giovedì, Marzo 28, 2024
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Sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

La presenza di sistemi di garanzia dei depositi risulta necessaria al fine di mitigare le ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari e, al contempo, aumentare la fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (d’ora in poi il Fondo o FITD) venne istituito nel 1987 a seguito di un invito rivolto dall’associazione Bancaria Italiana (ABI), originariamente costituiva un consorzio volontario tra banche, operante per conto e nell’interesse degli istituti partecipanti, in qualità di mandatario con obbligo di rendiconto. L’obiettivo era quello di assicurare una forma di protezione dei depositi della clientela presso le consorziate. L’entrata in vigore del Testo Unico Bancario (TUB) e il recepimento della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, hanno reso obbligatorio per tutte le banche l’adesione a un sistema di garanzia dei depositi. Attualmente, dunque, aderiscono al Fondo le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito della copertura[1]. Possono inoltre aderire al Fondo le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia del Paese di appartenenza[2].

Oggi, il FITD è un consorzio obbligatorio di diritto privato tra banche, con esclusione delle banche di Credito Cooperativo[3], riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento[4].

Così come stabilito dall’articolo 1 dello Statuto, lo scopo del FITD è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate. Tale tutela si applica a: depositi in conto corrente, depositi vincolanti (conti di deposito), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari. Si precisa che tale tutela non si applica alle carte prepagate, in quanto queste non si qualificano come depositi; qualora, però a una carta prepagata sia associato un codice IBAN, essa viene equiparata a un deposito ordinario e, di conseguenza, tutelata dal FITD. L’ammontare massimo oggetto di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro e si applica al cumulo dei depositi ammissibili del medesimo depositante presso la banca, qualunque sia il numero dei depositi e la valuta[5].

Il FITD è caratterizzato da una varietà di strumenti adottabili nella gestione e nella prevenzione delle crisi bancarie, infatti, lo Statuto distingue diverse fattispecie di interventi:

  • interventi obbligatori;
  • interventi in operazioni di cessione di attività e passività;
  • interventi alternativi;
  • interventi nella risoluzione.

Gli interventi obbligatori (art. 33 Statuto) consistono nel rimborso diretto dei depositanti e sono condizionati all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo effettua il rimborso a favore dei depositanti entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Una volta effettuato il rimborso, il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione nei limiti dei rimborsi effettuati e partecipa in via prioritaria ai riparti effettuati dalla liquidazione.

Gli interventi in operazioni di cessione di attività e passività (art. 34 Statuto) sono regolati dall’articolo 90 del TUB. Condizione indispensabile per ricorrere all’intervento in oggetto, oltre alla sotto-posizione della consorziata alla liquidazione coatta amministrativa, è che l’onere connesso all’intervento non superi il costo che il Fondo dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositanti. A tal fine, il suddetto articolo 90, comma 2 del TUB prevede che, i commissari liquidatori, “con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere attività e passività, l’azienda, rami d’azienda nonchè beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”.

Gli interventi alternativi (art. 35 Statuto) sono attuabili per superare lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, attraverso la concessione di: finanziamenti; garanzie; assunzione di partecipazioni; acquisizione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; e alte forme tecniche. In caso di partecipazione del Fondo al capitale della consorziata, questa dovrà essere limitata al tempo occorrente per procedere al suo smobilizzo nel rispetto del criterio di economicità. Tale intervento è subordinato al verificarsi di determinate condizioni, ovvero che la Banca d’Italia abbia accertato che:

  • non è stata avviata un’azione di risoluzione e comunque non ne sussistano le condizioni;
  • il beneficiario dell’intervento sia in grado di versare i contribuiti straordinari previsti dall’articolo 26 dello Statuto.

Gli interventi nella risoluzione (art. 36 Statuto) di una banca consorziata non possono superare l’ammontare delle perdite che il Fondo avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In caso di applicazione del bail-in[6] il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in risoluzione, per l’eventuale somma con cui gli stessi abbiano contribuito alla riduzione o conversione disposta dalla Banca d’Italia. In caso di cessione di beni e rapporti giudici a un privato, all’ente ponte o a una bad bank[7]; il Fondo vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all’importo erogato.

Dalla sua costituzione ad oggi il Fondo ha effettuato 12 interventi per un ammontare totale di 1,25 miliardi, di cui: 8 interventi nell’ambito di cessioni di attività e passività delle banche in liquidazione coatta amministrativa, 2 interventi relativi a rimborsi dei depositanti e 2 interventi di sostegno di banche in amministrazione straordinaria[8].

Gli interventi del FITD sono effettuati mediante l’utilizzo di risorse costituite dalle contribuzioni ordinarie delle banche consorziate[9]. A seguito del recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, mediante il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30; il FITD è passato da un sistema di finanziamento ex post a un sistema di finanziamento ex ante. In caso di rimborso dei depositanti, ove tale dotazione non sia sufficiente a farvi fronte, le banche consorziate versano contribuzioni straordinarie non superiori allo 0,5% dei depositi protetti per anno solare[10]. Il Fondo, può, altresì, ricorrere a modalità alternative di finanziamento[11], a tal proposito, è in fase istruttoria la possibilità di precostituire una linea di credito da utilizzare in sostituzione delle contribuzioni straordinarie, che produrrebbero un impatto immediato sulla liquidità e sul conto economico delle consorziate[12].

All’interno del FITD è stato costituito lo Schema volontario di intervento, quale strumento di carattere preventivo per la soluzione di crisi bancarie, da considerarsi, però, un’entità giuridica autonoma rispetto al Fondo, infatti, nei suoi interventi utilizza risorse proprie distinte dalle contribuzioni obbligatorie del FITD. Lo Schema è dotato di una regolamentazione e di una struttura di governance distinta da quella del Fondo, tuttavia per la gestione e il funzionamento sono utilizzate le strutture del Fondo. Lo Schema è stato costituito nella forma dell’associazione non riconosciuta, cui aderiscono le banche consorziate al FITD in via volontaria e su base contrattuale. Lo Schema interviene nei confronti di banche per le quali siano state adottate misure di intervento precoce, ai sensi della normativa vigente, quando sussistano concrete prospettive di risanamento, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili[13].

 


[1] Cfr. articolo 3, comma 1 dello Statuto.

[2] Cfr. articolo 3, comma 2 dello Statuto.

[3] Le banche di Credito Cooperativo partecipano ad uno schema di tutela dedicato: il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

[4] Lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi del FITD sono disponibili al seguente link: https://www.fitd.it/Normative/Statuto.

[5] Cfr. articolo 33, comma 4 dello Statuto.

[6] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Riccardo Guarino, Facciamo un po’ di chiarezza: cos’è il Bail in?, marzo 2017, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/facciamo-un-po-chiarezza-cose-bail-1277.

[7] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Michele Pietroluongo, Il ruolo della bad bank nella risoluzione di una crisi bancaria, gennaio 2019, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-ruolo-della-bad-bank-nealla-risoluzione-di-una-crisi-bancaria-17400.

[8] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link: https://www.fitd.it/Cosa_Facciamo/Interventi.

[9] Cfr. articolo 24, comma 2 dello Statuto.

[10] Cfr. articolo 26, comma 1 dello Statuto.

[11] Cfr. articolo 27 dello Statuto.

[12] FITD, Relazione e Bilancio 2018, disponibile qui: .

[13] Cfr. articoli 43, 44, 45 e 47 dello Statuto.

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