più relativamente vicina conclusione (caso italo-greco) e facendone un raffronto con un’altra, importante e “spuria” casistica (italo-statunitense) ancorché di tutt’altra portata (ed esito: diniego, perlomeno nostrano).

 

  1. Le cause per una nuova giurisprudenza (italiana)

 

  • Il caso italiano: Ferrini, l’inizio di tutto

 

In Italia il caso principe venne notificato alla Repubblica Federale di Germania (RFG) nel primo autunno del 1998: il 23 settembre, dal signor Luigi Ferrini[13] nato il 12 maggio 1926[14] e che all’età di diciotto anni, a seguito del rastrellamento di Talla (comune aretino)[15] del 4 agosto 1944, venne deportato dalle truppe in armi tedesche fino a Kahla (precisamente a Walpersberg), comune della Turingia di Germania.

Lì venne coartato a lavorare nel campo di sterminio, fabbrica lager sotterranea, d’allora recentissima costruzione (maggio 1944): la REIMAHG (REIchsMArschall Hermann Göring), che produceva innumerevoli e diversi armamenti pesanti. Fu ininterrottamente internato sino al 20 aprile 1945[16].

Con quell’azione giurisdizionale rivolta contro uno Stato e per una richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali e patrimoniali all’epoca subìti, il signor Ferrini, si eresse a Davide contro Golia.

Dopo due giudizi di merito neganti le ragioni attoriali[17], rispettivamente dal Tribunale di Arezzo il 3 novembre 2000 e confermativo dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 gennaio 2002, numero 41, eclatante, la Corte suprema di cassazione a Sezioni unite con sentenza numero 5044 dell’11 marzo 2004[18] ribalta le ragioni delle parti, riconoscendo alla vittima i crimini internazionali umani subiti e sancendo il principio riverberante da sé, seppur con soluzione di continuità, per tutto il diritto vivente di merito, legittimità e costituzionale per ciascun caso simile[19]. Nuovamente pronunciatosi in data 13 marzo 2007 il Tribunale di Arezzo, infatti ed eppure, riconobbe torto al Ferrini ritenendo prescritto il diritto vantato[20]. Ciononostante la decisione venne ribaltata dalla Corte d’Appello di Firenze dell’11 aprile 2011, numero 480, con condanna della RFG al risarcimento in favore del ricorrente in quanto si ritenne non solo il diritto[21] evocato come non prescrittibile ma anche l’immunità degli Stati, quivi, non sussistente ponendosi nel solco della Cassazione 5044/2004 relativamente ai crimini internazionali umani.

Fu quest’ultima una di quelle pronunce che, suole dirsi, fece precedente dirompentemente innovativo: l’altissima Corte, infatti, catalogò come imprescrittibili i crimini internazionali umani nonché processabili con parte convenuta lo Stato responsabile in quanto per la loro gravità, in essere anche pel diritto coercitivo internazionale, non poteva affatto ritenersi coperta dal principio della Comunità degli Stati sulla loro immunità giurisdizionale dinanzi le magistrature estere. Da allora la Cassazione a Sezioni unite, con ordinanze[22] e sentenze[23], sempre[24] decise proprio sul solco della predetta e rinominata sentenza Ferrini, numero 5044/2004 della Cassazione[25].

Sopravvenne però la sentenza 3 febbraio 2012 della Corte mondiale in esito perdente per l’Italia rispetto l’impossibilità nel tangere l’immunità giurisdizionale degli Stati cui ebbe pertanto gioco facile nel caso concreto la, questa volta ricorrente Germania, nel vedersi a Sezioni unite della Cassazione, il riconoscimento di difetto di giurisdizione con conseguente cessazione, nel caso specifico per sempre[26], con sentenza depositata il 21 gennaio 2014, numero 1136[27]. Se una, questa, storia fosse finita, invero non egualmente poteva dirsi per la Storia in questione.

Ma cosa occasionò, allora, proprio quella decisione della Corta internazionale di giustizia (CIG), dapprima ritenuta chiusa[28] per il nuovo corso di giurisprudenza da un decennio intrapresa italiana[29], ma poi quasi immediatamente ribadita, riconfermata e ripercorsa[30]? Con la sentenza definitiva della prima sezione penale di Cassazione, numero 1072, del 21 ottobre 2008, confermante l’ergastolo di un sergente nazista pel famigerato eccidio di Civitella[31], giudizio nel quale si condannava anche la Germania, in solido, come responsabile civile: essa ricorrendo alla CIG l’antivigilia di Natale dello stesso anno.

Dopo la storica[32] sentenza 238/2014 della Corte costituzionale principieranno o proseguiranno innumerevoli processi, di merito[33] e di legittimità[34], che giungeranno a sentenze di condanna per la Repubblica Federale di Germania ma, a oggi, ancora nessuna è sul breaking point di quella “ellenico-italiana”.

 

1.2. Il nemico del mio nemico è mio amico: il caso italo-greco, un binomio (di)sperato

 

Si analizzi, ora, una situazione non soltanto simile ma anche protagonista per il diritto italiano (e richiamata nella testé citata decisione CIG del 3 febbraio 2012), proveniente “da fuori” foro domestico.

Atene-Roma: (ancora, dopo tanto tempo) come due realtà culturalmente più vicine. La Grecia arrivò infatti prima ma non definitivamente come l’Italia sull’identica questione: nell’autunno 1997, precisamente il 30 ottobre, con la giurisprudenza di merito, sentenza 137, dal Tribunale di Livadia[35] si ebbe una condanna pecuniaria contro la Germania tendente a risarcire i cittadini ellenici e loro discendenti vittime di una rappresaglia[36] armata nazifascista occupante la penisola balcanica, precisamente in Distomo, in cui vennero brutalmente sterminati centinaia e centinaia di persone innocenti, inermi e con alcun rapporto indiretto o diretto colle operazioni militari pur ivi persistenti. Responsabilità poi confermata finanche dal Tribunale d’ultima istanza greco[37].

