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Struttura ed oggetto del negozio di cessione del contratto: consenso del ceduto e distinzione dalla cessione del credito

1.Nozione 

La cessione del contratto, disciplinata dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, comporta la successione totale di un soggetto ad un altro nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite.

In particolare, un soggetto (detto cessionario) si sostituisce ad uno dei contraenti (detto cedente) nella complessa situazione giuridica che deriva dal contratto intercorrente con un altro soggetto (ceduto), subentrando nell’insieme di posizioni attive e passive, sia principali che accessorie, ad esso inerenti[1], ossia dell’intera posizione contrattuale del cedente.

Ne consegue che solo il cessionario sarà legittimato a pretendere l’esecuzione del contratto da parte del contraente ceduto.

Il cedente, definitivamente estromesso dal rapporto (salvo liberazione ai sensi dell’art. 1408 c.c.), sarà soltanto tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto[2], a meno che egli non abbia assunto volontariamente anche la garanzia dell’adempimento del contraente ceduto, ed allora egli risponderà in veste di fideiussore ex art. 1410, comma II, c.c.

2. Natura giuridica

Riguardo alla sua natura giuridica, mentre una dottrina antecedente all’entrata in vigore del codice civile identificava l’istituto de quo con una fattispecie costituita da due figure tra loro collegate (cessione del credito ed accollo di debito[3]), con l’introduzione del codice civile e la conseguente tipizzazione della cessione del contratto, è evidente che esso non possa che essere identificato come negozio unitario di disposizione del contratto nella sua interezza.

3. Struttura

Sul punto si contrappongono due teorie.

  • Secondo una dottrina minoritaria la cessione del contratto si sostanzierebbe in un contratto bilaterale in cui il consenso del ceduto rappresenta una mera condicio iuris di efficacia del negozio, non essendo esso necessario per la formazione del contratto[4].

In particolare il consenso del ceduto interverrebbe al mero fine di liberare il cedente dai debiti così come   avviene in tema di accollo ai sensi dell’art.1273, comma II, c.c.

Tale tesi discende dalla configurazione della cessione del contratto come cessione di crediti derivanti dal  contratto in corrispettivo dell’accollo dei relativi debiti. Infatti se, da un lato l’istituto de quo soddisfa l’interesse del cedente a liberarsi dei debiti derivanti dal contratto, dall’altro lato il cessionario ha un interesse ad acquistare i relativi crediti: dunque il nucleo essenziale della figura in oggetto sarebbe lo “scambio tra l’attivo e il passivo”[5].

  • Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina, al contrario, la cessione del contratto rappresenta un negozio trilaterale in cui il consenso del ceduto è elemento costitutivo della fattispecie, e non invece una mera adesione ad un accordo già perfezionatosi tra cedente e cessionario[6].

Tale tesi è confermata peraltro dalla lettera degli articoli 1406 e 1407, comma I, c.c. i quali, per l’appunto, esprimono la necessità del consenso del ceduto al momento stesso della cessione o in un momento antecedente ad essa.

3.1 La conferma della Suprema Corte

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla cessione del contratto confermando ancora una volta la tesi del negozio trilaterale, statuendo che poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati – il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste[7]”.

4. La causa

Altrettanto dibattuta è la questione relativa alla causa sottesa alla cessione del contratto.

  • Il negozio di cessione del contratto sarebbe caratterizzato, secondo alcuni[8], da una causa generica o variabile in base al contratto di volta in volta oggetto di cessione;
  • altri autori[9] rinvengono nella cessione del credito la causa propria dei contratti traslativi, ossia la causa onerosa qualora sia previsto un corrispettivo a carico del cessionario, e gratuita allorquando la cessione sia vantaggiosa per quest’ultimo ed il cedente intenda apportare un beneficio al cessionario (si avrà, in tal caso, una donazione).

Vi è però chi[10] ritiene che non sia mai configurabile una cessione del contratto a titolo gratuito poiché il cessionario sarà sempre tenuto al corrispettivo rappresentato all’accollo dei debiti; tutt’al più sarà configurabile un negotium mixtum cum donatione quando il valore dei crediti supera quello dei debiti ed il cessionario non deve corrispondere la differenza al cedente, oppure allorquando il valore dei debiti supera quello dei crediti ed il cedente non deve pagare la differenza al cessionario.

5. L’oggetto della cessione del contratto

Si discute quali tipologie contrattuali possano essere oggetto di cessione ex art. 1406 c.c.

Detta disposizione stabilisce che “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

In virtù di tale disposizione, oggetto della cessione potranno essere solo i contratti a prestazioni corrispettive (non ancora eseguite), ossia i contratti onerosi.

5.1 Sulla cedibilità dei contratti ad effetti reali immediati

Se da un lato, in base alla lettera della norma sopra citata, non si pone in discussione la cedibilità dei contratti con effetti reali differiti – caratterizzati proprio dal fatto gli effetti del contratto non si sono ancora verificati (ad esempio, nella vendita obbligatoria)- , sulla cedibilità dei contratti ad effetti reali immediati si sono sviluppate due teorie.

