giovedì, Marzo 28, 2024
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Sovraindebitamento: esdebitarsi con la procedura di liberazione

 

“I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi”

  • Publilio Siro

Prendiamo le mosse da questa citazione per inoltrarci con temerarietà in una materia mai così scottante come ai giorni nostri. Le conseguenze della crisi economica hanno avuto enorme riverbero nelle condizioni di vita degli individui. Nella penisola i fatti di cronaca riguardanti i suicidi a cagione del sovraindebitamento eccessivo appaiono in facciata un giorno sì e l’altro pure. Sono in costante aumento i soggetti non in grado di far fronte alla mole di debiti accumulata conseguentemente alle più disparate situazioni. Prendiamo ad esempio una piccola azienda in difficoltà, la quale decide di voler saldare regolarmente i propri dipendenti scegliendo contestualmente di non pagare alcuni tributi. Bilanciamento di principi coraggioso, si dirà. Alla luce di quanto descritto, sommando le sanzioni imposte dagli enti di riscossione dei tributi agli interessi elevati e all’aggio, l’esposizione debitoria della nostra piccola azienda diventa quasi incontrollabile.

Una manna dal cielo per chi versa in situazioni analoghe o quanto meno similari si è avuta con la legge 27 gennaio 2012 n.3, anche detta, emblematicamente, salva suicidi. Il proposito della legge è quello di evitare il ricorso a prestiti usurari da parte dei soggetti non fallibili in grave difficoltà economica. Mediante l’apertura di una procedura volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti grazie a un pagamento rateale concordato e altresì con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

Nel dettaglio la legge prevede tre procedure distinte:

  • Piano del consumatore;

può essere presentato da privati consumatori (per la definizione “consumatore” vedi articolo 6 comma 2 lettera b) della legge n 3/2012). Il piano consiste in una proposta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti, potendo anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio. Lo stesso è reso esecutivo da omologa del giudice con autonoma decisione la quale prescinde dal consenso dei creditori del sovra indebitato. Il giudice deve comunque escludere il sovra indebitamento per colpa e omologare il relativo ed eventuale provvedimento con una forma idonea di pubblicità.

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti;

può essere presentato da enti o imprese non fallibili. Sostanzialmente si avvicina in larga parte al piano del consumatore. La corposa differenza con quest’ultimo sta nella previsione che l’accordo deve essere accettato dai creditori che equivalgono almeno al 60% dell’esposizione debitoria complessiva. Avranno diritto di voto tutti i creditori.

  • Liquidazione dei beni;

Il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti, che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale, il quale pagherà pro quota tutti i debiti. Il debitore potrà mantenere per sé una serie di beni: i beni che, per legge, non possono essere pignorati, i crediti di carattere alimentare e di mantenimento, i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’545 C.P.C, i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti e gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

La procedura si compone, in soldoni, di due fasi:

innanzitutto l’interessato deve depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina dell’organismo di composizione della crisi (OCC). Una volta conosciuto dal depositante richiedente il nome dell’organismo, lo stesso gli si rivolgerà per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne la validazione, una relazione illustrativa che servirà per la fase successiva. Nella seconda fase, il soggetto sovra indebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede. Presenterà la propria proposta validata dall’OCC,  attraverso la predetta relazione, corredata da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice

Ricevuta la documentazione, con decreto d’urgenza (non oltre i 60 giorni dal deposito del piano)  il Giudice delegato fisserà un’udienza. Inoltre, con la ratio di evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nel medesimo decreto d’urgenza il Giudice disporrà che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovra indebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo. L’assistenza di un professionista nelle fasi procedurali non è obbligatoria, ma consigliata, e in ogni caso lasciata alla discrezionalità dell’istante.

 

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