I tempi non erano maturi, però, sotto ogni punto di vista: all’inerte rifiuto teutonico d’ottemperamento, gli attori vincenti del giudizio ricorsero all’esecuzione forzata aggredente il Goethe-Institut d’Atene, prontamente bloccata da un’eccezione governativa tedesca richiamante il difetto di procedura per mancata, anticipata, autorizzazione dell’esecutivo ellenico. Lo stesso Tribunale d’Atene sentenziò però in data 10 luglio 2001 con decisioni numero 3666 e 3667 la soccombenza germanica e le ragioni delle vittime per contrarietà interna dell’articolo 923 di procedura ellenico richiamato, nell’interpretazione dei giudici ateniesi, ex articolo 6, paragrafo 1, CEDU. Sennonché, immediatamente ricorsa dalla RFG, in fase d’appello la questione procedurale venne rivalutata, reinterpretata e ritenuta conforme e non contraddetta dalla disposizione della CEDU già evocata. Ciò proprio, a detta dei giudici greci, per l’intrinseca, portante e speciale essenza del diritto internazionale generale e annesse nonché reciproche relazioni statuali necessariamente da salvaguardarsi. Lo Stato greco, pertanto, dopo la timida esuberanza assiologico-giurisdizionale della sua Corte suprema, precipitosamente rinsaldò i ranghi della e nella Comunità degli Stati[38].

Pur avendo avuto ragione quindi, i cittadini greci in causa, rimasero senza la minima soddisfazione e l’egida del proprio Paese, in quanto il poi da loro intrapreso ricorso dinanzi la Corte EDU, venne respinto con ordinanza d’irricevibilità in data 12 dicembre 2002 (Kalogeropoulou e altri contro Grecia e Germania). Inoltre, la consecutiva prova di forza esecutivo-ristorativa promossa dagli stessi, questa volta non in casa ma direttamente in Germania, venne fermamente denegata con sentenza 26 giugno 2003 dalla Corte di Cassazione Federale. Decisione che in tandem a quella della Corte suprema speciale di Grecia (sentenza 19 settembre 2002), fossilizzò la questione come da sempre vigenza internazionale: ossia plasmando oppostamente quanto già deciso dalla suprema Corte della Repubblica Ellenica, ricucendo (e nei fatti azzerando) lo strappo colla comunità internazionale e ribadendo quindi l’immunità totale e inscalfibile della giurisdizione degli Stati.

L’ormai “odiosa” frase cui si taccia la «cultura mediterranea»[39] in certe parti di quel Nord Europa, potrebbe qui concepirsi in biforca: il lassismo ad ogni vigenza legalitario-regolamentare, leggasi quivi del diritto internazionale[40], o “estro” del nuovo corso progressista in concezione di legalità di medesimo stampo[41]. Infatti, il da ultimo sepolcro imbiancato ellenico venne in parte intaccato soltanto due lustri dopo, tornando la Grecia spiritualmente alla ribalta delle sue clamorose prime decisioni di rottura nel contesto giuridico-culturale apparentemente mutato, comparendo il suo governo[42] a latere italiano[43] del contenzioso internazionale di Germania contro Italia, dinanzi la Corte Aia, poi sfociante in esito conforme alla tradizione conservativa, ormai celebre, del 3 febbraio 2012[44].

 

Ma, quasi in un come back storico tra Atene e Roma, proprio per le sentenze elleniche sostanzialmente attributive di ragioni alle vittime ma in impossibilità in ogni dove di effettivo ristoro, i greci ricorsero ai “cugini” tribunali italiani, in executivis per trovarsi, finalmente, (nelle loro volizioni) rifusi. Arrivando a un passo dalle loro pretese satisfattive: ancora la vicenda processuale, di rimpallo in rimpallo, è infatti, in corso.

Fattualmente, riassumendo. Vistisi esecutivamente pregiudicati in casa e in Germania, nonché assaporando il nuovo corso giurisprudenziale dalla vicenda Ferrini in poi, muniti della sentenza definitiva numero 11 del 2000 della Suprema Corte ellenica, chiesero il riconoscimento ex articoli 64[45] e 67[46] della legge numero 218 del 31 maggio 1995 recanti la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, validata poi dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza numero 1696 del 21 ottobre 2008 e irrevocabilmente confermata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione prima, numero 11163 del 20 maggio 2011[47].

Provvisti di granitico atto esecutivo però, gli “aventi causa del massacro di Distomo” si videro dichiarare il tutto improcedibile dal giudice di merito dell’opposizione degli atti esecutivi di competenza, ossia il Tribunale di Roma, con ordinanza numero 30 novembre 2012, così come diretta interpretazione dell’ordinamento ex post sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte mondiale azionata allora per tempo, con già richiamato, con ricorso 23 dicembre 2008, dalla RFG (proprio per opporsi, in estremo, dalle sentenze di condanna italiane al risarcimento delle vittime, definitive, e pressoché giunte alla loro forzosa attuazione). L’incaglio venne però poi sbloccato dalla memorabile sentenza 238/2014[48] della Consulta, sapientemente colta dalle ricorrenti greche, nuovamente adendo il Tribunale Civile di Roma che con sentenza 11069/2015[49] annulla la predetta ordinanza d’improcedibilità esecutiva[50]. A oggi la situazione è ulteriormente cristallizzata dall’ultimo pronunciamento di Cassazione avvenuto con sentenza della terza sezione civile depositata il 3 settembre 2019, numero 21995, che potrebbe trasformarsi nell’ulteriore, difficile, ma ultima fase esecutiva di questa storia ultraventennale: specificatamente in un pignoramento presso terzi, dei beni tedeschi di proprietà delle ferrovie di Germania (Deutsche Bahn Aktiengesellschaft) in virtù del loro credito vantato verso le equivalenti italiane (Trenitalia S.p.a. e Rete Ferroviaria italiana S.p.A.).

 

Avvenimenti che stanno accadendo proprio ora e che potrebbero rifocalizzare l’attenzione, anche mondiale, negli anni a venire.

