giovedì, Marzo 28, 2024
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Segnalazione di illeciti e anonimato: una decisione del Tribunal Supremo di Spagna

a cura di Laura Valli 

“Bene, prima di tutto voglio che capiate perché rimango anonimo per non subire ritorsioni contro la mia persona in conseguenza di quello che sto per esporre. Voglio mettervi a conoscenza di una possibile truffa che si sta verificando nel parco rottami tra classificatori e società di rottami metallici, in particolare […], a beneficio di numerosi rivenditori di rottami metallici nelle classificazioni dei rottami, cambiando categorie di qualità o mettendo molti meno rifiuti di quanti ne richiedano. Questo viene fatto in ore diverse, ma in generale quando questo individuo fa il turno di mattina e il viaggio o i viaggi vengono ricevuti dalle 6:00 alle 7:00. In cambio di queste classificazioni, quest’uomo beneficia economicamente di ingenti somme di denaro. Qui lo registro e ora è nelle vostre mani. Con attenzione.”[1]

 

Questa segnalazione anonima, ricevuta qualche tempo fa dal dipartimento delle risorse umane di un’azienda siderurgica, ha dato origine a una indagine interna e successivamente a un procedimento penale che ha portato alla condanna di alcuni dipendenti per i fatti segnalati.

 

Con la decisione che qui si discute [2], il Tribunal Supremo di Spagna –organo giurisdizionale posto al vertice dell’ordinamento giudiziario spagnolo e del sistema  delleimpugnazioni al pari della Corte di Cassazione italiana — ha respinto i ricorsi presentati contro la sentenza emessa dal Tribunale di Saragozza, che aveva condannato gli imputati a una pena detentiva di due anni e nove mesi di carcere per truffa continuata. La frode era stata valutata nella misura di 456,340.27 euro per alcuni imputati e di 340,650 euro per altri.

I fatti, in sintesi. Tre lavoratori di un’azienda del settore manufatturiero del ferro e dell’acciaio incaricati dell’acquisizione di materiale di scarto, avevano concordato con alcuni fornitori di falsificare la catalogazione di carichi di scarto mescolati con materiali non di scarto, inducendo l’azienda a pagare un importo superiore al valore della merce acquisita.

 

Nella decisione, la Corte sottolinea l’ utilita’ e l’efficacia di questo tipo di segnalazioni, in cui l’autore opta per l’anonimato, soprattutto nei casi, come quello all’attenzione della Corte, in cui la società coinvolta non si e’ dotata di un programma di compliance interno: “Di rilevanza è la denuncia effettuata in assenza di un programma di compliance interna, sìcche’ è straordinariamente interessante che nel periodo dei fatti provati si sia realizzato un meccanismo ad intra all’interno della società che è stato recentemente regolamentato come cosiddetto “canale per i reclami interni”, detto anche whistleblowing, eche è stato incluso nella recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio lo scorso ottobre, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.”

 

La Corte utilizza pertanto il caso portato alla sua attenzione come un esempio dell’ importanza dell’utilizzo dei canali interni di segnalazione, anche in forma anonima, “per costituire l’inizio dell’indagine in quanto “notitia criminis”: “… la Direttiva è giustificata dalla constatazione che i segnalatori sono il canale più importante per scoprire i reati di frode commessi all’interno delle organizzazioni; e il motivo principale per cui le persone che sono a conoscenza di pratiche criminali nella loro azienda o entità pubblica non procedono alla segnalazione, è fondamentalmente perché non si sentono sufficientemente protetti contro possibili rappresaglie dalle aziende di cui segnalano le violazioni”.

 

E ancora: “ In breve, la Direttiva cerca di rafforzare la protezione del segnalante e l’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuta dall’ art.10 CEDU (LEGGE 16/1950) e 11 della Carta dei diritti fondamentali della UE (LEGGE 12415/2007), e quindi di incoraggiare le segnalazioni di pratiche illegali o criminali, come in questo caso.”

Come e’ noto, la Direttiva UE lascia ai singoli paesi membri la decisione sulla ammissibilita’ o meno delle segnalazioni anonime [3], fatta salva la possibilita’ per il whistlebowerdi invocare tali segnalazioni al fine di ottenere protezione da ritorsioni.[4]

 

Tale disposizione non esime pero’ i legislatori nazionali dal considerare la chiara scelta operata dalla Direttiva nel senso della “oggettivizzazione” nella valutazione delle segnalazioni. Attraverso la previsione sulla irrilevanza degli interessi personali del whistleblower[5]e la scelta di eliminare la necessita’ della buona fede quale elemento soggettivo della segnalazione, la Direttiva ha operato un chiaro cambio di prospettiva dalle intenzioni del segnalante ai fatti riportati.

 

La problematica “anonimato si’/anonimato no” deve dunque essere inquadrata in tale prospettiva, ricordando che l’ enfatizzazione del CHE COSA viene riportato rispetto al CHI riporta rappresenta un ampliamento della tutela del whsitleblowingsia dal punto di vista soggettivo (protezione della identita’ del segnalante) che oggettivo (incremento di segnalazioni utili alla emersione di illeciti), come indicato dal Tribunal Supremo.

 

* Ex magistrato e funzionario internazionale, attualmente esperto anticorruzione presso anac.

[1]”Buenas, En primer lugar quiero que entiendan porque me mantengo en el anonimato para no tener represalias hacia mi persona después de lo que voy a exponer. Quiero darle a conocer un posible fraude que se está produciendo en el parque de chatarra entre clasificadores y chatarreros en especial a […], beneficiando a varios chatarreros en las clasificaciones de chatarra, cambiando categorías de calidades o poniendo mucho menos residuo del que lleva. Esto se hace a varias horas pero en general cuando este señor va de turno de mañana y el viaje o viajes se recepcionan de 6:00 h a 7:00 h de la mañana. A cambio de esas clasificaciones este señor se beneficia económicamente con importantes cantidades de dinero. Aquí le dejo constancia, y ahora esa en sus manos. Atentamente”.

[2]https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzNTU0MbZUK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBYApN7EUAAAA=WKE

[3]Art. 6, co. 2: “Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell’Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito”.

[4]Art. 6, co. 3: ”Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.”

[5]Preambolo, 32: “I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione”.

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