venerdì, Aprile 19, 2024
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“Sotto il vestito… niente”: la tutela della dignità della donna nel Fashion Law

“Sotto il vestito… niente”: la tutela della dignità della donna nel Fashion Law

a cura di Alessia Carbonara

“Che cos’è una modella? Un corpo, un volto, un po’ di trucco, un bel vestito… e sotto il vestito? Sotto il vestito… niente” [1]. Marco Parma [2] e Carlo Vanzina avevano visto giusto già negli anni ‘80.  Oggi, più che mai, le molestie sul posto di lavoro sono all’ordine del giorno. Questo vale in ogni settore, e ancora di più in quello della moda, dove l’esteriorità conta più di ogni altra cosa. Ed è proprio in quel mondo, nell’immaginario collettivo così patinato e attento alle esigenze femminili, che la dignità della donna rischia di essere violata in maniera sempre più decisa. Lo svilimento del ruolo femminile, che spesso ha condotto anche ad una oggettivizione del corpo della donna, comincia a non passare più inosservato. L’affermazione della propria posizione e la tutela della dignità hanno per il gentil sesso delle radici profonde, da ricondurre probabilmente alle lotte per l’uguaglianza di genere, risalenti al secolo scorso; ma è solo nell’ultimo periodo che queste “battaglie” hanno cominciato a calcare anche le passerelle dell’haute couture. Le sfilate hanno sempre visto una spettacolarizzazione del corpo della donna[3] e, ugualmente, le campagne pubblicitarie; tuttavia oggi qualcosa sta cambiando: di sicuro ci si rende conto che anche le immagini possono contribuire a creare un clima culturale che incita alla violenza [4]. Seguendo questa linea di pensiero, nel nostro Paese, il Comitato di Controllo del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha condannato numerose pubblicità; un esempio tra tutti fu l’emanazione di un’ingiunzione di desistenza in relazione ad una campagna pubblicitaria del marchio Dolce e Gabbana. Tale pubblicità vedeva una donna tenuta per i polsi, circondata da uomini e il Comitato la ritenne inopportuna “in quanto la figura femminile è rappresentata in modo svilente, quale mero oggetto della prevaricazione maschile […]. L’immagine, pur non riportando espliciti riferimenti alla violenza fisica, evoca […] la rappresentazione di un sopruso o l’idea della sopraffazione nei confronti della donna stessa” [5].

Se da una parte qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione, dall’altra le condotte lesive aumentano e diventano sempre più camaleontiche.  La lesione della dignità non avviene esclusivamente durante uno shooting fotografico o una sfilata, ma è riscontrabile anche in un atteggiamento molesto, soprattutto se esso è radicato nel più antico e profondo maschilismo e, nell’ambiente dell’alta moda, tale modus operandi è particolarmente frequente e difficilmente dimostrabile.  Lentamente ci si rende conto che il momento più cupo, non è quello immortalato dall’obbiettivo di una macchina fotografica, non è quello che vediamo su uno schermo, ma è ciò che si cela dietro le quinte; è ciò che ha inizio prima di andare in scena, e prosegue, quando lo spettacolo finisce e il sipario si richiude.  Quello che fino a qualche anno fa non potevamo immaginare, è proprio ciò che si nascondeva dietro a quelle gambe chilometriche, dietro a quei catwalking esagerati, dietro a quelle pose da copertina. E ciò che stiamo scoprendo, è molto lontano dall’essere definito “perfetto”.

Angeli all’inferno: le nuove ombre sul marchio “Victoria’s Secret”

La realtà oltre ogni immaginazione ci viene offerta dal brand americano “Victoria’s secret”, già finito qualche anno fa al centro di un polverone mediatico a causa dei rapporti, divenuti pubblici, tra Leslie Wexner, fondatore e presidente di L. Brands (casa madre del marchio Victoria’s Secret) e Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni che, per un certo periodo, pare si spacciasse come reclutatore di modelle per il brand di lingerie.