 

1.3 Il caso (italo-)statunitense: un altro cambio di paradigma ma dai diversi fondament(al)i

 

Considerando com’è la situazione nostrana, con i dovuti distinguo delle tradizioni giuridiche e senza cadere in esterofilia, si analizza in breve, inoltre, lo sviluppo avutosi nella democrazia più importante nel mondo, gli Stati Uniti d’America: per la questione sull’immunità funzionale degli organi e l’esclusione dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero, quale aggancio causale interessante proprio con l’ordinamento italiano e la pronunzia costituzionale 238/2014.

L’isolazionismo statunitense fu una costante della sua tradizione storica sino l’importante parentesi della Great War cui si affossò, poi riemergendo ma infine persistentemente esondando nel suo esatto opposto: con l’attacco di Pearl Harbor (7 dicembre 1941). Da allora gli USA si imposero infatti tra i pochissimi[51] e anzi talora unici[52] protagonisti della scena geopolitica mondiale, diventandone l’egemone potenza, inaugurando così il filone di pensiero di “neo-eccezionalismo” statunitense nella e della politica e del diritto internazionale, mondiale. Proprio questo interventismo[53] vedeva gli americani come i più tenaci assertori della teoria dell’immunità, assoluta, infrangibile, statale. Sta di fatto che sul finire dei Novanta del XX secolo, per primazia pura o meno, essi estesero una peculiare, propria, politica distinta ma anche paragonabile (non solo in teoria) a quella da ultimo in Italia sviluppantesi[54]. Non soltanto con l’abbandono dell’immunità assoluta della giurisdizione civile e quindi la sua rielaborazione in immunità ristretta[55] (atti iure imperii[56] e iure gestionis[57]), ormai comunanza nel consesso degli Stati, ma una vera e propria opzione unilaterale motu proprio statunitense privativa del principio generale internazionale di sovrana uguaglianza statale in virtù di una catalogazione di taluni Paesi come sponsorizzatori del terrorismo. Black list composta dal Dipartimento di Stato[58], cui è possibile tangere, per ciò solo, la di loro immunità giurisdizionale con azioni risarcitorio-civili in conseguenza proprio di lesioni personali o della morte di soggetti a causa di «tortura, assassinio, sabotaggio aereo [o] presa di ostaggi»[59] posta in essere da quegli rogue State stessi, tra cui, si citerà per concreta praticità, la Repubblica Islamica dell’Iran[60].

Il peso si colse a piene implicazioni d’allora sino a ora, in innumerevoli decisioni giurisdizionali USA[61], cui due di queste[62] si collegano con gli effetti della sentenza 238 del 2014 della Corte costituzionale e con l’ordinamento italiano complessivamente inteso.

Se è vero che almeno tre decisioni d’oltre Atlantico[63] giunsero con verdetto anticipato alla stessa instaurazione del primo, poi diventato importante, fondamentale, giudizio italiano col caso Ferrini, due condanne esecutive USA pervennero ben più recentemente nei lidi italiani proprio in titolo di richiesta esecutiva contro il patrimonio dello Stato iraniano. Detto Paese, dalle Corti americane, venne ritenuto definitivamente quale attivo, fondamentale e produttivo criminale terrorista e responsabile della morte di cittadini statunitensi su suolo terzo (rispetto all’Italia e agli United States stessi, in Israele).

Si salti immediatamente alle conclusioni operate a Sezioni Unite, con sentenze (quasi) gemelle dalla Corte di Cassazione numero 21946 e 21947 del 28 ottobre 2015 rispetto questo curioso intersecarsi di vicende. Si dica che i giudici del “Palazzaccio” condivisero la catalogazione terroristico-criminale violante inequivocabilmente i diritti umani fondamentali di rilievo internazionale e quindi in potenza riconoscendo la lettura progressistico-assiologica civilmente ristorativa degli Stati violanti internazionalmente i diritti umani operata recentemente (per quanto differentemente) dagli ordinamenti giuridici in questione (United States of America e Italia). Non potendo però ritenere nel caso concreto di applicare lo spirito della sentenza 238/2014 combinata all’ordinanza 30/2015 della Consulta, per motivi di ordine eminentemente e solamente procedurale[64], prettamente interni, che non potevano riconoscere validità alla richiesta americana basata sulla statuizione straniera in questione[65], gli “ermellini” rigettano sì le due richieste d’esecuzione forzata ma imponendosi normativamente nel nuovo corso della giurisprudenza costituzionale inaugurata[66].

 

  • Conclusioni, ispirazioni e aspirazioni

 

Si è trattato di fattispecie fattuali che interrogano quelle astratte e che ineriscono fatti radicati nella Storia, che lambiscono la cronaca e formano il futuro.

Nella scorsa decade si è assistito agli “Hunger Games” della giurisdizione[67], chissà che questo decennio non possa, da una parte, addivenire almeno a un principio di un nuovo corso dell’ordinamento internazionale e a una soluzione diplomatica concreta per ciascuna e tutte le medesime questioni inerenti Italia-Germania.

Dopo l’approvazione «epocale»[68] del Next Generation EU da parte del Consiglio europeo, in extremis del semestre tedesco[69], con a capo Angela Merkel (nei mesi di ultimo mandato della sua quindicennale carriera al vertice di Germania), ci potrebbe essere uno speranzoso, estremo, ultimo spiraglio affinché anche questa questione troppo lungamente protrattasi, possa trovare una fine doverosamente conclusiva. Anche se, come appare, non sarebbe che l’inizio di un processo (inteso come un concatenarsi di azione-reazione) talmente tanto gigantesco da poter essere difficilmente prevedibile, in particolare per le ricadute sistemiche nel diritto internazionale.

