martedì, Marzo 19, 2024
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Il sequestro conservativo sui conti bancari esteri

Dal 18 gennaio 2017 in attuazione del Regolamento (UE) N. 655/2014 è possibile ricorrere alla procedura europea di sequestro conservativo sui conti bancari esteri.

La novità consiste nel fatto che il creditore potrà procedere, con un “effetto sorpresa”, al sequestro conservativo delle somme presenti su un conto bancario del debitore, che, invece, ne avrà conoscenza soltanto dopo l’attuazione del provvedimento.

Con l’istituzione di tale procedura viene rafforzata la collaborazione giudiziaria e processuale-civile tra gli Stati membri dell’UE, ma soprattutto viene dato al creditore uno strumento efficiente e rapido di natura cautelare al fine di non vedere pregiudicato il suo credito da possibili atti di disposizione posti in essere dal debitore.

Nel vivere quotidiano accade infatti che il debitore venuto a conoscenza dell’azionarsi del creditore per il recupero dei crediti, si adoperi tempestivamente per sottrarre i propri beni a future azioni esecutive, e ciò avviene ancor più facilmente in materia di depositi bancari, dove il soggetto debitore può compiere atti di disposizione che non richiedono particolari forme di pubblicità.

La nuova procedura va ad affiancarsi a quelle previste dalle norme nazionali, ma è giusto precisare che tale strumento è attivabile soltanto in riferimento a casi transnazionali e con riguardo ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, escludendo espressamente la materia fiscale.

Un caso è transnazionale laddove “il conto o i conti correnti bancari da aggredire sono tenuti in uno Stato membro che non sia:a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo;

  1. b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato”.

Il nuovo Regolamento  istituisce un quadro normativo ed un sistema articolato che offre al creditore la possibilità di ottenere informazioni presso istituti bancari in cui abbia motivo di ritenere che il debitore detenga dei conti correnti.

La procedura comunitaria volta all’effetto sorpresa  è caratterizzata principalmente dalla celerità con la quale l’autorità giudiziaria è chiamata a vagliare la richiesta formulatagli dal creditore, in quanto  l’art 18 del  Reg. 665/14 impone di decidere entro e non oltre :

  1. a) la fine del quinto giorno lavorativo successivo deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore;
  2. b) la fine del decimo giorni lavorativo successivo al deposito della richiesta o, se del caso, al compimento della domanda da parte del creditore, nel caso in cui la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

Trattandosi di una procedura ex parte il debitore non sarà informato della domanda di “OESC”, né, tantomeno sentito prima dell’emissione dall’ordinanza di sequestro (art. 11 Reg. n 655/2014); ed infatti l’OESC sarà notificata o comunicata al debitore soltanto dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo (art. 28 Reg. n. 655/2014).

L’ordinanza viene concessa senza che vi sia un contraddittorio con il debitore, dispone che prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo:

  • nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura. Solo in via eccezionale, l’autorità giudiziaria può esentare il creditore da tale obbligo;
  • invece, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia non è un obbligo del creditore, ma può solo essere richiesta dall’autorità giudiziaria qualora quest’ultima lo ritenga necessario e opportuno in base alle circostanze del caso.

Il creditore dovrà inoltre provare l’urgente necessità e l’ ‘immediato rischio di veder compromesso il proprio credito per poter ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo.

L’art. 9 del Reg. 665/14 prevede la possibilità di un’integrazione probatoria qualora l’autorità non ritenga le prove fornite sufficienti.

Il Regolamento prevede inoltre che il creditore sia responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore.

Una volta venuto a conoscenza del procedimento il debitore potrà esercitare il suo diritto di difesa chiedendo la revoca, la modifica o la limitazione dell’ OESC.

Alla luce di quanto scritto la nuova procedura è sicuramente uno strumento in più a favore del creditore, ma la nuova forma di sequestro conservato offre anche una  lettura critica.

Ad oggi, per quanto appare, gli Stati non hanno designato l’autorità di informazione competente ad ottenere le notizie sui conti bancari come avrebbero dovuto entro il 18 luglio 2016 sulla base del Regolamento.

 Quindi sul piano pratico il creditore si vede ridotta la possibilità di adire alle giuste informazioni riguardanti il conto bancario del debitore.

Inoltre occorre precisare che l’ attivazione di tale Autorità potrà facilmente scontrarsi con le varie normative statali che disciplinano il segreto bancario.

Può verificarsi che l’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria del paese del creditore possa in seguito essere revocata dall’autorità giudiziaria del debitore anche in sede di un eventuale giudizio di merito promosso da quest’ultimo nel proprio Stato: con effetti indesiderati per il primo che frattanto avrebbe anticipato i costi elevati.

Se da un lato non si può di certo negare che la procedura di OESC rappresenta un valido strumento alternativo alle procedure nazionali a disposizione del creditore per tutelare il proprio credito in maniera semplice ed efficace, dall’altro lato, il Regolamento che lo istituisce entra in vigore recando alcune (importanti) carenze strutturali/operative che, si spera, saranno quanto prima risolte garantendo al creditore la massima efficienza del nuovo strumento.

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