Il sistema dello Spoils System: incarichi dirigenziali, responsabilità e mobilità
A cura di Pasquale La Selva
Lo spoils systems è una invenzione di carattere politico, di origine statunitense, che prevede il cambio degli alti dirigenti della pubblica amministrazione con il cambiare del governo.
A partire dagli anni novanta, la pratica dello spoils system ha trovato larga diffusione anche in Italia in seguito all’introduzione dei sistemi elettorali maggioritari (legge 81/1993 detta anche legge Mattarella). Con l’introduzione di questo sistema è consentito alle classi politiche di scegliere le figure vertice come segretari generali e comunali, capi di dipartimento, ed altre figure di carattere apicale.
In Italia lo spoils system è disciplinato dalle leggi 145/2002 e 286/2006 (di conversione del decreto legge 262/2006), integrative del d.lgs. 165/2001, e la ratio dell’istituto è ricercato nel fatto che la pubblica amministrazione necessita di un buon andamento coordinato con la politica.
Nella scelta degli individui che dovranno ricoprire le cariche dirigenziali, la legge 145/2002 tiene conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, e tenendo conto altresì di specifiche qualità professionali, delle condizioni di pari opportunità. Gli incarichi di funzione dirigenziale cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
La nuova disciplina prevede una durata massima degli incarichi dirigenziali, che vanno dai tre ai cinque anni, rinnovabili e si articolano in prima e seconda fascia. Dopo il conferimento dell’incarico ne consegue un contratto individuale con cui è definito il trattamento economico, ed è sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per quanto concerne invece il trattamento economico, questo può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della durata dell’incarico e delle condizioni di mercato.
I dirigenti ai quali non è stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
Altro argomento trattato dalla riforma è quello della responsabilità dei dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero per inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. Una mancanza del genere comporta, oltre la responsabilità disciplinare contenuta all’interno del contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo della carica dirigenziale.
Seguendo la scia dei contratti collettivi, questi assicurano anche la mobilità dei dirigenti nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle libere scelte dei dirigenti, e garantendo la continuità di servizi quali il rapporto assicurativo con l’ente di previdenza, il trattamento di fine rapporto, allo stato giuridico legato all’anzianità e i fondi di previdenza complementari.
Per quanto concerne le norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie, le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dello Stato, delle agenzie o di altri organismi, vengono conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto di fiducia al Governo.
In ambito di mobilità tra pubblico e privato, sono state introdotte delle nuove disposizioni, le quali prevedono una deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, su domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso organismi pubblici o privati, anche di carattere internazionale, i quali provvedono anche al relativo aspetto previdenziale. Il periodo di aspettativa mantiene ferma la qualifica posseduta, ed è comunque sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi.
A questo tema è ricollegabile l’introduzione della semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo. La legge 145/2002 ammette il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche ad essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temp0oraneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni presso Stati esteri, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il servizio dei cittadini italiani prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, per gli aumenti dello stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza.
Le modalità di accesso dei dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali è effettuato mediante l’istituzione di un elenco per l’iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire il proprio personale di cittadinanza italiana, tenuto presso il Ministero degli affari esteri. Per l’iscrizione all’elenco le imprese devono specificare l’area di attività in cui operano; gli enti di interesse; i settori professionali e il numero di candidati che si intende offrire; l’impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato ad operare all’estero. Anche in questo caso la nomina del dipendente avviene sulla base di requisiti come la professionalità e le esperienze possedute.
Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994.
Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il socio pubblico e la golden share”, a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle “competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell’emergenza sanitaria” a relazione del Prof. Alfredo Contieri.
Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in “Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato” presso l’Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva.
Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato.
Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell’anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria “assoluti” sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016.
Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it