venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & ComplianceLabourdì

Somministrazione di manodopera: le recenti innovazioni

La somministrazione di manodopera un tempo era rigorosamente vietata. Il legislatore considerava illecito il comportamento del datore di lavoro che decideva di assumere un lavoratore per poi far sì che lo stesso eseguisse la propria prestazione lavorativa presso un differente datore di lavoro. A tal proposito la legge Biagi, per evitare il rischio di un uso illegale della somministrazione, aveva previsto una specifica fattispecie di reato.

Il Jobs Act, tuttavia, lo aveva abolito, a causa anche della scarsa incidenza in termini numerici di questa fattispecie criminosa.

Tuttavia,con l’entrata in vigore del cd.”decreto dignità”, a partire dal 12 agosto 2018, la somministrazione fraudolenta è tornata in vigore.

Secondo l’attuale quadro normativo pertanto, si configura la fattispecie di reato de quo quando la somministrazione di  lavoro  è posta  in  essere  con  la  specifica  finalità  di  aggirare le norme inderogabili  di  legge  o  di  contratto  collettivo  applicate   al lavoratore.

Ne consegue che per il configurarsi della somministrazione fraudolenta il fine dell’assunzione o dell’utilizzo del dipendente deve essere esclusivamente quello di raggirarele leggi che tutelano il lavoratore.

Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in tema di reato configurante somministrazione fraudolenta, cercando di individuare quale siano le ipotesi in cui si manifestano concretamente le violazioni di legge.

In particolare, secondo l’ispettorato, l’ intento fraudolento è riscontrabile nei seguenti casi:

i) appalti illeciti che confluiscono in una mera somministrazione di manodopera da parte dell’appaltatore in favore del committente. In tal caso l’intento fraudolento posto a base dell’appalto è considerato dall’Ispettorato “elemento sintomatico” del reato in oggetto, se accompagnata da altri elementi – come, ad esempio, l’effettivo risparmio sul costo del lavoro ottenuto dal committente;

ii) la scelta del datore di lavoro di licenziare un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un’agenzia di somministrazione. In tale circostanza è però necessario fornire un analitica prova della finalità fraudolenta della somministrazione;

iii) distacchi transazionali “non autentici” in violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 136/2016; si tratta di quei casi in cui le imprese italiane utilizzano – tramite distacchi di personale non genuini – forza lavoro proveniente dall’estero per eludere l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento italiano o del contratto collettivo applicabile.

Nella prassi, infatti, molto spesso il datore di lavoro che vuole continuare a usufruire della forza lavoro di un dipendete cui è scaduto il contratto a tempo determinato senza rinnovare il rapporto di lavoro, sceglie di “somministrare” quel dipendente ad un altro datore di lavoro.

Laddove venga a configurarsi la fattispecie in esame, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti

  • con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione effettuato (art. 38bis d.lgs. n. 81/2015);
  • con  le sanzioni amministrative previste dall’art. 18 d.lgs. n. 276/2003.

A ciò si aggiunga che l’Ispettorato del Lavoro sarà tenuto a adottare, nei confronti degli autori del reato una “prescrizione obbligatoria” con cui, oltre ad ordinare l’immediata cessazione della condotta illecita, intimerà all’utilizzatore l’assunzione dei lavoratori impiegati.

  • Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 cd “Jobs Act”
  • Legge n.96/2018 cd. “decreto dignità” (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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