venerdì, Marzo 29, 2024
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Soccorso umanitario e risposta a disastri naturali (parte III): il meccanismo europeo di protezione civile

La rassegna di articoli iniziata con l’analisi del quadro giuridico internazionale per il soccorso umanitario e la risposta ai disastri naturali (parte I)[1], e proseguita con la disamina del progetto di articoli dell’International Law Commission (parte II)[2], si conclude in questa sede con la terza ed ultima parte dedicata al meccanismo europeo di protezione civile.

L’analisi odierna è di particolare interesse perché permette di gettare uno sguardo complessivo sull’assetto regolamentare europeo in tema di risposta ai disastri naturali, unitamente ai profili di specialità che connotano detto ordinamento giuridico e che differenzia il meccanismo europeo di protezione civile da altri meccanismi regionali (sotto l’ombrello di altrettante organizzazioni regionali). Invero, si intende mostrare il meccanismo, oltre che quale efficace mezzo di cooperazione regionale in ambito di risposta a disastri naturali, anche quale strumento di particolare successo del multilateralismo europeo, in quanto pienamente attuativo dei principi di solidarietà che innervano l’intera architettura istituzionale Europea.

Detto strumento, istituito con la decisione n. 1313/2013[3] del Parlamento Europeo e del Consiglio ha, infatti, il fine di assicurare un’assistenza il più possibile coordinata da parte degli Stati Membri in favore delle vittime di disastri naturali in Europa (e, in verità, anche al di fuori dello spazio unico Europeo).

Anzitutto, va premesso che l’azione dell’UE in tema di protezione civile trae origine e legittimazione da diverse disposizioni introdotte col Trattato di Lisbona nel 2009. Segnatamente, ci si riferisce all’articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che rappresenta la base formale del ruolo dell’UE nel supporto e nel coordinamento dell’azione degli Stati Membri, stabilendo in tal senso che “l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri(…)”, tra le altre, in materia di protezione civile (lett. f)); ancora, all’art. 196 TFUE, che dedica un intero titolo (il XXIII del TFUE) alla “Protezione civile”, definendo approfonditamente gli obiettivi e l’ambito di applicazione delle competenze UE per quanto concerne la cooperazione in tema di protezione civile.

Ciò posto, più “operativamente”, l’architettura istituzionale del meccanismo si compone di un Emergency Response Coordination Centre (ERCC), che ne rappresenta l’hub operativo e che, oltre ad essere mandatario del compito di sorvegliare e reagire – anche motu propriu – alle catastrofi naturali in Europa, riceve ed evade le richieste di assistenza da parte degli Stati Membri, canalizzandole per coordinare l’intervento degli Stati Membri che si siano offerti su base volontaria, di prestare assistenza mettendo a disposizione proprie risorse tecniche[4].

Dal lancio, il meccanismo ha ricevuto più di 300 richieste di assistenza, intervenendo in risposta ad alcuni dei più devastanti disastri in Europa.

Più recentemente, con specifico riferimento a disastri naturali legati a sempre più evidenti scompensi climatici, lo strumento è stato attivato su iniziativa della Svezia in risposta alla straordinaria ondata di calore e siccità estrema che tra maggio e giugno 2018 ha messo a ferro e fuoco l’intera penisola scandinava, causando incendi boschivi su larga scala soprattutto in territorio Svedese[5].  In risposta, l’Emergency Response Coordination Centre ha avviato un’imponente operazione di spiegamento di forze, definita come “la più grande mobilitazione di protezione civile in UE nell’ultimo decennio”, che ha coinvolto più di 360 pompieri, 7 aerei, 6 elicotteri e 67 veicoli attraverso il supporto di Italia, Francia, Germania, Lituania, Danimarca, Portogallo e Polonia[6]. L’Italia ha contribuito mettendo a disposizione i canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il meccanismo ha poi trovato nuovamente applicazione – e pari riscontro tra gli Stati Membri – quando è stata la Grecia a richiedere supporto, a fine luglio 2018, per via dei vasti incendi che hanno devastato Atene[7].

Lo strumento merita, in ultimo, una serie di osservazioni nel merito. In primo luogo, nonostante la dottrina stia tentando di rintracciare una norma che vincoli gli Stati Membri a prestare assistenza – in particolare attraverso la c.d. “clausola di solidarietà” di cui all’art. 222 TFUE[8] – va rilevato che trattasi di un strumento giuridico per ora non vincolante e precipuamente “operativo”.

Pur rappresentando un meccanismo non vincolante, lo strumento ha nondimeno provato di essere particolarmente efficace nell’apprestare una risposta adeguata e tempestiva nel caso di calamità naturali. Maggiore effettività che è stata conquistata di recente per via dell’introduzione di un “pool volontario” di mezzi e risorse c.d. “pre-vincolate” da parte dei paesi che hanno deciso di partecipare al meccanismo[9]. Intuizione, che ha permesso di sostituire l’assenza di un’organizzazione preventiva, o comunque carente ed inefficiente, e basata su offerte di assistenza ad hoc, con un sistema caratterizzato da una risposta “EU-drivenmaggiormente prevedibile, meglio pianificata e più coordinata.

