giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Sindacati di comodo – condotta antisindacale del datore di lavoro

Il 20 maggio 1970 è stata promulgata la legge n.300 con l’intitolazione “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, conosciuta agli onori delle cronache come Statuto dei lavoratori: quest’ultimo è il risultato di un acceso dibattito in sede parlamentare e sociale, essendo stato preceduto, dal punto di vista legislativo, da innovativi provvedimenti normativi che intendevano tutelare il lavoratore subordinato in ipotesi d’infortuni e malattie professionali(legge n.1124 del 1965), di licenziamento(legge n.604 del 1966)ed in materia pensionistica(legge n.903 del 1965); dal punto di vista storico, da forti rivendicazioni operaie in senso antiautoritario, tanto vero che il periodo di tensioni sociali che ha caratterizzato il 1969 è ancora oggi ricordato come “autunno caldo”.

La lunga operazione interpretativa che ha interessato l’epocale testo normativo, ha individuato due “anime” in esso: una “costituzionalista”, espressa dai Titoli I e II, ed una “promozionale”, rappresentata dal Titolo III; lo spirito costituzionalista quale manifestato dal Titolo II costituisce enunciazione di dettaglio del principio di libertà sindacale contenuto nell’articolo 39, 1° comma, della Costituzione, il quale recita “l’organizzazione sindacale è libera”: Gino Giugni, giuslavorista socialista tra i principali promotori dello Statuto dei lavoratori, nel 1979 acutamente evidenziò che il principio di libertà sindacale sancito dalla Carta fondamentale sarebbe rimasto un ideale astratto se fosse rimasto sul piano extraziendale, senza tradursi in “diritto sindacale interno all’impresa”.

Il Titolo II della legge n.300 del 1970 contiene norme di grande spessore, soprattutto se rapportate al contesto politico-sociale nel quale furono elaborate, volte ad affermare l’operatività del 1° comma dell’articolo 39 della Costituzione anche e soprattutto nei luoghi di lavoro: il diritto di tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale sul luogo di lavoro(articolo 14); il divieto di atti o patti discriminatori(articolo 15); il divieto di concessione di trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio(articolo 16).

L’intero Titolo II è pervaso dall’intento di contrastare le condotte datoriali che si concretino in un ostacolo all’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantita, ed in quest’ottica si pone anche il divieto di costituzione di sindacati di comodo contenuto nell’articolo 17: tale disposizione vieta, più precisamente, ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Con tale normazione si è inteso colpire il fenomeno dei cosiddetti “sindacati gialli”, ossia organizzazioni sindacali apparentemente antagoniste, ma in realtà asservite agli interessi del datore di lavoro, in quanto finanziate o sostanzialmente favorite da quest’ultimo.

In primo luogo, occorre individuare la ratio del divieto di costituzione dei sindacati di comodo : il legislatore ha inteso impedire che il datore di lavoro, parte solitamente più forte nel conflitto collettivo, possa servirsi di un interlocutore interno al cosmo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di alterare(ulteriormente)la dinamica sindacale; la promozione o il sostegno di uno specifico sindacato, infatti, si qualificano come atti d’ingerenza nell’esercizio dell’attività sindacale riconosciuta al lavoratore, e la dannosità di tali comportamenti si rinviene in special modo nelle fasi di negoziazione dei contratti collettivi e di predisposizione di un’astensione collettiva.

L’articolo 17 elenca i soggetti destinatari del divieto:  tutte le categorie di datori di lavoro(imprenditori ed enti pubblici)e tutte le associazioni che propugnano gli interessi di parte datoriale(sindacali o di altro genere).

Anche l’ambito oggettivo della norma è alquanto esteso, rendendo difficile una tipizzazione: si ricomprendono, infatti, atti di favoritismo, di collusione, discriminatori, di riconoscimento di una fittizia forza contrattuale; l’organizzazione di comodo viene strumentalizzata per generare confusione e divisione tra i lavoratori in situazioni di conflitto, e  viene incentivata l’adesione al sindacato di comodo attraverso quella che, storicamente, è stata definita “politica delle mance”(erogazione di benefici per ottenere il consenso). Il Tribunale di Vicenza, l’11 aprile 2001, ha incluso nell’alveo delle condotte antisindacali in oggetto, proprio in riferimento alla fraudolenta concessione di emolumenti, il riconoscimento di un trattamento retributivo di maggior favore al sindacalista di punta di una specifica associazione sindacale: il giudice di merito aveva riconosciuto che il comportamento del datore di lavoro fosse suscettibile di turbale la normale dialettica sindacale.

Una volta individuato il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo del divieto di costituzione di sindacati di comodo , occorre ravvisare la sanzione in ipotesi di sua inottemperanza: in particolare ci si è interrogati, essendo pacifica l’applicabilità dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori(rubricato “Repressione della condotta antisindacale”), e quindi di una sanzione avverso il datore di lavoro che ponga in essere comportamenti di sostegno, sulla possibilità per il giudice di eliminare l’organizzazione costituitasi in violazione dell’articolo 17; la tesi contraria ad una radicale eliminazione del gruppo controverso afferma che, sebbene quest’ultimo non possa trovare il suo fondamento costituzionale nel 1° comma dell’articolo 39, sarebbe comunque coperto dalla garanzia costituzionale di cui al 1° comma dell’articolo 18, in quanto manifestazione di una generale libertà di associazione.

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

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