giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

StartUp e StartUp innovative: il quadro normativo italiano

a cura di: Dott. Rocco Greco

Tra le tante parole di matrice anglosassone diffuse nel nostro ordinamento giuridico ed economico, in particolar modo nell’ambito societario, vi è senza dubbio il termine “Startup”.

Secondo la celebre enciclopedia Treccani la Startup è la “fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un’impresa appena costituita o di un’impresa che si è appena quotata in borsa. Il termine di derivazione anglosassone significa «partire, mettersi in moto»[1].

In realtà sono state attribuite diverse accezioni a questo termine, spesso improprie, come l’identificazione della Startup con una impresa altamente tecnologica nata dalla ricerca accademica. Tuttavia, poiché la Startup è stata oggetto di attenzione del legislatore nazionale, sarà la definizione fornita dallo stesso che utilizzeremo nel presente contributo, in particolare, quella di Startup innovativa.

Ai sensi dell’art. 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 possono considerarsi Startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano di nuova costituzione o comunque costituite da non più di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
  • abbiano la loro sede principale in Italia, in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, a patto che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscano e non abbiano distribuito utili;
  • abbiano, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non siano state costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

inoltre, l’impresa dovrà essere in possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. esser titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Come si può agevolmente appurare, costituire una Startup innovativa richiede una serie di requisiti e caratteristiche che non tutte le società possono avere. Ratio di questa limitazione trova riscontro nel trattamento particolarmente vantaggioso per le Startup innovative avente come fine favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, l’aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri.

Ma quali sono i vantaggi nel costituire una Startup innovativa?

  • Zero costi di costituzione: l’impresa potrà essere costituita gratuitamente con firma digitale;
  • Accesso a #Italyfrontiers, vetrina online delle Startup e delle PMI innovative;
  • Esonero dal pagamento del diritto camerale e di bollo;
  • Disciplina societaria particolarmente flessibile: ad esempio, una Startup innovativa costituita sotto forma di Srl potrà prevedere la presenza di quote dotate o meno di particolari diritti (quali un diritto di voto attribuito in misura non proporzionale alla partecipazione o totalmente assente); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di capitale.
  • Facilitazione al ripianamento delle perdite;
  • Le Startup e le PMI innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività;
  • Compensazione dell’IVA più facile;
  • Disciplina sul lavoro agevolata: la Startup innovativa, in deroga alla normativa vigente, può assumere personale con contratti a tempo determinato per un massimo di 48 mesi, anziché 36. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le Startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi;
  • Salari dinamici: le Startup innovative possono concordare con il personale, fatto salvo un minimo tabellare, quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. Quest’ultima potrà consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro.
  • Possibilità di pagare i dipendenti tramite partecipazione al capitale sociale (es. Stock options) e i fornitori tramite schemi di work for equity.
  • Incentivi fiscali per chi investe in Startup innovative: se l’investitore è una persona fisica, godrà di una riduzione sull’IRPEF del 19% per investimenti fino a 500.000 €, mentre se si tratta di persona giuridica godrà di una deduzione dell’IRES del 20% fino a 1,8 milioni di €. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le Startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall’imponibile Ires al 27%);
  • Equity crowdfunding: le Startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale attraverso appositi portali online autorizzati dalla Consob;
  • Accesso facilitato al fondo di garanzia PMI: la copertura del fondo di garanzia PMI viene estesa fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle Startup innovative, alle PMI innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • Carta servizi Start-up e Pmi innovative: agevolazioni che danno diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. Per le Startup innovative è inoltre prevista l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.
  • Accesso a Smart&Start Italia, un bando che consente l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili (max 1.050.000 euro) ovvero l’80% delle spese ammissibili (max 1.200.000 euro) se la Startup ha una compagine interamente costituita da giovani o donne o se tra i soci è presente un dottore di ricerca impegnato stabilmente all’estero da almeno 3 anni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico aquilano è prevista una quota di contributo a fondo perduto pari al 20%.
  • Non assoggettabilità alle norme fallimentari: le Startup innovative godono di un particolare regime normativo che permette loro di affrontare il procedimento liquidatorio in modo più agevole e veloce.

Conclusioni

Nel nostro paese, oggi si contano ben 8744 Startup innovative, perlopiù localizzate in Lombardia (2096)[2].

Tuttavia, nonostante una normativa particolarmente favorevole nel periodo di avvio, gli “startuppers” dovranno scontrarsi, una volta terminata la fase di Startup, con un sistema economico particolarmente farraginoso rispetto a quello di altri paesi sviluppati. L’Italia infatti è al 46^ posto per “facilità di far business”[3], infelice posizione raggiunta a causa della difficoltà di accesso al credito (105^ posto) peso fiscale (112^ posto) ed efficienza della giustizia nell’ottenere l’esecuzione di un contratto (108^ posto).

Vi sono quindi, come abbiamo visto, alcuni pro e contro di cui ogni aspirante imprenditore dovrà attentamente tener conto prima di sceglier se avviare un business innovativo nel nostro paese o se, come alcuni connazionali, puntare sull’estero.

[1] http://www.treccani.it/enciclopedia/startup_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)-(Enciclopedia-Italiana)

[2] http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html?slideJump=32

[3] http://www.doingbusiness.org/rankings

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