lunedì, Novembre 4, 2024
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Separazione e divorzio: a chi viene affidato l’animale da affezione?

Potrebbe risultare un problema di poca rilevanza ma, alla luce dell’elevata percentuale di coppie che divorzia, è naturale chiedersi: a chi va l’animale dopo la separazione?
Statistiche alla mano, oggi, in Italia, molte coppie preferiscono adottare un quadrupede rispetto a fare figli e, allora, come si fa quando marito e moglie si distaccano e ciascuno dei due vorrebbe tenere con sé l’animale?
Nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione o divorzio dei coniugi o nella ipotesi di conclusione di una relazione tra conviventi.
Il sentimento per gli animali di affezione ha trovato, però, un riconoscimento con l’art. 1 della l. 14 agosto 1991, n. 181, che stabilisce: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
Va, però, rilevato come, spesso, nella fase della crisi della coppia lo scontro si sposta anche sulla regolamentazione dell’affido dell’animale di affezione e sulla regolamentazione delle spese dell’accudimento.
L’art. 13 del TFUE (come modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona) stabilisce che “gli animali sono esseri senzienti”.
Ciò premesso, si è posto il problema della tutela del rapporto che l’animale ha con l’essere umano che se ne prende cura e, quindi, anche del legame di affetto che lega i coniugi o i conviventi con l’animale di cui per anni ci si è presi cura. Per tale ragione, si segnalano alcune pronunce che hanno regolamentato il rapporto nella fase della crisi della coppia, stabilendo alcuni principi a tutela del rapporto con l’animale di affezione, soprattutto quando i coniugi non hanno raggiunto un accordo.
Si è, infatti, rilevato che le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e cura del cane (o altro animale) rivestono un contenuto economico, che devono essere regolamentate come anche le condizioni relative ad altri aspetti del rapporto con l’animale.
Altri Tribunali hanno, invece, ritenuto che, in caso di contrasto tra le parti, il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, ma solo in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi non vi sarebbe luogo a provvedere circa il merito di dette questioni, se non quello di verificare la sussistenza dei presupposti dell’omologazione di tali convenzioni. In presenza di accordi di separazione e divorzio, molti tribunali sono stati soliti omologare l’accordo con cui i coniugi hanno regolamentato le sorti dell’animale domestico, ritenendo non contrastanti con l’ordine pubblico le previsioni di mantenimento e cura dell’animale, nonché il rapporto di frequentazione con lo stesso. [1]
In Parlamento giace una proposta di modifica del codice civile finalizzata a regolamentare l’affido degli animali presenti in famiglia in caso di separazione dei coniugi. La previsione riguarda l’art. 455-ter c.c. del disegno di legge n. 3231 della XVI legislatura (Berlusconi-Monti), attualmente superato da quello n. 795 della XVII legislatura (Letta-Renzi-Gentiloni), il quale stabilisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, indipendentemente dal regime di separazione o di comunione dei beni e secondo quello che risulta dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
In linea con questo indirizzo, si richiama il contenuto di un’ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia, secondo cui: “Il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale di affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”. Nella fattispecie, l’animale era stato affidato al coniuge che aveva manifestato una maggiore idoneità all’accudimento, ed, in particolare, al “coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il maggior sviluppo possibile dell’identità dell’animale”.
Anche il Tribunale di Cremona, con una sentenza del 2008, ha assicurato ad entrambi i coniugi la gestione condivisa dell’animale, dividendo al 50% le spese di mantenimento. [2]
Molto interessante il provvedimento del Tribunale di Como, che, in fattispecie riguardante una separazione consensuale tra coniugi, ha omologato l’accordo degli stessi sulla suddivisione delle spese relative al mantenimento e alla cura del cane le quali, secondo il giudicante: “rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa”. [3]
La giurisprudenza di merito, quindi, si è divisa tra chi ritiene che il giudice della separazione, in mancanza di accordi tra i coniugi, possa disporre l’assegnazione dell’animale domestico, in via esclusiva, alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambe i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, tenendo conto del benessere dell’animale stesso e regolamentare gli stessi aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento; e chi, come il Tribunale di Milano di Milano, con l’ordinanza del 2 marzo 2011, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibile, in sede di separazione giudiziale, la domanda volta all’assegnazione di animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, per il fatto che l’ordinamento italiano non prevede ancora nulla circa la possibilità di affidare gli animali domestici “né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa”. [4]
In realtà, è opportuno precisare che l’orientamento prevalente dei giudici di merito ritiene che la domanda di affidamento dell’animale domestico sia inammissibile poiché il riconoscimento di un vero e proprio “diritto soggettivo dell’animale da compagnia” non giustifica l’istituzione di diritti d’azione inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa. In sostanza, non è possibile giungere ad equiparare i figli minori agli animali domestici “posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche, sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale”.
Da ultimo, si segnala, l’ordinanza del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019. La vicenda riguarda due coniugi che decidono di separarsi e, tra le altre domande avanzate in giudizio, non avendo raggiunto alcun accordo sul punto, chiedono al Presidente di pronunciarsi in ordine alla gestione del cane e del gatto con loro conviventi in costanza di matrimonio, sia sotto il profilo del godimento degli animali, sia sotto l’aspetto economico.
Come si è detto, sulla base dei principi elaborati da un indirizzo della giurisprudenza sopra citata, è emerso che, nell’ipotesi in cui i coniugi, nel contesto separati, non riescano ad accordarsi sulla gestione degli animali domestici, in assenza di una normativa ad hoc, il Tribunale potrebbe certamente decidere in ordine al loro affidamento sui tempi di permanenza presso l’uno e l’altro, nonché sulla suddivisione delle spese da sostenere nell’interesse dell’animale.
L’ordinanza del Tribunale di Sciacca si colloca, invece, nella scia di quelle pronunce emesse dalla giurisprudenza di merito con cui si è, invece, regolamentata, nell’ambito di giudizi di separazione personale dei coniugi, in mancanza di accordo tra di essi, la gestione dell’animale domestico, sia sotto il profilo relazionale, sia sotto il profilo economico.
La differenza con le pronunce precedenti è la sostanziale presa di distanze dall’assimilazione dell’affidamento dell’animale domestico dalla disciplina della regolamentazione dell’affido dei figli. Infatti, il giudice non fa alcun riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 316, comma 4, e 337-bis c.c. in materia di affidamento dei figli: l’utilizzo del termine “assegnazione” in luogo di “affidamento” è già un chiaro segnale in questo caso. [5]
Orbene, appare evidente che l’assenza di una regolamentazione legislativa non consente di risolvere i contrasti interpretativi emersi nella prassi, dovendosi riconoscere che è necessario tutelare il legame affettivo che lega gli adulti all’animale di affezione che appartiene alla coppia. La difficoltà maggiore si avverte nella scelta di alcuni Tribunali di maturare il regime che regolamenta l’affidamento della prole all’assegnazione dell’animale di affezione, non potendosi negare che l’animale domestico, da considerare sì “essere senziente”, non è opportuno che sia paragonato ai figli della coppia. [6]

[1] Trib. Modena, 8 gennaio 2008; Trib. Como, 3 febbraio 2016.
[2] Trib. Cremona, 11 giugno 2008.
[3] Trib. Como, 3 febbraio 2016.
[4] Trib. Milano, 2 marzo 2011.
[5] Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019.
[6] A. Fasano, La crisi delle relazioni familiari – Crisi di coppia e affido dell’animale di affezione, edizione 2019.

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