giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Stati emotivi e passionali: gelosia, rabbia, possessione, passione, amore patologico, hanno rilevanza in ambito penale?

Quotidianamente nella nostra società si vivono episodi dominati da forti stati emotivi e passionali, come la gelosia che è un sentimento di ansia e d’incertezza generata dal timore di perdere o di non riuscire a conquistare la persona amata. Secondo Freud il sentimento della gelosia non è rivolto solo alla persona che si teme di perdere, ma anche verso una terza persona, che appare come un rivale.

La gelosia quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice d’ inquietudine, non diminuisce e tanto meno esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa derivi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato delirante, tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione. (Cass. Pen. n. 37020/2006)

Occorre analizzare il motivo dei crimini passionali, le ragioni che incitano un soggetto a compiere un atto estremo. Oltre alla gelosia, si può parlare di “patologia d’amore” quando l’amore diventa ossessione e si assumono comportamenti aggressivi nei confronti della persona amata.  “Sembra prevalere una personalità di tipo bordeline con un carico di scissione, insicurezza e di rabbia irrisolta che esplode nel momento in cui viene meno il dominio, il controllo, quando si allontana il punto di riferimento, ossia la sua stessa vittima; senza di lei crollano le certezze e si è completamente persi”(Cappiello, 2001, 54).

Anche la fine di una storia d’amore può configurarsi come movente, a causa della difficoltà di elaborare la perdita e il vortice di dolore porta ad eliminare, rimuovere, la fonte del proprio malessere.

È necessario chiedersi allora, come il legislatore nel codice penale regola gli stati emotivi e passionali? Sono cause di esclusione dell’imputabilità o sono rilevati per la configurazione di un reato?

Nel codice penale l’articolo 90 recita quanto segue:

“Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”

La norma si fonda sull’esigenza di stimolare il dominio della volontà sulle proprie emozioni e passioni e mira ad evitare che possa escludersi la punibilità di qualunque delitto impulsivo, indipendentemente da uno stato morboso di mente. La norma fa riferimento a stati emotivi e passionali che si manifestano in una persona sana di mente, ritenuta idonea a controllare le  proprie reazioni e la propria affettività. Possono assumere rilevanza come cause di esclusione o di attenuazione della punibilità solo quegli stati emotivi e passionali che dipendono da una vera e propria infermità di mente.

L’art. 88 c.p. disciplina il vizio totale di mente e l’art. 89 c.p. il vizio parziale di mente, che incidendo sulla capacità di intendere e di volere rientrano tra le cause di esclusione dell’imputabilità.  Il manifestarsi di questi stati emotivi e passionali andrebbe accertato sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai dare certezza assoluta sullo stato mentale del soggetto, nel momento in cui si pone in essere il fatto. L’art. 90 c.p. riflette il duplice intento del legislatore di contenere da un lato la passione, soprattutto a favore di autori di determinati delitti e di sottolineare dall’altro, la corrispondenza tra vizio di mente e malattia mentale che escludono la punibilità. La disposizione viene identificata come una sorta di appello normativo a controllare le proprie spinte emozionali e soprattutto ad inibire impulsi antisociali.

Larga parte della dottrina ritiene questa norma di modesta utilità, auspicandone l’abrogazione : essa può infatti costituire un ostacolo al riconoscimento di stati transitori di mancanza d’imputabilità, che riguardano ipotesi in cui una condizione emotiva, in rapporto con la personalità del soggetto può assumere le caratteristiche e la valenza di un’infermità, ricadente nell’ambito dell’art. 88 c.p.

Per evitare di incorrere in fattispecie penalmente rilevanti bisogna contenere e riuscire ad avere il controllo delle proprie emozioni e passioni. In qualsiasi relazione occorre che vi sia una gelosia “costruttiva”, ma non distruttiva per se stessi, ma soprattutto per la vita degli altri.

 

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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