giovedì, Marzo 28, 2024
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Sentenza Lexitor: gli effetti sul credito al consumo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/18 (c.d. “Lexitor”) si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull’ambito di operatività dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori[1], ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

La vexata quaestio, per la quale si è reso necessario l’intervento della Corte, aveva ad oggetto l’applicabilità di tale disciplina oltre che ai costi di recurring, ossia ai costi dipendenti dalla durata del contratto di credito, anche a quelli indipendenti dalla durata del medesimo, i c.d. costi di up front. Nello specifico, la controversia riguardava tre consumatori polacchi che avevano stipulato contratti di credito con tre diversi istituti bancari e avevano poi deciso di cedere i diritti maturati nei confronti delle banche mutuanti, a seguito dell’estinzione anticipata del debito, a una società finanziaria, la Lexitor. Quest’ultima, dopo il rifiuto opposto dalle tre banche di adempiere al pagamento dei crediti maturati, li conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale polacco per sentire accolte le proprie pretese. Il Tribunale chiedeva quindi, alla CGUE di fare luce sulla corretta interpretazione della riduzione del costo totale del credito, contenuta nell’art. 16, paragrafo 1, citato. La Corte chiariva che la disposizione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore[2].
Nell’ordinamento italiano la direttiva in questione è stata recepita con l’art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., il quale, dopo aver precisato che il consumatore può rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, dispone che, in questo caso, egli “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Sembra pertanto che la formulazione testuale di tale articolo, non sia conforme all’interpretazione resa dai Giudici di Lussemburgo, limitando la riduzione ai soli costi di recurring[3].
Nello specifico, la riduzione del costo del credito è stata costruita su un “rigido codice binario[4] articolato tra la quota di recurring, istituita al fine di remunerare il finanziatore per le prestazioni svolte durante tutta la durata del contratto, e tra gli oneri di up front, che sono stati a lungo considerati non riducibili e non ripetibili al consumatore che estinguesse anticipatamente il prestito, in quanto strettamente collegati alla remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto, inerenti alla fase delle trattative, dunque ad una fase oramai esaurita. Questo approccio interpretativo è in linea con il principio consolidato della irrepetibilità delle prestazioni già eseguite che trova ampio spazio nel codice civile – basti pensare all’art. 1360, comma 2, c.c., sulla retroattività della condizione; all’art. 1373, comma 2, c.c., sul recesso unilaterale; all’art. 1458, comma 1, c.c., sugli effetti della risoluzione[5] –  non appare, tuttavia, più sostenibile dopo la sentenza Lexitor, che ha superato definitivamente questa polarizzazione sul costo totale del credito, facendo venire meno la distinzione tra costi di recurring e di up front. L’interpretazione resa dalla Corte prende le mosse dall’esigenza di garantire “una elevata protezione del consumatore, il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista[6]. Secondo la Corte, tale tutela risulterebbe sminuita laddove si limitasse la riduzione del credito ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, atteso che i costi sono determinati unilateralmente dal finanziatore. Da questa limitazione potrebbe peraltro derivare il rischio per il consumatore di vedersi imporre pagamenti di up front più elevati, rispetto a quelli di recurring. Deve considerarsi, inoltre che includere i costi indipendenti dalla durata del contratto nella riduzione del costo totale del credito, non comporta una penalizzazione del soggetto concedente il credito, posto che deriva al mutuante un indennizzo per i costi collegati al rimborso anticipato del credito, nonché il vantaggio di poter riutilizzare la somma recuperata per un nuovo contratto di credito[7].
L’interpretazione resa dalla CGUE ha efficacia vincolante per il nostro ordinamento. A riconoscerlo è stata la giurisprudenza di merito. In una recentissima pronuncia, il Tribunale di Savona (sent., 18/11/2020) ha sostenuto che con la sentenza Lexitor “la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso ogni rilevanza giuridica – almeno agli effetti dell’art. 125-sexies T.U.B. – visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel costo totale del credito e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla restante durata del contratto […] Tale sentenza, in quanto interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento come ritenuto dalla giurisprudenza”. Il Tribunale ha precisato che non si pone un problema relativo ai limiti della efficacia diretta ed orizzontale di una direttiva – posto che una direttiva “non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso[8] – ma soltanto una questione relativa ad una interpretazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con cui è stata trasposta la direttiva 2008/48/CE nel nostro ordinamento, ed in particolare dell’art. 125-sexies T.U.B. introdotto con tale d.lgs.