L’uscita dal cul-de-sac creatosi, palese punctum dolens di difficile scioglimento se non proprio per quest’evocata facoltà politico-diplomatica da intraprendersi, non richiederebbe neppure l’(improbabile) intervento paciere del premio Nobel per la pace dell’Unione europea[70]. “Soltanto”, servirebbe un non primo ma ulteriore, ennesimo passo tedesco nella sviluppatissima (e inedita) critica metabolizzante il suo (non così più) recente, terribile passato, con la già comunanza valoriale Occidentale. Il persistente afflato progressivamente integrante (culturale, ideale, giuridico e sociale) eurounionista e una ancor più salda, sinergica “fratellanza”, dei correnti rapporti diplomatici italo-tedeschi, potrà portare ad una positiva soluzione.

Si auspica che l’ultimo anno di cancellierato Merkel, in Große Koalition, già realizzatore di un’inedita solidarietà continentale e con determinante compresenza democraticosociale, possa rappresentare il tournant point e possa prendere in mano contemporaneamente all’Italia l’intricata questione e provare a risolverla senza al contempo “smentire” il nuovo corso giurisprudenziale nostrano per un’inedita consuetudine internazionale e quanto più massima esaltazione giuridica, personale e umana.

Giungendo dalla «Ragion di Stato» allo “Stato della Ragione” e, volendo reinterpretare un’altra massima di realpolitik: impiegando con gli altri mezzi della diplomazia del diritto la continuazione del diritto dei Tribunali. E a noi, “anime belle” della iurisprudentia, non deve a priori spaventare.

[1] A. Beevor, The Second World War, Little Brown & Co, 5 giugno 2012.

[2] I. A.R. Lakshmanan, WWII’s brutality still haunts the children who survived it, National Geographic Channel, 8 maggio 2020.

[3] Tra gli altri, assurti alla cronaca, si cita: la sentenza numero 2469 del 2015 e la sentenza del 22 febbraio 2016 (L. Minniti) del Tribunale ordinario di Firenze sezione II civile; la decisione dell’8 marzo 2016 (E. Foti) e la decisione del 27 febbraio 2017 (P. Mariani) del Tribunale di Ascoli; il “verdetto” del Tribunale di Piacenza del 26 settembre 2016 e la deliberazione del 30 ottobre 2017 (S. Marzialetti) del Tribunale di Fermo.

[4] Da ultima, la sentenza numero 20442 della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 7 luglio 2020 e depositata il 28 settembre successivo.

[5] «Ciò che realmente ha rilievo [nella statuizione del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia] è il fatto che la sentenza rappresenta un precedente storico che elimina ogni possibilità per le vittime di proporre in futuro ai tribunali interni di uno Stato qualsiasi tipo di domanda nei confronti non solo della Germania, ma di qualunque altro Stato che si sia reso responsabile di crimini contro l’umanità.» F. Bertinetti, Immunità degli stati e crimini di guerra: la decisione della Corte internazionale di giustizia nel caso Repubblica federale di Germania contro Repubblica italiana, in Forum di quaderni costituzionali, 26 luglio 2012. P. Passaglia, Una sentenza (auspicabilmente) storica: la Corte limita l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, in Diritti Comparati, 28 ottobre 2014.

[6] F. Salmoni, Controlimiti, diritti con lo stesso nomen e ruolo accentrato della Consulta. L’integrazione del parametro con le fonti europee di diritto derivato e il sindacato sulla “conformità” alla Costituzione e la mera “compatibilità” con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Federalismi, 17 aprile 2019.

[7] Corte costituzionale, sentenza numero 238 del 22 ottobre 2014.

[8] Corte internazionale di giustizia, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), sentenza del 3 febbraio 2012.

[9] Almeno per le parti in causa, Italia e Germania, lo scrivente individua tra le altre e tra le tante soluzioni, quale ritenuta migliore via intraprendibile, quella di un accordo diplomatico tra i massimi esponenti di governo dei due fraterni Stati. In particolare, esprimendosi sulla cancelliera Angela Merkel, quale baluardo per scavalcare l’impasse. Persona che fu anche la destinataria di una personale missiva (in italiano e in inglese) con lavoro di tesi inviato a compendio annesso, che esortava a prendere a cuore la questione per congiungere un’altrimenti lacerazione tutt’ora aperta e che proseguiva da oltre settant’anni.

La missiva così recitava: «Alla Cancelliera di Germania Angela Merkel,

sono Luca Federici, europeo, italiano, laureato nel mio Paese all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Uniurb) in Giurisprudenza con tesi in Giustizia Costituzionale dal titolo Recenti Sviluppi della Giurisprudenza Costituzionale Tra Teoria Dei Controlimiti e Norme Internazionali. Le scrivo augurando innanzi tutto un buon, nuovo, anno: per Lei, l’Unione europea, la Germania e l’Italia.

La Sua figura di donna più potente al mondo; di leader Occidentale, illuminata, più lungamente governante un Paese pilota a livello planetario; la Sua storia e il Suo perseverare quotidiano nel sogno realizzante l’Unione europea sta ispirando migliaia di giovani potenziali volani della classe dirigente del domani, e di questo La ringrazio. Pertanto ho voluto dedicarLe, fin dal principio, il mio lavoro di tesi (il cui estratto è stato pubblicato nella rivista scientifica Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) – Osservatorio Costituzionale (appartenente all’International Association of Constitutional Law (IACL-AIDC)); fascicolo 3/2018 del 26 settembre, pp. 89-122 | Codice ISSN: 2283-7515). La vicenda giurisdizionale specifica trae origine dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia cui ha “risposto” con sentenza numero 238 del 2014 la Corte costituzionale italiana.

Questa tesi è opera che si incentra su cause bellico-criminali storiche che hanno coinvolto pertanto anche i nostri due Stati, Germania ed Italia, in cui, meritoriamente, lo scorso settembre 2018 i due Ministri degli esteri (Heiko Maas ed Enzo Moavero Milanesi) si sono incontrati a Marzabotto per commemorare l’eccidio occorso durante la Seconda guerra mondiale. Tuttora la vicenda è in itinere perché giuridicamente i nostri due fraterni Stati si trovano su visioni contrapposte che so, difficilmente potranno sciogliersi con una soluzione giurisdizionale. Ma altrettanto sono consapevole di come solo grazie al lume della Ragione e della propositiva diplomazia cui Lei è eminente portatrice potrà, in questo suo ultimo meritorio mandato, portare a compimento: passando dalla ragion di Stato allo stato della Ragione.