Altro elemento senz’altro positivo concerne la possibile applicazione del meccanismo, non solo in caso di imminente pericolo per la vita e l’incolumità degli individui, ma anche in relazione a “meri” danni all’ambiente o al patrimonio artistico e culturale degli Stati Membri[10]. Aspetto molto importante che permetterà, almeno potenzialmente, di allargare le maglie della tutela e moltiplicare le ipotesi applicative.

Lo strumento ha, dunque, raccolto una diffusa partecipazione degli Stati, dimostrando come il funzionamento e l’effettività di certe misure e il raggiungimento di brillanti risultati non dipenda necessariamente dall’esistenza di meccanismi dotati di vincolatività nei confronti degli Stati Membri. Piuttosto, altri fattori giocano un ruolo cruciale nel determinarne l’effettività, quale ad esempio l’alto livello di accettazione delle regole, o comunque la condivisione di valori ed obiettivi comuni. Elemento di successo che, nella sua “marginalità”, consente di ritenere che il multilateralismo Europeo fondato sui valori della solidarietà reciproca è ancora possibile

La Commissione UE ha mostrato, da parte sua, di voler ulteriormente valorizzare lo strumento, prevedendo, per il quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027, il raddoppio delle risorse precedentemente impegnate, che vedrà l’aggiunta di quasi 700 milioni di Euro, per raggiungere quota € 1.200.000,00[11]. Per sapere quante risorse l’Unione effettivamente dedicherà al meccanismo occorrerà attendere l’esito, in autunno, del lavoro tecnico e politico in sede di Consiglio Affari Generali, oltre che l’approvazione dei regolamenti di spesa da parte del nuovo Parlamento Europeo.

[1] https://www.iusinitinere.it/soccorso-umanitario-e-risposta-a-disastri-naturali-il-quadro-giuridico-internazionale-17838

[2] https://www.iusinitinere.it/soccorso-umanitario-e-risposta-a-disastri-naturali-parte-ii-il-progetto-di-articoli-dellilc-19886

[3] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, istitutiva di un meccanismo unionale di protezione civile;

[4] Art. 4 della decisione 1313/2013/UE;

[5]Sweden fire map: Sweden battles 21 raging wildfires amid worst drought in 74 years”, per l’articolo visitare il seguente link: https://www.express.co.uk/news/world/993472/Sweden-fire-map-Sweden-wildfires-drought-heatwave;

[6] “Largest EU civil protection operation helps Sweden fight forest fires”, per l’articolo visitare il seguente link: ;

[7]EU mobilises support following devastating fires in Greece, Sweden and Latvia”, per l’articolo visitare il seguente link: .

[8] S. Villani, The EU Civil Protection Mechanism: instrument of response in the event of a disaster, in Revista Universitaria Europea Nº 26. Enero-junio, 2017: 121-148 ISSN: 1139 -5796, p. 136.

[9] Ibid, p. 134.

[10] Vedi articolo 4 della decisione 1313/2013/EU.

[11] Dati elaborati dal Sole 24ore (lunedì 27.5.2019) su dati DG Budget – Commissione UE;

Fonte immagine: sito della Commissione UE – European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations: (.

Dott. Daniele Innamorati

Daniele Innamorati. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Macerata nell'ottobre 2018, con tesi finale in diritto internazionale dal titolo "The protection of persons in the event of climate change-related disasters under international law". Avvocato Praticante da maggio 2018, esercita attività di pratica forense principalmente in ambito di diritto amministrativo e civile. Allievo del Master di II livello in Diritto dell'Ambiente (a.a. 2019/2020) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Da ottobre 2016 a settembre 2018 ha ricoperto la carica di Presidente dell'associazione ELSA Macerata (The European Law Students' Association), della quale è fondatore e socio onorario. Da gennaio ad aprile 2018, nell'ambito della convenzione MAECI-CRUI-Università Italiane,  svolge un tirocinio presso Ambasciata d'Italia in Svezia, Stoccolma, in ambito di affari politici e internazionali. Da settembre 2015 a giugno 2016 partecipa al programma Erasmus+ frequentando la Lund University (Svezia), e interessandosi principalmente di diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea, in particolare in ambito di diritti umani, diritto internazionale umanitario e uso della forza, diritto dell'immigrazione, diritto dell'ambiente e dell'energia. E' interessato alla c.d. "responsabilità da cambiamento climatico", con particolare riferimento al rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani e agli strumenti di accesso alla giustizia davanti a Corti internazionali (universali e regionali) e domestiche attraverso la c.d. Public Interest Litigation. E' inoltre interessato al rapporto tra riscaldamento globale e disastri naturali e alle problematiche giuridiche che ne conseguono, soprattutto in termini di coordinamento tra normative sovranazionali e intervento umanitario in caso di calamità.

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