sabato, Ottobre 5, 2024
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Stabilizzazione dei lavoratori precari: a chi spetta la giurisdizione?

Con una recente pronuncia del TAR per la Sicilia[1], è stata affrontata la questione relativa alla giurisdizione in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari.

La decisione prende le mosse dal ricorso di alcuni dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa che, dopo aver prestato lavoro per molti anni alle dipendenze della predetta in regime di precarietà – e, dunque in virtù di contratti a tempo determinato periodicamente rinnovati – agivano per ottenere il riconoscimento del lavoro svolto e la stabilizzazione mediante l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017[2].

Sollevato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, ad opera dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa costituitasi, il TAR ha affrontato la questione.

Invero, pur dando atto del duplice orientamento sussistente sul punto, il giudice amministrativo siciliano non ha ritenuto di accedere alla tesi per cui la stabilizzazione dei lavoratori precari, non configurando una procedura concorsuale, bensì una mera attività di selezione – intesa alla verifica della sussistenza di alcuni requisiti predeterminati ex lege – in cui non si estrinseca l’esercizio del potere pubblico, e rappresenterebbe un atto di gestione dell’originario rapporto di lavoro, rispetto al quale i precari vantano una posizione di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario.

Al contrario, è stato ritenuto prevalente l’indirizzo che – considerando la procedura di stabilizzazione equiparabile a quella concorsuale sul presupposto che entrambe siano finalizzate all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione – ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

A corroborare l’impostazione accolta dal TAR – di riconoscimento della giurisdizione del Giudice adito – anche la pronuncia dello scorso dicembre ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[3], per cui : “La controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”.

[1] TAR per la Sicilia, sentenza n. 1342 del 26 giugno 2018.

[2] Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

[3] Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 29915 del 13 dicembre 2017.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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