venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Stalking: il reato non si estingue mediante condotte riparatorie

Stalking è una parola che deriva dall’inglese ed è utilizzata nell’ordinamento italiano per indicare determinati comportamenti che un soggetto pone in essere verso un altro. Si tratta di atteggiamenti persecutori, che suscitano ansia, paura e possono anche compromettere il regolare svolgimento della vita di un individuo. Oggi, quotidianamente si sente sempre di più parlare di stalking, di comportamenti insistenti nei confronti di un ex partner, di un amico, di un coniuge, che se tenuti in modo persistente, possono causare un malessere psicofisico e diventare veri e propri atti persecutori.

Le condotte tipiche dello stalking  sono regolate dall’ordinamento italiano con il reato di atti persecutori, disciplinato dall’art. 612 bis del c.p. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d’ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, o ancora quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore. [1]

Di recente è stato introdotto nel codice penale l’art. 162-ter c.p., rubricato: “Estinzione del reato per condotte riparatorie”, tali condotte rientrano nel genus delle cause di esclusione della punibilità, che possono essere qualificate come fattori che sopravvengono quando il reato è già perfetto ed incidono sulla punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la protezione del bene protetto dalla norma incriminatrice. Ciò comporta l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale, pur legalmente prevista per lo specifico reato. Si considera che la nuova causa, fondata sulla realizzazione di condotte riparatorie, riguarda fattispecie di reato che realizzano soltanto un’offesa ad interessi individuali nella disponibilità del titolare del bene giuridico leso. La ragione di tale disciplina è legata all’esigenza di deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando la riduzione delle spese processuali e l’impiego di risorse umane. La scelta legislativa sembra ispirata a scopi di politica criminale diretti a produrre risultati deflativi del carico penale.

Tale disposizione ha fatto sorgere delle perplessità poiché sono esclusi dal novero dei reati estinguibili mediante riparazione integrale del danno, non solo i reati perseguibili d’ufficio, ma anche di quelli procedibili a querela irretrattabile. In sostanza, l’ambito di applicazione dell’art. 162-ter c.p. risulta eccessivamente ristretto. Questo limite rischia di minare la potenzialità innovativa della norma, con il pericolo di lasciare che il nuovo articolo sia soltanto un mero strumento conferito al giudice per fronteggiare la prepotente insistenza della volontà punitiva del querelante. Manca poi una specifica disciplina processuale per la nuova causa di estinzione del reato. [2]

Una sentenza che ha suscitato dubbi e perplessità è quella emessa dal Tribunale di Torino, la sentenza n. 1299 del 2 ottobre 2017, con la quale in base ad un’offerta di € 1.500 è stato estinto il reato di stalking per riparazione, dando così applicazione alla nuova norma. Nella sentenza, infatti, si dà atto del dissenso della persona offesa, la quale però non avendo alcun potere di veto, non ha potuto ostacolare l’operatività del beneficio. Le problematiche rilevanti nel caso di specie sono la conseguenza di una norma mal scritta che presenta vuoti di tutela quali l’assenza di criteri valutativi che permettono al giudice di stabilire la condotta riparatoria ai fini dell’estinzione. Nell’art. 162 ter c.p., invece, manca un parametro per commisurare l’adeguatezza della riparazione, in quanto il legislatore prevede che il reato si estingue quando la condotta riparatoria è positiva. C’è il rischio di automaticità tra l’adempimento della riparazione e la dichiarazione di estinzione. Inoltre il legislatore non ha previsto alcun limite all’applicazione dell’istituto, potendo l’imputato ricorrervi infinite volte. Tali vuoti normativi sono ancor più gravi se relazionati a reati che, per la loro natura presuppongono una reiterazione delle condotte. La sentenza del Tribunale di Torino ha portato il legislatore a rivalutare l’ambito di applicazione dell’art. 162 ter c.p. [3]

È necessario considerare che con questa sentenza, che ha dichiarato estinto il reato di atti persecutori a seguito di condotte riparatorie, si è aperto un acceso dibattito sull’applicabilità del neo istituto al delitto di stalking; dunque, il 17 novembre 2017 è stato convertito in legge il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria) ed è stato aggiunto il seguente comma alla norma in esame: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis”.

 

FONTI 

[1] Stalking tratto da www.wikipedia.org

[2] D.N. Cascini , Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?, Archivio penale

[3] Stalking: da oggi impossibile estinguere il reato mediante condotte riparatorie, Quotidiano giuridico. www.quotidianogiuridico.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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