giovedì, Marzo 28, 2024
Litigo Ergo Sum

Semaforo rosso per Uber in Italia (almeno per ora)

Di recente il tribunale di Roma con ordinanza, ha ordinato la chiusura in 10 giorni del servizio offerto mediante Uber, applicazione nata pochi anni fa, che consente di entrare in contatto con l’autista di una vettura in qualunque ora del giorno e della notte, prenotare una corsa, conoscere il suo percorso, poter scegliere tra varie modalità di pagamento e altre funzioni, il tutto con uno smartphone ed una discreta connessione.

Il giudice di prime cure ha accolto, infatti, il ricorso d’urgenza proposto dalle associazioni di categoria dei tassisti, certamente i più colpiti dall’introduzione della nuova realtà americana, sulla base sia della violazione della normativa pubblicistica di settore- legge 21 del 1992- sia dell’adozione di una condotta di “concorrenza sleale” da parte dei suoi autisti.

In realtà il provvedimento in oggetto si atteggia più come un tentativo di riaffermare la compatibilità della normativa nazionale del settore dei trasporti non di linea sia con la Costituzione- articolo 3 e 41- sia con l’ordinamento europeo, oltre che con l’avanzare della tecnologia che mette sempre più in discussione il nostro presente: l’organo giudicante, infatti, non ha chiuso definitivamente le possibilità per Uber e/o altre applicazioni di operare in Italia, ha evidenziato però la necessità di rendere compatibile la medesima app con la normativa pubblica apportando alcune modifiche, come la possibilità per gli utenti di rintracciare non il singolo autista, bensi la rimessa più vicina: i vettori di Uber infatti non si collocano né nel perimetro dei taxi né in quello dei conducenti di ncc “in senso stretto”, in quanto intercettano utenza indifferenziata mentre circolano o sostano su pubblica via esercitando “di fatto” un servizio riservato ai primi.

Per quanto riguarda la condotta di concorrenza sleale, è opportuno ricordare, in ogni caso, che non sempre i comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico integrano, di per sé stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., poiché l’obiettivo anticoncorrenziale può essere raggiunto anche attraverso comportamenti che, benché non siano previsti dalla legge, siano connotati dallo stesso disvalore di quelli espressamente regolati.

In particolare, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell’altrui avviamento ovvero quando essa, di per sè stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (così Cass. 8012/04).

Nel caso di specie, infatti, la condotta sleale è ravvisabile nel momento in cui i vettori di Uber, rispetto ai taxi, non sono soggetti ad alcuna tariffa predeterminata dalle competenti autorità amministrative, potendo modulare l’offerta secondo le esigenze del mercato, proponendo prezzi più competitivi nei momenti di minor richiesta e rispetto al servizio di ncc, nella cesura del legame del servizio alla rimessa da costituire nel comune dove si è richiesta l’autorizzazione, con conseguente maggiore facilità nel trovare l’utenza nel proprio comune o anche in altri: in ogni caso assistiamo a un indebito vantaggio entro il mercato da “condividere” con i tassisti e gli operatori di ncc.

In realtà, se si osserva bene, l’iter processuale che ha portato all’ordinanza del 07/04/2017 è molto simile a quanto già successo nel 2015 con Uberpop, una versione ancora più “liberalizzante” del servizio generale garantito da Uberblack.

Anche nel 2015, infatti, le associazioni di categoria dei tassisti avevano agito in via cautelare, chiedendo al giudice di riconoscere la natura di “servizio di trasporto” degli operatori di Uber al fine di parificarli ai tassisti per ravvisare non solo la lesione della normativa di settore, ma anche, la concretizzazione di “concorrenza sleale” in quanto gli autisti di Uberpop non avrebbero potuto altrimenti esercitare la predetta attività in assenza di una licenza, appunto necessaria: in sostanza si chiedeva di riconoscere Uberpop come un servizio “abusivo” perché riconosceva a tutti, senza il minimo controllo né autorizzazione, di svolgere un servizio di trasporto.

La multinazionale d’altro canto, si difendeva contestando la parificazione del servizio di trasporto a quello dei tassisti, puntando invece sulla natura dell’app come “applicazione informatica” e sul rapporto cliente-conducente come “contratto atipico” ex art. 1322, il che comportava l’assenza della lesione delle norme di settore e di “concorrenza sleale” e, in conseguenza, la sua non-abusività.

Il giudice aveva ancora una volta accolto parzialmente il ricorso e aveva chiarito come, da un lato il fenomeno Uber non era minimamente ravvisabile al “car sharing” proprio di altre applicazioni che pure stanno avendo grande diffusione in Italia, dall’altro lato pur riconoscendo natura di applicazione informatica, ciò non escludeva comunque la sua compatibilità col settore dei servizi di trasporto non di linea e dunque, la necessità di una licenza per i suoi autisti: la concorrenza sleale si palesava, secondo la precedente ordinanza, nel momento in cui “l’applicazione informatica in questione ha di fatto consentito la nascita o comunque un improvviso ed esteso ampliamento di comportamenti non consentiti dalla legislazione nazionale, la sua predisposizione ed utilizzazione apporta un contributo essenziale e insostituibile allo sviluppo di condotte illecite, idonee ad incidere sul mercato in danno dei soggetti ricorrenti, e dalle quale le stesse resistenti traggono diretti benefici economici.”

Queste due pronunce hanno certamente avuto il merito di “accendere un faro” nella pressoché totale assenza di precedenti giurisprudenziali e materiale normativo in materia, tuttavia riteniamo che non possano essere né decisioni definitive né tantomeno risolutive di un problema di fondo ben più delicato: l’introduzione di forme di attività imprenditoriali digitali e di un normativa di settore adeguata ai tempi in cui viviamo, dal momento che la legge vigente del ’92 sembra non essere più tanto attuale; attendiamo con ansia l’esito del giudizio che si sta svolgendo presso la Corte di Giustizia europea.

 

Pasquale Cavero

Nato a Napoli nel 1993, studente presso la Federico II e iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza. Molto interessato alle materie processuali con profili sia civilistici che penali, concluderà il percorso universitario con una tesi sul "Giudizio in Appello". Collaboratore dell'area contenzioso, cerca di coniugare un'esposizione che sia tecnica ma al contempo scorrevole ed efficace.

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