Il marchio americano è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di presunte molestie, atti di bullismo e una misoginia accettata come se fosse normale nei confronti di modelle e dipendenti: “What was most alarming to me, as someone who was always raised as an indipendent woman, was just how ingrained this behavior was, […] it was almost like brainwashing. And anyone who tried to do anything about it wasn’t just ignored. They were punished” [6]ha affermato Casey Crowe Taylor, un’ex dipendente di Victoria’s Secret. I riflettori si sono nuovamente accesi sul brand proprio grazie all’ articolo del New York Times, che ha raccontato come gli angeli di Victoria’s Secret venissero ricattati da Edward Razek, per decenni uno dei massimi dirigenti dell’azienda; egli, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, aveva degli atteggiamenti del tutto inopportuni nei confronti delle modelle che, se non avessero acconsentito alle avances, non sarebbero più state scelte per le sfilate di moda. Inoltre, le modelle venivano invitate a feste esclusive nelle quali apparivano più come escort di lusso che come indossatrici. Pare, addirittura, che Razek, durante un pranzo a buffet su un set fotografico, avesse ordinato ad una dipendente, davanti a tutti gli invitati, di lasciare la pasta e il pane che aveva preso, rimproverandola per il suo peso. La donna corse in bagno a piangere e successivamente si lamentò con l’ufficio delle Risorse Umane, ma non venne preso alcun provvedimento. Chiunque avesse lavorato per Victoria’s Secret, raccontava che la regola di Razek era: “I am the holder of the power. I can make you or break you”[7]e, inoltre, che egli non era attento alle esigenze delle donne e al cambiamento dei canoni estetici, ma solo agli stereotipi offerti dalle più scontate fantasie maschili. Il dirigente non accettava che “bellezza” potesse essere sinonimo di “diversità”; egli infatti dichiarò, in un’intervista a Vogue, che nessuno avesse interesse a veder sfilare modelle plus – size o transgender e che lui non le avrebbe mai inserite nelle proprie sfilate, poiché lo show deve essere una fantasia [8]. Alla luce di tutto ciò, John Giarratano, azionista di L. Brands, ha chiesto all’azienda di consultare i libri contabili della società, richiesta del tutto usuale per chi detiene delle quote in un’impresa [9]. Il reale scopo di Giarratano era quello di trovare documenti interni che si riferissero ad accordi di non divulgazione riguardanti molestie sessuali e discriminazioni sul posto di lavoro o qualsiasi e-mail o comunicazione utile a dimostrare che la casa madre, il fondatore e il consiglio di amministrazione fossero a conoscenza della radicata misoginia dell’azienda e che accettassero passivamente il comportamento di Razek. Inizialmente L. Brands ha acconsentito ma, con la scusa della pandemia di COVID – 19, non ha fornito alcun documento e così l’azionista si è rivolto al Tribunale, intentando una causa [10], con la quale spera di costringere l’azienda a fornire i documenti richiesti. Solo il tempo ci potrà dire come sono andate realmente le cose.

La tutela giuridica della dignità della donna

Negli ultimi anni anche il legislatore ha prestato grande attenzione alla tutela della dignità della donna, sia a livello nazionale che internazionale. Nel 1979 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna [11], il cui articolo 5 alla lettera a) recita che gli Stati Parti prendono ogni misura adeguata per “modificare i modelli socio – culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne”. In Europa è stata invece predisposta una “Strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini” (2001 – 2005), avente come scopo quello di “definire un quadro d’azione che consenta l’integrazione della questione della parità di opportunità in tutte le attività comunitarie in maniera che queste possano contribuire a raggiungere l’obiettivo della soppressione delle disuguaglianze promuovendo la parità tra donne e uomini” [12], seguita da una seconda Strategia (2010 – 2015), volta “a migliorare la posizione delle donne nel mercato del lavoro, nella società e nelle posizioni decisionali, tanto nell’Unione europea quanto nel resto del mondo” [13]. Sempre in ambito europeo, è degna di nota la “Carta per le donne”, che promuove la parità fra uomini e donne e nella quale si sottolinea “il rispetto della dignità e dell’integrità delle donne, ma anche la fine della violenza basata sul genere[14]. L’Unione Europea si è, inoltre, resa conto della problematicità del ruolo della donna nei media, la dignità della quale spesso, ancora oggi, è a rischio, come si è potuto constatare attraverso i fatti relativi al brand Victoria’s Secret. L’Unione ha quindi promosso alcune iniziative, tra cui la Direttiva 2010/13/UE riguardante la fornitura di servizi di media audiovisivi, la cui lettera c) dell’articolo 9 stabilisce che “le comunicazioni commerciali audiovisive: i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana; ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”. Sulla protezione della dignità della donna si è espresso anche il Codice di Autodisciplina in materia di pubblicità e marketing della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che all’articolo 4 ricorda che “Marketing communications should respect human dignity and should not incite or condone any form of discrimination […]”; tale principio è stato ripreso dai Codici di Autodisciplina di molti Paesi europei. In Italia l’organismo che regolamenta la comunicazione commerciale è l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria che, all’articolo 10 del proprio Codice prescrive che “La comunicazione commerciale […] deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere”.

Per ciò che riguarda il nostro Paese, è necessario ricordare che la dignità in Italia non solo è tutelata ma è anche un valore costituzionalmente garantito, grazie all’articolo 3 della Costituzione, il quale recita che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali […]”. Resta da analizzare la posizione presa dai social media: anche essi raccomandano il rispetto della dignità; tra gli “Standard della community” di Facebook, ad esempio, si avvisa che la libertà d’espressione verrà limitata per tutelare il valore della dignità [15] . Pur avendo citato solo alcune tra le iniziative a tutela della dignità della donna, è facilmente intuibile che la questione sia stata ampiamente trattata, nonostante rimanga uno degli argomenti più complessi dell’epoca contemporanea. Il tema della dignità della donna, e nello specifico l’utilizzo del corpo femminile per fini pubblicitari e commerciali, è stato affrontato anche dalla dottrina, la quale si è chiesta se l’impiego siffatto rappresenti una forma di soggezione della donna oppure se, al contrario, possa essere considerato una forma di emancipazione per il gentil sesso.

