venerdì, Marzo 29, 2024
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Sotto i 40.000 nessuna pietà: in caso di affidamento diretto non sussiste il diritto dell’impresa ad essere interpellata

Prosegue l’inversione del trend in materia di affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, avviata con il c.d. “correttivo” al Codice Appalti, di cui al D.Lgs. 56/2017.

Se infatti il precedente testo del Codice codice dei contratti pubblici prevedeva, all’art. 36 comma 2 lett. a), che l’affidamento di lavori, servizi e forniture avviene, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”, l’odierna versione alleggerisce il carico per le Stazioni Appaltanti prevedendo che le stesse procedono tramite: “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.

Nonostante ciò, le PP. AA. e la giurisprudenza si sono mostrate in un primo tempo restie ad applicare pienamente tale disposizione, anche a causa del “clima di terrore” che si era formato intorno a tali procedure.

Sull’argomento, la stessa redazione di Ius in Itinere ha redatto numerosi contributi, tentando di fornire le chiavi di lettura adeguate al lettore[1].

Oggi tale paura sembra essere definitivamente scomparsa, tant’è che il Tar Molise, con sentenza n. 533 del 2018 ha addirittura affermato che “in caso di importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione“.

La vicenda trae origine da una procedura di gara semplificata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 indetta da un Comune e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare le attività inerenti ai servizi di igiene urbana.

In tale contesto un altro operatore – sull’assunto di rivestire un ruolo di rilievo nel precipuo comparto dei servizi in questione –  contestava il mancato invito e lamentava il mancato espletamento di una regolare gara di appalto aperta, in contrasto coi principi del favor partecipationis, della libera concorrenza, dell’economicità e della trasparenza.

Respingendo il ricorso, il Tar Molise ha ripreso i recenti orientamenti in materia[2], precisando che: “Il nuovo Codice degli appalti (declinato nel D.Lgs. n. 50/2016) ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate “semplificate”, in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali relative, in particolare, alla fattispecie delle acquisizioni in economia, fattispecie ormai totalmente espunte dall’ordinamento giuridico degli appalti. Tra le procedure negoziate “semplificate”, evidentemente, particolare rilievo riveste l’affidamento nell’ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture, soprattutto perché non può essere revocato in dubbio che il nuovo Codice muta sostanzialmente la dinamica degli affidamenti diretti rimessi in passato alla species dell’affidamento diretto delle acquisizioni in economia ovvero a limitati casi di procedura negoziata già disciplinati dall’articolo 57 del previgente Codice (oggi ribaditi e meglio specificati dall’articolo 63 dell’attuale Codice)”.

Nonostante i dubbi sollevati pertanto dall’Anac con le Linee-guida n. 4 del 7 aprile 2018 sugli appalti sotto la soglia comunitaria[3], appare pacifico che, sebbene l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016[4] e del principio di rotazione, la procedura seguita dal Comune appare coerente con il dettato di legge. È pertanto evidente che l’affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai suddetti principi, potendo trovare libera applicazione nei casi previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

 

 

[1] Si veda, ad esempio, F. CIOTTA. Negli appalti “sotto soglia” è obbligatorio non invitare il gestore uscente, in www.iusinitinere.it. 13 aprile 2018.

[2] Cfr in tal senso Cons. Stato V, 3.4.2018 n. 2079; T.a.r. Toscana Firenze I, 2.1.2018 n. 17.

[3] Il testo dell’ANAC riporta inoltre specifiche indicazioni relative alle modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti; sui casi di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse e in generale, sull’attuazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica nelle situazioni di pregressi affidamenti.

[4] Quali sono i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ben noti al lettore.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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