giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Sottrazione del telefono cellulare al partner: furto o rapina?

Nel secolo dei social media anche le fattispecie delittuose trovano nuove configurazioni, nuove casistiche.

Nella fattispecie si pensi al furto o alla rapina che vengono ricondotti per prassi a quei casi in cui un malavitoso sottrae, con violenza o meno, un bene materiale ad altra persona, di solito non di sua conoscenza o per lo meno non a lui affine, parente o addirittura suo/a partner; se si pensa a questo tipo di reato, la casistica che ci si immagina e giù di lì sempre questa.  Oggigiorno l’avvento dei telefoni e l’uragano dei social media ha invaso la popolazione come un vortice di notizie, scambi di like, di messaggini, di videochiamate, generando rapporti interpersonali spesso malati che sfociano, talvolta persino, in raptus di violenza o di invadenza nella sfera giuridica altrui, andandosi poi ad incanalare ognuna in una forma di reato classificata e regolamentata da una norma del codice penale o civile.

Nel 2014 – è cronaca giudiziaria – una donna veniva privata del suo dispositivo dall’ex compagno che «buttando all’aria alcune suppellettili, minacciandola di morte e ferendola a un braccio con delle forbici» – di qui la configurazione del reato di violenza fisica e psicologica – le sottraeva anche la borsa personale contenente il suo telefono cellulare.

Che tipo di fattispecie viene a configurarsi, un’ipotesi di furto, di rapina, o semplicemente un raptus di gelosia?

Bisogna preventivamente qualificare correttamente i due reati summenzionati: quella di furto e quella di rapina, entrambi disposti dal legislatore nel Titolo XIII “Dei Delitti contro il patrimonio”.

Per quel che concerne il furto, è regolato dall’art. 624  c.p. e mira a tutelare quale bene giuridico – concetto ampiamente esteso anche grazie ad una pronuncia della Cassazione del 2013[1] – “non solo la proprietà o i diritti reali personali o di godimento, ma anche il possesso, inteso come relazione di fatto, che non richiede la diritta fisica disponibilità ma si configura anche in assenza di un titolo giuridico”. Dal dato letterale del testo si desume icto oculi che oggetto del reato sono le cose mobili suscettibili di valutazione economica, tanto è vero che si ricomprende anche il furto di energia elettrica.

Per ciò che concerne invece l’elemento soggettivo di tale reato, si può asserire che questo è tipicamente un reato a dolo specifico, quindi il comportamento del soggetto agente è mosso da una voluntas, consapevolmente orientata alla sottrazione di un bene appartenente alla sfera giuridica altrui, cui si accompagna la volontà, ancora, di trarne da questo profitto.

Sotto figura aggravata del furto è certamente quella prevista dal successivo art. 624-bis, che punisce chi sottrae la cosa, ma in un determinato luogo che può essere identificato come edificio in cui il soggetto passivo detiene dimora (co 1); ed al co 2 chi invece si impossessa della cosa, strappandola al proprietario.

L’elemento che distingue la fattispecie in esame e la rapina risiede nel fatto che per il primo reato, la condotta di violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre la seconda fattispecie quando “la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tre il possessore e la cosa sottratta[2]”.

Per quanto invece riguarda la rapina ex art. 628 c.p., l’oggetto della fattispecie è la sottrazione del bene ad una persona altra ma con violenza o minaccia con lo scopo, così come avviene per il furto, di trarne un profitto ingiusto.

Ritornando al caso analizzato in apertura, la Cassazione ha chiarito che “il fine del profitto non deve individuarsi esclusivamente nella volontà di trarre una utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta, l’uomo ha sì agito per gelosia nei confronti della donna” e ha “preso la sua borsa per visionare i messaggi e le conversazioni, ma egli in seguito, ha restituito la borsa ma non il cellulare dimostrando di voler trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale dall’uso del telefono”.

Egli quindi prima sottraeva per gelosia una borsa contenente il telefonino della sua compagna, col chiaro obiettivo di visionare l’elenco delle chiamate ed i messaggi, poi restituiva alla donna solo la borsa, tenendo per sé il cellulare. Quest’ultimo comportamento è sufficiente, secondo i Giudici, per ritenere l’uomo colpevole del reato di furto[3]. Di contro la giurisprudenza precedente, 1986[4]e 2010[5] asseriva che “nell’ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l’esaurimento dell’azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima dell’attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra quest’ultima e l’impossessamento, nel senso che il secondo sia conseguenza della prima”. Invece in questo caso la Cassazione si è espressa condannato il compagno per furto.

La Corte nelle motivazioni di una precedente sentenza, disciplinante un caso simile,  statuiva che “sottraendo al legittimo proprietario il telefono, al solo fine di prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa avesse ricevuto da altro soggetto è commettere una rapina violando inoltre il diritto alla riservatezza, in quanto tale atteggiamento incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane”; inoltre continuava la Corte“l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione”.

Si può quindi concludere ponendosi una domanda: veramente un soggetto può invadere la sfera giuridica altrui violando la privacy così come l’autodeterminazione di un altro individuo, impossessandosi di una cosa altrui, e ritenere lecita la propria condotta?

La Cassazione sul tema è ormai sempre più consolidata nel reprimere duramente e penalmente questo tipo di condotte frutto di un imbrutimento generazionale.

 

[1]Cass. Sez. Unite 40354/2013

[2]Cass. Pen., 02 aprile 2014, n. 17348

[3]Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 5467/2019,

[4]Cass. Pen., 23 novembre 1986, n. 9594

[5]Cass. Pen., 05 marzo 2010, n. 12353

[6]Cass. Pen. sez. II, 27 maggio 2016, n.24297

Fonte immagine: pixabay.com

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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