Tale quesito ha evidenziato due posizioni contrastanti.

Una prima corrente[16] ritiene che l’uso da parte della donna del proprio corpo, per fini professionali nel settore della moda o della pubblicità, costituisca uno dei percorsi di autonomizzazione della donna stessa, la quale può così utilizzare in modo indipendente le proprie virtù. In questa prospettiva la mercificazione del corpo della donna non costituirebbe svilimento della dignità. Secondo un opposto orientamento [17], in un contesto quale quello della moda o dei media, l’assoggettamento della figura femminile all’approvazione del pubblico maschile, porterebbe ad una deminutio della dignità femminile, perché costituirebbe una sorta di sottomissione da parte della donna. A prescindere da quale filone si voglia seguire, è necessario tener presente che, quella descritta dalla dottrina, è una donna che liberamente decide di utilizzare il proprio corpo per fini professionali, fattispecie completamente differente rispetto al caso delle modelle e delle dipendenti di Victoria’s Secret, spesso costrette ad assumere determinati comportamenti per non perdere il posto di lavoro o la notorietà e a volte vessate psicologicamente dai vertici di una società tanto prestigiosa quanto misogina. Possiamo concludere auspicando che le lesioni della dignità delle donne, in una società attenta e moderna come quella in cui viviamo, diminuiscano progressivamente e che il legislatore possa sanzionarle con modalità sempre più efficaci, al fine di sradicare definitivamente l’antica forma mentis propensa alla misoginia e al maschilismo, tipica delle società patriarcali.

E allora è il caso di dirlo: “Sotto il vestito… una donna”.           

 

[1] Frase tratta dal film “Sotto il vestito niente”, di Carlo Vanzina, 1985.

[2] L’autore del romanzo da cui è tratto il film di Carlo Vanzina.

[3] Liparuli, Un abito che non sempre protegge: la figura della modella nel mondo del Fashion, Ius in Itinere disponibile su https://www.iusinitinere.it/un-abito-che-non-sempre-protegge-la-figura-della-modella-nel-mondo-del-fashion-27507

[4] V. Jacometti, B. Pozzo, “Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda”, Giuffrè Editore, 2016, p. 370.

[5] Ingiunzione del Comitato di Controllo 29/2007.

[6] S. Maheshwari, K. Rosman, J. Silver – Greenberg, J. B. Stewart, “Angels in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret”, in The New York Times, 1 febbraio 2020, disponibile su https://www.nytimes.com/2020/02/01/business/victorias-secret-razek-harassment.html .

[7] V. nota 5.

[8] “I don’t think we can be all things to all customers. It is a specialty business; it isn’t a department store. […] So it’s like, why don’t you do 50? Why don’t you do 60? Why don’t you do 24? It’s like, why doesn’t your show do this? Shouldn’t you have transsexuals in the show? No. No, I don’t think we should. Well, why not? Because the show is a fantasy”. N. Phelp s, “We’re Nobody’s Third Love, We’re Their First Love—The Architects of the Victoria’s Secret Fashion Show Are Still Banking on Bombshells”, in Vogue, 8 novembre 2018, disponibile su: https://www.vogue.com/article/victorias-secret-ed-razek-monica-mitro-interview .

[9] TFL, “Victoria’s Secret Toxic Culture of Sexual Harassment At Center of New Lawsuit Against Parent Company L. Brands”, 10 giugno 2020, disponibile su: https://www.thefashionlaw.com/victorias-secrets-toxic-culture-of-sexual-harassment-at-center-of-new-lawsuit-against-parent-company-l-brands/ .

[10] Il caso è: John Giarratano v. L. Brands Inc., 2020 – 0437 (Del. Chancery).

[11]Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women – CEDAW”, consultabile su: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx .

[12] Bruxelles, 7 giugno 2000, COM (2000) 335 def.

[13] Bruxelles, 21 settembre 2010, COM (2010) 491 def.

[14] Bruxelles, 5 marzo 2010, COM (2010) 78 def.

[15] Dignità: crediamo che tutte le persone abbiano pari dignità e diritti. Ci aspettiamo che le persone rispettino la dignità altrui e non minaccino o denigrino gli altri” in Standard della community di Facebook: https://it-it.facebook.com/communitystandards/ .

[16] E. Poddighe, “Comunicazione e dignità della donna – Uno studio di genere”, RomaTrE – Press, 2018, pp. 81 – 82.

[17] R. Grill, “From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation of Women’s Bodies in the Media” in Feminist Media Studies, vol 3, n. 1, 2003, p. 100.

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