Un ideale ed europeo abbraccio a Lei, statista cui la storia le tributerà gli onori più pregni e veri nell’avere contribuito a salvare l’Unione europea.

Urbino, I gennaio 2019 – Luca Federici

P.S.: la corrente missiva ed allegato sono inoltrati per conoscenza al Ministro per gli Affari Esteri Heiko Maas.»

Il 9 gennaio 2019, la Cancelleria redigerà la seguente risposta: «Stimato Sig. Federici,

il Cancelliere mi ha chiesto di confermarLe l’avvenuta ricezione della Sua lettera.

Le Sue argomentazioni sono state prese attentamente in considerazione. Il governo La ringrazia per aver presentato la Sua dissertazione di tesi, con dedica al Cancelliere.

Il Cancelliere coglie occasione di questa Sua corrispondenza, per augurarLe il meglio per il 2019 e il Suo futuro.

Cordialmente,

Thomas Rücker [portavoce della Cancelliera Angela Merkel]

La missiva giunse esclusivamente in lingua originale (supra la traduzione è dello scrivente), in tedesco, questa: «Sehr geehrter Herr Federici,

die Bundeskanzerlin hat mich gebeten, Ihnen den Eingang Ihres Schreibens zu bestätigen.

Ihre Ausführungen wurden hier aufmerksam aufgenommen. Die Bundeskanzerlin dankt Ihnen für die Übersendung Ihrer Dissertationsschrift, die Sie ihr gewidmet haben.

Die Bundeskanzerlinnimmt diese Korrespondenz gerne zum Anlass, Ihnen für 2019 und die Zukunft alles Gute zu wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Rücker»

[10] Perlomeno tra diritto interno e diritto internazionale.

[11] La sentenza di primo grado risale al 2000, 4 anni dopo quella che assurse a paradigma copernicano di nomofilachia, della Corte suprema di cassazione ove essa: «riconosceva che il rispetto dei diritti inviolabili della persona fosse divenuto un principio fondamentale all’interno dell’ordinamento internazionale, tanto da ridimensionare la portata di altri principi tra cui l’eguaglianza tra Stati alla base della norma che sancisce l’immunità degli enti sovrani dalla giurisdizione straniera. [Pertanto] veniva sancito che qualora un Paese si fosse reso responsabile di condotte di una gravità tale da configurare, in forza di norme di diritto internazionale consuetudinario, crimini internazionali, questi non possa mai invocare l’esenzione dalla giurisdizione straniera, nemmeno nell’ipotesi in cui gli illeciti siano stati da esso perpetrati nell’esercizio delle sue prerogative sovrane» G. Berrino, Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull’esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista, Sistema penale, 27 ottobre 2020.

[12] Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) di L. Federici dal titolo Recenti Sviluppi della Giurisprudenza Costituzionale Tra Teoria Dei Controlimiti e Norme Internazionali; con relatrice la Chiar.ma Prof.ssa V. Fiorillo e co-relatore il Chiar.mo Prof. M. Rubechi, nell’A.A. 2016/2017, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Un ulteriore e più esteso estratto, rifinito, integrato, emendato ed editato per esigenze editoriali, è stato pubblicato quale articolo scientifico sottoposto a referaggio su Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), appartenente all’International Association of Constitutional Law (IACL-AIDC), per la rivista Osservatorio Costituzionale, fascicolo 03/2018, pagine 89-122. Si rimanda lì per la lettura più eminentemente giuridica della (im)portante questione tra giustizia e diritto costituzionale; diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) e diritto dell’Unione europea.

[13] Si noti di come fu sempre difeso dall’avvocato tedesco J. Lau.

[14] Deceduto ultraottantenne agli inizi dello scorso decennio: pur avendo riconosciutene le ragioni, senza mai essere effettivamente risarcito.

[15] Pertanto di piena, propria, giurisdizione italiana (anche se avrebbe potuto persino essere applicata persino quella universale).

[16] Rincasando nella città natale soltanto nell’agosto di quell’anno.

[17] La sottrazione alla cognizione del giudice territoriale venne motivata per l’operatività della norma internazionale consuetudinaria dell’immunità (finanche ristretta) degli Stati esteri.

[18] La di cui innovativa giurisprudenza prese poi, nell’uso, unanimemente il nome dell’originario attore, appunto, Ferrini.

[19] Esaltandolo a principio di sistema: anche se mai, a ora, riuscendo concretamente a trovare ristoro le vittime, o loro aventi diritto, per le ragioni sentenziate dalle corti italiane.

[20] F. De Vittor, Diritti civili e politici – Immunità degli Stati dalla giurisdizione e risarcimento del danno per violazione dei diritti fondamentali: il caso Mantelli, in Diritti umani e diritto internazionale, volume 2, numero 3, 2008.

[21] Si potrebbe anzi ritenere che l’immunità dalla giurisdizione civile sia una prerogativa e non un diritto: ne Motivi della decisione, Supremo Collegio a Sezioni Unite civili con sentenza del 13 gennaio 2017, numero 762.

[22] Ben tredici, consecutive, del 29 maggio 2008: 14200-14212.

