Società investigative: idoneità degli accertamenti ai fini del licenziamento
Recenti pronunce hanno riportato in auge un tema lungamente dibattuto nell’ambito dell’accertamento delle condotte poste in essere dal datore di lavoro al fine di giustificare il licenziamento del dipendente. Nel corso del tempo e con la diffusione delle società investigative su tutto il territorio nazionale, è sorto, in sede giurisprudenziale, il problema di capire quale fosse il limite all’utilizzo di siffatti strumenti da parte del datore di lavoro nell’ambito degli accertamenti sulla reale condotta del lavoratore, specie durante il periodo di malattia.
Il Tribunale di Novara con una recente pronuncia ha riconosciuto da ultimo come legittimo il ricorso a istituti investigativi per accertare che il dipendente in malattia non utilizzi i permessi a lui riconosciuti, al fine di espletare mansioni differenti.
Il lavoratore, vedendosi destinatario di un provvedimento di licenziamento per giusta causa, aveva adito al Tribunale de qua. La società giustificava la scelta di licenziare il dipendente alla luce di un accertamento che lo aveva visto protagonista e che lo ritraeva nello svolgimento di attività pesanti incompatibili con la patologia e inidonee a garantirgli un pronto recupero.
Le modalità con cui la società era venuta a conoscenza di tali informazioni avevano spinto il lavoratore a impugnare il licenziamento. Nel caso di specie,infatti, il datore di lavoro si era servito di una società di investigazione.
Pertanto, la rilevanza della pronuncia in esame si rinvede proprio nel riconoscimento dell’idoneità di tali strumenti investigativi.
Le motivazioni di diritto poste a fondamento della sentenza in esame sono diverse:
- Si riconosce in capo al datore di lavoro la facoltà di procedere ad accertamenti che dimostrano l’insussistenza della malattia o, comunque, l’inidoneità a costituire motivo di assenza. Ne consegue che le prove ottenute dalla società sono legittime e, pertanto, utilizzabili.
- L’ordinamento italiano si fonda sul principio del libero convincimento del giudice per cui quest’ultimo può fondare la sua decisione su qualsiasi prova presente negli atti purchè sia precisa, grave e concordante.
- nel caso di specie la scelta di utilizzare permessi per malattia al fine di svolgere mansioni interrompe il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
- Il divieto di svolgere mansioni in malattia si manifesta solo rispetto a quelle ipotesi che manifestano chiaramente l’inesistenza della patologia vantata o chiaramente idonea a pregiudicare il suo decorso.
La pronuncia testè esaminata non risulta essere frutto di un modus cogitandi isolato all’interno del panorama giurispruenziale.
Con la sentenza n. 18507 del 2016 la Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso ed affermato quanto già ribadito dalla Corte di Appello di Caltanissetta, ritenendo legittimo ..” il ricorso, da parte del datare di lavoro, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie, che ritraevano il lavoratore mentre, durante il periodo di malattia, eseguiva lavori sul tetto della propria abitazione..[..]”.
La Corte, richiamando in punta di diritto l’art. 5 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), ha ribadito come il divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulle infermità e sugli infortuni dei propri dipendenti al di fuori dei servizi ispettivi resi dalle competenti strutture legate agli istituti previdenziali, non osta alla possibilità dello stesso di fruire di servizi investigativi al fine di accertare la condotta del prestatore di lavoro incompatibile con l’assenza giustificata dalla malattia.
Riferimenti
- Articolo 5 legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) – Rubr. “Accertamenti sanitari”
- Corte di Cassazione , Sez. Lavoro, sent. n 18507 del 21 settembre 2016
Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode.
Ha vissuto un’ esperienza di studio all’estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.