È dunque la normativa interna ad essere fonte diretta di diritti ed obblighi per il singolo. L’interpretazione conforme alla direttiva sorge in virtù dell’obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione, che tutti gli organi degli Stati membri sono tenuti ad osservare, anche gli organi giurisdizionali. Sul punto il Tribunale precisa che il pluralismo linguistico che caratterizza l’Unione impone una interpretazione uniforme delle direttive, quindi in caso di dubbio circa una disposizione, questa deve essere intesa ed applicata alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali e, laddove risulti totalmente difforme, deve essere considerata “in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte”. L’orientamento della sentenza Lexitor è stato recepito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario[9]. In particolare, il Collegio di Coordinamento[10] ha sostenuto la nullità di ogni clausola contrattuale contraria “alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari” (costi di up front), giacché contraria a norma imperativa e quindi da ritenersi automaticamente sostituita ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. Ha rilevato poi che in relazione ai costi diversi da quelli di recurring, non avendo la sentenza Lexitor introdotto un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ed essendosi la CGUE limitata ad affermare che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto[11], le parti hanno il potere di differenziare il rimborso dei costi di up front e di recurring, purché il criterio risponda sempre ad un principio di proporzionalità. Il Collegio sottolinea che qualora le parti non abbiano determinato, entro i limiti della loro autonomia negoziale, il criterio di rimborso, spetta al giudicante integrare il regolamento contrattuale. Aggiunge, inoltre, che, con riguardo ai costi di up front, non essendovi una fonte eteronoma che possa colmare la lacuna contrattuale “non resta che il ricorso alla integrazione giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Difatti, se in merito ai costi di recurring è oramai pacifica l’applicazione del criterio del pro rata temporis, ossia della riduzione del costo in proporzione alla durata del contratto, lo stesso criterio difficilmente potrebbe estendersi ai costi di up front che non dipendono dalla durata del contratto. Il metro di giudizio della integrazione secondo equità è allo stato il migliore strumento per contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti, atteso che tutela il contraente debole – il consumatore – garantendogli il diritto a una proporzionale riduzione del costo del credito ed inoltre tiene conto della differenza ontologica dei due tipi di costi.

[1] Per maggiori informazioni sul credito al consumo si veda “Mercato del credito al consumo: il credito revolving”, di M. Capasso, ottobre 2018, disponibile su https://www.iusinitinere.it/mercato-del-credito-al-consumo-il-credito-revolving-12981; “Dal mutuo di scopo al credito al consumo finalizzato?”, di P. Minopoli, gennaio 2017, disponibile su https://www.iusinitinere.it/dal-mutuo-scopo-al-credito-al-consumo-finalizzato-576

[2] Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza n. 383, 11/09/2019:

[3] G. De Cristofaro, Estinzione anticipata del debito e quantificazione della “riduzione del costo totale del credito” spettante al consumatore: considerazioni critiche sulla sentenza “Lexitor”, in Nuova Giur. Civ, 2020, 2, 280. (sentenza Lexitor)

[4] E. Battelli e F. S. Porcelli, Contratto di credito ai consumatori – il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, in Giur. It., 2020, 7,1596.

[5] Ibid.

[6] Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza n. 383, 11/09/2019:

[7] Ibid.

[8] Corte di Giustizia UE, sentenza n. 152, 26/02/1986:

[9] Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, Decisione n. 3081, 25 febbraio 2020: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2020/02/Dec-20200225-3081.PDF; Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 26525, 17 dicembre 2019 https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2019/12/Dec-20191217-26525.PDF

[10] Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 26525, 17 dicembre 2019 https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2019/12/Dec-20191217-26525.PDF

[11] Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, Decisione n. 3081, 25 febbraio 2020: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2020/02/Dec-20200225-3081.PDF

Federica Sorrentino

Classe '94, si è laureata con lode in giurisprudenza alla Federico II, nel dicembre 2018, redigendo la tesi in diritto dell'impresa, intitolata "La responsabilità degli amministratori di S.p.a. nei confronti dei terzi". Ha svolto diciotto mesi di pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. È appassionata di diritto societario e diritto dei mercati finanziari. E-mail: federicasorrentino94@libero.it

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