[23] Sentenza numero 14199 della Corte di Cassazione Sezioni Unite civili del 6 maggio 2008; Cassazione penale sezione I, numero 1072 del 21 ottobre 2008 (in cui la Germania venne condannata al risarcimento in solido rispetto l’imputato definitivamente ritenuto colpevole), numero 11163 del 20 maggio 2011 della Cassazione sezione I civile. Dopo l’abbrivio interstiziale tra la sentenza Corte internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 e la statuizione della Consulta 238/2014 cui si era accostata alla prima, il Supremo Collegio a Sezioni Unite torna all’ispirazione Ferrini, sentenze numero: 15812 del 29 luglio 2016 e 762 del 13 gennaio 2017. Vedasi anche il caso in cui la Repubblica di Serbia venne ritenuta responsabile civile e costretta a pagare in solido agli imputati definitivamente condannati per plurimi crimini ascrivibili a quelli di guerra compiuti a Podrute nel 1992 durante i conflitti armati comportanti la disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, con sentenza numero 43696 del 29 ottobre 2015 della sezione penale I della Corte di Cassazione.

[24] Quasi sempre: si prosegua nella lettura.

[25] Le sfumature per le stesse sono sortite da G. Boggero, The Legal Implications of Sentenza No. 238/2014 by Italy’s Constitutional Court for Italian Municipal Judges: Is Overcoming the “Triepelian Approach” Possible?, in Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, ZaöRV 76, 2016, pp. 203-244.

[26] Si noterà nella lettura di questa decisione come punti cardini della stessa siano poi stati “smentiti” dalla Corte costituzionale colla decisione 238/2014 (esempio: il terzultimo paragrafo de Motivi della decisione). Impossibilitando gli eredi di L. Ferrini, già aventi titolo in quel giudizio essendo il padre nel frattempo defunto, nel determinarsi per ricorrere nuovamente dinanzi il giudice (essendo cosa giudicata e quindi intervenendo il principio della certezza del diritto sul principio di giustizia). Se si riuscisse a riaprire i negoziati italo-tedeschi per le questioni in commento, invece, potrebbero nondimeno (ri)trovare accesso in un risarcimento o indennizzo.

[27] La Corte costituzionale proprio sulla questione dirimente in quel caso concreto, infatti, deciderà colla sentenza 238/2014, soltanto nove mesi dopo, il 22 ottobre 2014.

[28] Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero: 4284 del 21 febbraio 2013 e 1136 del 21 gennaio 2014.

[29] K. Oellers-Frahm, A Never-Ending Story: The International Court of Justice – The Italian Constitutional Court – Italian Tribunals and the Question of Immunity, in Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, ZaöRV 76, 2016, pp. 19-202.

[30] Ex post la sentenza 238/2014 della Consulta, con la Cassazione a Sezioni Unite civili in sentenze numero 15812 del 29 luglio 2016 e numero 762 del 13 gennaio 2017.

[31] Morirono complessivamente duecentoquarantaquattro persone, R. Sapienza (a cura di), Diritto internazionale. Casi e materiali, Torino (TO), G. Giappichelli Editore, 2013, pp. 113 ss.

[32] L. Gradoni, Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana, in Società Italiana di Diritto Internazionale e di diritto dell’Unione europea, 10 novembre 2014

[33] Da ultima, si veda la sentenza del Tribunale di Isernia del 10 dicembre 2020.

[34] Sentenza della Corte di cassazione 20442/2020 (già menzionata).

[35] N. Ronzitti, Note e commenti – Azioni belliche e risarcimento del danno, Rivista di diritto internazionale, volume 85, numero 3, 2002, pp. 682 (specificamente da 688)-690.

[36] La rappresaglia nel diritto internazionale è, generalmente, legittima e consentita tanto in ambito di pace quanto in campo di guerra: infatti essa è una reazione autotutelare in risposta e nei confronti dello Stato che abbia compiuto un ritenuto illecito internazionale lesivo della sovranità del Paese che la attua. Mentre è vietata anche quella rappresaglia posta in essere pure in uno scenario di conflitto armato in cui le truppe belligeranti dello Stato intesosi leso tracoti in indistinta, inumana, violenta e barbara risposta punitiva (innanzitutto ma non soltanto sui civili quanto più residente in terre occupate): come nel caso di specie.

[37] Sentenza della Corte di Cassazione di Grecia del 4 maggio 2000, numero 11, Prefettura di Voiotia contro Repubblica Federale di Germania.

[38] Questo è il punto di più grande divergenza per la questione quivi dibattuta tra il nostro potere giurisdizionale e quello greco.

[39] «In der Euro-Krise haben sich die nördlichen Eurostaaten solidarisch mit den Krisenländern gezeigt. Als Sozialdemokrat halte ich Solidarität für äußerst wichtig. Aber wer sie einfordert, hat auch Pflichten. Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um Ihre Unterstützung bitten. (Durante la crisi dell’euro i Paesi del Nord hanno dimostrato solidarietà con i Paesi più colpiti [del Sud, mediterranei]. Noi […] [diamo] molta importanza alla solidarietà, ma hai anche degli obblighi, non puoi spendere tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto).», Chef der Eurogruppe: Dijsselbloem will die Troika auflösen, in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 19 marzo 2017. «Il Mediterraneo e l’Europa», convegno organizzato dal Master in commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale dell’Università Ca’ Foscari insieme all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, ottobre 2015.

[40] Se si privilegia il pensiero di illegalità internazionale.

[41] Per chi pensasse ad una potenziale, germinale, novella costituzione consuetudinario-internazionale.

[42] Si noti di come fosse il governo, quando ormai la giurisdizione del medesimo Paese avesse totalmente smesso di professare e applicare quel cordone di pensiero e dapprima sua stessa intrinseca, innovativa, giurisprudenza.

[43] Dei corsi e ricorsi storici col nuovo eventuale, possibile, imprimatur giuridico che si potrebbe determinare nei prossimi anni relativamente la risarcibilità dei danni sovrani per crimini internazionali attuati da truppe straniere armate su geografia estera, i cittadini greci potrebbero non concorrere ma citare in giudizio proprio la Repubblica italiana richiedendo la riparazione monetaria di misfatti fascisti occorsi sul suolo greco.

[44] A causa della sentenza 238/2014 della Consulta v’è proprio la statuizione del 3 febbraio 2012, Germania contro Italia (Grecia interveniente) della Corte internazionale di giustizia. Rinvenibile in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 475 ss.

