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Solo l’imprenditore risponde del reato di gestione illecita dei rifiuti?

Con la sentenza n. 2575 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti non è necessario il requisito dell’“imprenditorialità”, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta.

La pronuncia citata prende le mosse dall’art. 256 del D.Lgs 152/2006[1], il quale punisce “chiunque” effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (sull’argomento, si veda la cospicua mole di articoli presenti su Ius in Itinere).

Il ricorrente, impugnando la pronuncia della Corte d’Appello, lamentava vizi inerenti la motivazione, in relazione all’occasionalità della condotta. In particolar modo, secondo quest’ultimo, con il termine “attività” il Legislatore ha voluto intendere, quale condotte costituenti il reato in questione, solo quelle ipotesi caratterizzate da una degna organizzazione connotata da profili analoghi a quelli richiesti per l’imprenditore ex art. 2082 del Codice Civile [2]. Invero, secondo tale tesi, “l’art. 256 del d. Igs. 152/2006 descrive un reato proprio nonostante la norma utilizzi, impropriamente, il termine “chiunque”. Di conseguenza, il privato che abbandona in modo incontrollato rifiuti, o che a tal fine trasporti i rifiuti occasionalmente risponderà del solo illecito amministrativo ai sensi dell’art. 255, d. Igs. 152/2006”.

Dichiarando inammissibile il ricorso, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.

Richiamando cospicua giurisprudenza e allineandosi ad un orientamento consolidato[3], la Suprema Corte ha valorizzato l’elemento organizzativo della condotta contestata, rilevandone gli elementi essenziali rispetto alla fattispecie in oggetto. In particolar modo, nel caso in giudizio, il ricorrente aveva intrapreso un’attività di trasporto di rifiuti destinata a durare nel tempo, e quindi, non svolta in modo occasionale. Inoltre aveva preso in prestito, per lo scopo, un motocarro e traeva profitto dal conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta di materiale ferroso. Ribadendo che: “Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario[4]”. La Suprema Corte ha altresì affermato che “la non occasionalità della condotta, inoltre, può essere desunta anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito[5]”.

Sulla base dei requisiti sopra delineati, pertanto, la Cassazione ha affermato che: “il pronome indefinito “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d. Igs. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta”.

In tale maniera, la Corte definisce gli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie, quali:

  1. il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione;
  2. la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti;
  3. la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta;
  4. il tipo stesso del rifiuto.

 

 

[1] Il testo dell’articolo citato prevede che: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

3.Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  1. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

  2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

  3. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

  4. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

  5. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

[2] Il Codice Civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

[3] Si veda in tal senso Cass., Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014.

[4] Cfr Cass., Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016.

[5] Cfr. Cass. Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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