Società a partecipazione pubblica: tra nuova e vecchia disciplina
Il nuovo Testo Unico restaura la disciplina: procedure semplificate, controlli irrigiditi
La società a partecipazione pubblica è un’impresa di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione. Talora sia totalitaria, si parla di azionariato di Stato, laddove sia di maggioranza o minoranza, dà forma ad una società mista.
Qualunque sia la percentuale di presenza dello Stato all’interno dell’impresa, essa formalmente è un’impresa societaria privata. In quanto tale è sottoposta alla disciplina delle società private. Soggiacciono al diritto comune sia i rapporti esterni di impresa che quelli di organizzazione. I connotati pubblicistici rilevano al solo fine della gestione, senza intaccare le strutture operative.
Gli articoli del codice civile che disciplinano questo istituto consentono allo Stato,o ad altro ente pubblico con partecipazioni azionarie, di nominare o revocare amministratori, sindaci o membri del Consiglio di sorveglianza (art. 2450 c.c.). Tali disposizioni si riferiscono anche alle Regioni.
Gli amministratori od i sindaci nominati devono realizzare l’interesse sociale tenendo conto delle direttive dello Stato o provenienti da enti pubblici.
Per anni si è discusso circa la natura giuridica delle società a partecipazione pubblica, oggi, sebbene si sia pervenuti ad una risposta unanime in giurisprudenza , resta un argomento controverso. Si ritiene che esse siano enti privati in quanto utilizzano strumenti di diritto societario. La partecipazione dell’ente pubblico non scalfisce la loro natura privatistica.
Nel 2016 è stato approvato il nuovo testo unico regolatore delle società partecipate. E’ il risultato delle deleghe che la c.d. Riforma Madia ha concesso al Governo in materia di riorganizzazione della p.a. Già da una prima lettura risulta schematico rispetto il precedente. Il suo inizio definitorio permette, fin dai primi articoli,una visione organica della materia. In principio vengono definite le società a partecipazione pubblica come istituto operante di diritto comune; anche se l’art.2 ci ricorda che le definizioni valgono per il solo testo in esame, escludendo la possibilità di ricavarne una definizione di portata generale. Gli articoli successivi si preoccupano di esaminare le possibili metamorfosi che una società partecipata potrebbe avere. Un codice molto più attento alla concreta estensione di questo istituto. Vengono individuate, quasi tassativamente, le ipotesi in cui una P.A. possa assumere o mantenere una partecipazione societaria, ed i casi in cui sia obbligata a dismettere una partecipazione.
Particolare attenzione viene rivolta anche alla governance.Maggiori controlli sulla gestione fanno da contrappeso ad una libertà di erogazione di servizi, prima impensabile. Un punto fermo viene messo sul rapporto tra competenze degli organi della P.A. e l’esercizio dei diritti societari.
Nel nuovo testo c’è maggiore attenzione al momento genetico dell’assunzione della partecipazione. Vi è una disciplina rigorosa riguardo il personale delle società. Se questi aspetti vengono irrigiditi, d’altro canto si amplia la possibilità di avere contemporaneamente più attività, anche tra loro eterogenee
Altra innovazione di spicco è l’importanza che viene data al personale delle società partecipate, ed alla loro prospettiva economico-finanziaria. Un Testo più dinamico e realistico che, attento alle problematiche del secolo, disciplina un procedimento relativo alla crisi d’impresa, forse, meno impulsivo e dannoso per i singoli soggetti.
Vengono sfondati i muri costruiti dalle precedenti disposizioni. Il superamento delle limitazioni riguardo la possibilità di costituire e mantenere società partecipate e quelle intorno le c.d. società strumentali, rende l’istituto più dinamico e vicino la disciplina del diritto comune. L’art . 4 stabilizza i due perni della disciplina. In primis assicura che l’oggetto esclusivo delle società strumentali , non deve essere inteso come unico, ma deve poter garantire la sussistenza di più attività, anche eterogenee. Successivamente, dedicandosi alle società in house e conformandosi alla direttiva comunitaria , permette loro di svolgere servizi anche per terzi.
Le innovazioni introdotte dal legislatore seguono una linea ben definita: coordinare il regime particolare delle società partecipate con il diritto comune. Un’opera di semplificazione delle procedure particolari ben vista dagli operatori del settore; i quali, grazie alle deroghe delle previsioni del Codice Civile ipotizzate dal legislatore, si muovono più agevolmente nel settore. Le deroghe vengono inquadrate soprattutto per una più semplice delineazione dell’andamento finanziario delle società partecipate.
Per quanto riguarda la sottoposizione alla responsabilità gestoria, è necessario un piccolo memorandum. Tale responsabilità è conosciuta dalla Corte dei conti e si collega alle possibili forme di controllo che quest’ultima esercita sulle società partecipate. Le società partecipate dallo Stato sono sottoposte al controllo della corte dei conti anche ex art. 100 Cost.co.3. La Corte controlla gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello stato, quelli che si finanziano con imposte che essi stessi possono imporre, le società nate dalla mutazione degli enti pubblici. Essa, inoltre, dirigendo il suo operato verso il benessere statale, verifica che le ingenti quote di servizi pubblici vengano gestite seguendo criteri di efficienza ed economicità. Ogni singola quota deve esser mossa per averne un’utilità pubblica.
Tenuto conto delle innovazioni e degli ambiti che colpiscono, il T.U. presenta dei termini per l’adeguamento delle società partecipate alla nuova impostazione. Termine ultimo è il 23 Marzo 2017, data entro cui si decideranno i piani di razionalizzazione che indicheranno la chiusura o la privatizzazione delle società non in regola. Ad una prima lettura questo nuovo T.U. sembra meglio armonizzarsi con gli altri atti normativi disciplinanti la materia. La sequenza logica e la struttura generale di questo testo dovrebbe servire a semplificare i procedimenti. I servizi dovrebbero esser erogati con maggiore funzionalità rispondendo alle esigenze della collettività.
A priori non si possono azzardare previsioni sul risultato del nuovo T.U. L’ utilizzo e la parola degli operatori del settore ci sveleranno se il legislatore, questa volta, sia riuscito nel suo intento: semplificazione e flessibilità delle procedure. Oggi la materia delle società partecipate sta vivendo un periodo di stasi in cui vecchio e nuovo si guardano senza toccarsi, dirigendosi parallelamente verso una razionalizzazione critica. Il settore sembra essere arrivato ad un punto di svolta. Spicconati i muri di restrizioni, inaspriti i controlli; si sente pronto ad aprire la porta a quanti, senza eludere il controllo di gestione, vogliano evitare sprechi e conduzioni acritiche produttrici di fallimenti abissali, per ridare nuova vita a questo istituto. Il nuovo anno ci porterà i primi risultati, per ora possiamo solo aspettare.
Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano.
Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso.
La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza.
Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.