[45] In rubrica, Riconoscimento delle sentenze straniere.

[46] Id., Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

[47] E. Lupo, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, Roma, 26 gennaio 2012, pp. 137 s. Leggasi anche la sentenza dei Giudici Supremi numero 14199 del 6 maggio 2008 respingente il ricorso della RFG sulla sentenza del 20 marzo 2007, numero 486 della Corte d’Appello di Firenze.

[48] Ingenerata da tre distinte ordinanze di rimessione del Tribunale fiorentino per altrettanti ricorsi: due da sopravvissuti alla cattura, deportazione e rinchiusone nei campi di concentramento (il primo a Mauthausen l’altro, militare, in tre differenti, brutali, luoghi di prigionia: Zeitz; Stalag IV-F e Granschutz); l’ultimo, in vece degli eredi legittimi, essendo premorto violentemente e gettato in una fossa comune a Kahla.

[49] Sezione Civile IV-bis, 18 maggio 2015.

[50] P. Veronesi, Colpe di stato. I crimini di guerra e contro l’umanità davanti alla Corte costituzionale, Franco Angeli, 2017, capitolo V, paragrafo 2 e L. Alesii, Il Tribunale di Roma sul conflitto tra la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo ed il divieto di ingerenza negli affari interni, Diritto 24 Il Sole 24 ORE, 19 ottobre 2015.

[51] Dalla resa nipponica ponente fine alla Second World War, vi fu un vero, solo, altro contendente sull’avanscena terracqueo che freddo-bellicosamente coabitò con gli “Yankee”, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS): almeno sino la sua di ultima rovinosa dissoluzione sepolcrale del 26 dicembre 1991.

[52] Dalla fine del comunismo per un decennio circa gli USA sembrarono inscalfibili e soli all’apice dell’intercorrere inesorabile temporale (A. G. A.Valladao, Il XXI secolo sarà  americano, Milano (MI), il Saggiatore, 1994). Almeno totalmente indisturbatamente sino agli attentati dell’11 settembre 2001 e con l’entrata della Repubblica Popolare Cinese, l’11 dicembre dello stesso anno, nella World Trade Organization (WTO). Incidentalmente e in più, si cita la crisi finanziaria cosiddetta dei subprime di fine 2006 (poi addivenuta economica), con plastica ed imponente bancarotta (la più grande della storia capitalistica), della Lehman Brothers Holdings Inc., il 15 settembre 2008.

[53] Cui sarebbero potuti essere chiamati per risarcimenti nell’ordine dei miliardi di dollari. Tra le guerre e non anche operazioni militari non avvallate dall’ONU, tra le altre, si ricordano le più lunghe: del Vietnam (I novembre 1955 – 30 aprile 1975) e dell’Iraq (20 marzo 2003 – 18 dicembre 2011).

[54] Richiamata persino (ma con distinguo) dalla cosiddetta sentenza Ferrini, numero 5044/2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite al paragrafo 10.2.

[55] L’immunità tosto citata alias relativa o funzionale si contrappone a quella cosiddetta diffusa in cui v’è un’intangibilità totale dello Stato straniero.

[56] Per cui non si possono intaccare le prerogative, i poteri, le situazioni, i soggetti, i beni et similia destinati allo svolgimento di funzioni pubblicistiche.

[57] Allorché discerne l’inoperatività del principio immunitario per atti dai soggetti internazionali stranieri compiuti nel sistema giuridico locale.

[58] Questa è una delle grandissime differenze colla nostra realtà giuridica anche dopo la sentenza 238/2014 della Consulta: essendo per i “Gringo” una valutazione eccezionale pre-giuridica su quali Paesi essa possa valere mentre per l’ordinamento italiano per qualsiasi Stato, si ponesse nell’attuazione di crimini internazionali umani.

[59] Emendamento del 1996 al Foreign Sovereign Immunites Act (FSIA), section 221, Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act e 28 United States Code § 1605A – Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state. Proseguendo poi con ulteriori provvedimenti quali l’Executive Order No. 13599 e l’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act del 2012 (rispettivamente bloccanti tutte le riserve pubbliche iraniane su suolo USA e l’esecuzione dei danni risarcitori e puntivi discendenti dalla statuizione Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al.) poi avallati il 20 aprile 2016 dalla Supreme Court of the United States con sentenza Bank Markazi, aka Central Bank of Iran v. Peterson et al. L’Iran ha quindi portato la questione dinanzi la CIG in data 15 giugno 2016 derivante la sentenza del 13 febbraio 2019 (E. Chachko, Certain Iranian Assets: The International Court of Justice Splits the Difference Between the United States and Iran, Lawfare, 14 febbraio 2019); gli USA, anche grazie all’equilibrismo di quest’ultimo giudicato, nondimeno, perseguono questa virgulta dottrina.

[60] Iscritta in data 19 gennaio 1984; essi sono designati dal Segretario di Stato in base a tre leggi, section 6(j) of the Export Administration Act, section 40 of the Arms Export Control Act, and section 620A of the Foreign Assistance Act.

[61] Tra le decine ad oggi definitivamente statuite si ricordano: Alejandre v. Republic of  Cuba, del 17 dicembre 1997; Flatow v. Islamic Republic of Iran dell’11 marzo 1998; Cicippio v. Islamic Repubblic of Iran, del 27 agosto 1998; Anderson v. Islamica Republic of Iran, del 24 marzo 2000; Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran, dell’11 luglio 2000; Higgins v. Islamic Republic of Iran, del 21 settembre 2000; Sutherland v. Islamic Republic of Iran, del 25 giugno 2001; Polhill v. Islamic Republic of Iran, del 23 agosto 2001; Wagner v. Islamic Republic of Iran, del 6 novembre 2001; Mousa v. Islamic Republic of Iran, del 19 settembre 2001; Jenco v. Islamic Republic of Iran del 2001; Da Liberti v. Islamic Republic of Irak del 5 dicembre 2001. Si è già visto dianzi, supra, il caso Peterson e si citino le sentenze, di nostro più immediato interesse, numero 97-396 (RCL) dell’11 marzo 1998 e la numero 98-1945 (RCL) dell’11 luglio 2000 emesse dall’United States District Court for the District of Columbia.

[62] O. Lopes Pegna, La Cassazione nega all’Iran l’immunità dalla giurisdizione in due procedimenti relativi all’efficacia di sentenze americane di condanna al risarcimento di danni, ma ritiene le sentenze non riconoscibili per difetto della competenza “internazionale” del giudice americano, in Aldricus, 3 dicembre 2015.

[63] Si confronti la triade d’esordio con le emergenze in due note supra, rispetto la data d’instaurazione giudiziale dell’attore Ferrini, 23 settembre 1998.

[64] Potrebbe essere incongruo che un crimine umano internazionale assoggettato persino alla giurisdizione universale, nella fase di exequatur esecutivo di definitiva sentenza, possa stopparsi appresso a strette procedure (interne). Nondimeno ha gioco facile la Cassazione nel dichiararlo e ribadirlo.

[65] La Cassazione rigetta i ricorsi presentati rispetto i verdetti depositati in data 8 luglio 2013 della Corte d’Appello di Roma ma non per i motivi da quest’ultima divulgati (l’immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri, precisamente per l’Iran, sarebbe violata, non potendo pertanto riconoscere le condanne americane: anzi questa riconoscendola teoricamente in essere), piuttosto per non conferenza ai sensi della legge 31 maggio 1995, numero 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, agli articoli 3, commi 1 e 2 e 64, comma 1. Disposizioni che, al fine del riconoscimento di una decisione straniera, prevedono sia necessario verificare e confermare l’esistenza della competenza internazionale ai sensi dell’ordinamento richiesto (italiano) e che anche in base alla Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, sentenza del 15 febbraio 2007, c.d. Lechouritou (cui non si ammise l’azione richiedente la risarcitoria civile per gli aventi diritto delle vittime di forze armate di un Paese contraente nell’ambito di operazioni belliche ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), poteva negarsi. Perché? Per tre distinti ordini di motivi: A. la condotta criminale discendente il ristoro monetario fu commessa in uno Stato terzo (Israele: non USA e/o Italia) senza peraltro azione penale esercitata negli United States; B. la nazionalità dell’attore non è titolo valido per il costume giuridico italiano differentemente dalle facoltà ammesse dal FSIA e C. non vi fu il perfezionamento di alcun contraddittorio in sede processuale USA proprio in quanto l’Iran, considerato dal primo, stato canaglia, non aveva alcuna relazione diplomatica.

[66] Si citerà quivi infatti il diverso caso (per modi, forme, sostanza e ripercussioni (non soltanto) giuridiche – non essendo cioè un caso includibile nelle fondamenta della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale –) che può essere fatto. CI si riferisce specificatamente alla vicenda transattiva del 2016 relativamente la morte del cooperante italiano L. Lo Porto. Costui e il cittadino americano W. Weinstein furono infatti erroneamente uccisi in attuazione del programma antiterrorismo USA targeted killing (“signature strike”), via droni armati pilotati da remoto, sul suolo dell’alleato Pakistan, ma senza il suo permesso, nel luglio 2015. Dopo le inconsulte scuse ai familiari proferite in chiaro dall’allora commander-in-chief seguì una liquidazione ultramilionaria (anche) ai parenti della vittima italiana per quanto, e si badi bene, non a titolo di risarcimento del danno bensì quale donazione ex gratia, oltretutto ribadendo il non «consenso degli Stati Uniti d’America all’esercizio della giurisdizione italiana in eventuali controversie […]», specificatamente ex articolo 10 della Proposta di donazione, reperto numero 2799, rogito numero 1258 dell’8 luglio 2016, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1, il 12 luglio 2016, numero 20034 Serie 1T.

[67] Sostanzialmente due ultime istanze giurisdizionali esistenti e in ciò legittimate e legali (Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012 e Corte costituzionale, 238/2014), hanno arguito oppostamente sulla medesima questione. La quaestio è tutt’ora in stallo con la Repubblica Federale di Germania in posizione di assoluta giustezza e giustizia internazionale (e l’Italia soccombente) ma a parti opposte nel diritto “vivente” dell’ordinamento giuridico italiano ove la Germania è reiteratamente condannata (merito, legittimità ed esecuzione) a pagare e liquidare (forzosamente o meno) i crimini umani posti allora in essere, proprio in virtù della statuizione 238/2014 della Corte costituzionale.

[68] G. Massolo, F. Nelli Feorci, Osservatorio ISPI-IAI sulla Politica Estera Italiana – Massolo (ISPI) e Nelli Feroci (IAI) – L’Italia e l’Europa dopo il Consiglio europeo, ISPI (YouTube), 14 dicembre 2020.

[69] Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea: I luglio – 31 dicembre 2020.

[70] Per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa trasformandola da un continente di guerra in un continente di pace. Quale libera e sintetica ricostruzione delle motivazioni del Comitato per il Nobel norvegese nel 2012.

Luca Federici

Classe 1992: giurista (2018); comunicatore (2019); coach (2020) e wanna be esperto generalista (corporate investigation, 2019; corporate storytelling, 2020; sviluppo e cooperazione internazionale, 2020; Master of Laws in Law of Internet Technology, 2021); autore di articoli, anche scientifici, ha pubblicato il libro Mafia e mafie: Cosa nostra e la dote vincente (2018) e ha tenuto interventi e conferenze sia nazionali che internazionali. Ha discusso la tesi di laurea in Giustizia Costituzionale che è stata oggetto di scambio epistolare con la Cancelleria Federale di Germania (2019); nominato (2019) under 35 change-maker per The Economy of Francesco (2020) e premiato «Giovane Straordinario» dalla propria città d'origine (2020). È grato alla vita per essere sopravvissuto a un incidente stradale (2006) ed entusiasta di averne poi salvate tre (2009 e 2011).

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