  • Secondo parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente[11], la cessione del contratto presuppone che entrambe le prestazioni (principali, e non quelle accessorie) non siano ancora state eseguite in quanto, qualora una di queste fosse già stata eseguita non potrebbe più parlarsi di cessione dell’intero rapporto contrattuale, bensì di una mera cessione del credito o del debito derivante dal contratto.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che poiché, ai sensi dell’art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l’accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall’altra parte e non invece la cessione del contratto”[12].

Aderendo a tale teoria, si deve ritenere incedibile la posizione giuridica dell’alienante in un contratto ad effetti reali in quanto il trasferimento della cosa è già avvenuto ai sensi dell’art. 1376 c.c., e non rileva il fatto che il venditore non abbia eventualmente effettuato la consegna, essendo quest’ultima un’obbligazione meramente accessoria.

  • Altra teoria[13], invece, ammette la cessione anche qualora non sia stata eseguita soltanto una delle prestazioni, basandosi sul presupposto che la posizione attiva e passiva delle parti comprende non soltanto un credito ed un debito, ma si estende ai diritti potestativi ed alle relative azioni: ne consegue che l’esecuzione di una delle prestazioni non impedisce al cessionario di subentrare nella medesima posizione giuridica del cedente nei confronti del ceduto, il quale dunque potrà opporgli tutte quante le eccezioni derivanti dal contratto.

I sostenitori di tale ultima tesi ritengono dunque cedibile un contratto ad effetti reali anche quando il venditore ha già trasferito la proprietà ma debba ancora effettuare la consegna o adempiere ad altre obbligazioni accessorie.

5.2 Sulla cedibilità di altre tipologie di contratto

Vi è poi da considerare che la cessione non potrà avere ad oggetto quei contratti per i quali i contraenti devono possedere determinati requisiti richiesti dalla legge.

Con ciò non si intende però fare riferimento ai contratti stipulati intuitu personae. Essi infatti sono cedibili, in quanto l’interesse da tutelare è quello meramente privatistico del ceduto consistente nel non vedersi sostituito il contraente originario con un altro che non abbia le stesse qualità personali di quest’ultimo, interesse che viene tutelato attraverso la prestazione del consenso da parte dello stesso ceduto.

Piuttosto ci si riferisce ai contratti in cui occorre tutelare interessi di ordine generale, ad esempio nel caso di contratto di lavoro subordinato: esso non sarà cedibile da parte del lavoratore, nemmeno con il consenso del datore di lavoro, mentre sarà possibile l’inverso[14].

6. Rapporti con la cessione del credito

6.1 Fenomeno del subentro

La cessione del contratto, così come la cessione del credito, comporta una sostituzione, un subentro di un soggetto ad un altro.

Tuttavia la prima figura si distingue dalla seconda in quanto non comporta il trasferimento di un mero elemento patrimoniale, bensì il trasferimento dell’intero rapporto contrattuale[15], comprensivo di tutti i diritti e gli obblighi connessi.

6.2 Il consenso del ceduto

Mentre nella cessione del credito, di regola, non è necessario il consenso del ceduto[16] stante il principio generale secondo cui per il debitore ceduto dovrebbe essere indifferente la persona del creditore verso il quale eseguire la prestazione, nella cessione del contratto è necessario il consenso del ceduto proprio perché essa comporta una sostituzione della parte tenuta all’esecuzione del rapporto contrattuale[17].

  • La giurisprudenza[18] è costante nel ritenere che la cessione del contratto costituisce un contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo) ed in un momento successivo all’accordo tra cedente e cessionario, sempre che quest’ultimo non sia venuto meno”.

6.3 Garanzia prestata dal cedente

Peraltro, nella cessione del contratto in cui il cedente abbia assunto la garanzia dell’adempimento del contraente ceduto, il primo presterà una garanzia fideiussoria (di tipo satisfattorio) e risponderà in solido con il ceduto.

Invece nella cessione del credito in cui il cedente ha garantito la solvenza del debitore, egli risponderà nei limiti di quanto ricevuto[19], e non per intero (garanzia di tipo restitutorio).

6.4 Diritti ed azioni oggetto di cessione

Infine nella cessione del credito il cessionario acquista soltanto i diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, comprensivo delle garanzie e delle azioni dirette all’adempimento della prestazione, e non invece tutte le azioni relative all’essenza del contratto ceduto (come avviene nella cessione del contratto), poiché esse riguardano la titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione. Per approfondimenti sulla cessione del credito https://www.iusinitinere.it/la-cessione-del-credito-cessione-pro-soluto-e-pro-solvendo-rapporti-con-la-cessione-del-credito-a-scopo-di-garanzia-28227

 

[1] M.C. DIENER, “Il contratto in generale”, Giuffrè, Terza edizione, 2015, pag. 685.

[2] Art. 1410, comma I, c.c.

[3] F. FERRARA, “Teoria dei contratti”, 1940, pag. 305 e ss.

[4] E. BETTI, “Teoria generale del negozio giuridico”, in Tratt. Dir. Civ. a cura di F. Vassalli, Torino, 1952, pagg. 257-258.

[5] R. CICALA, voce “Cessione del contratto”, in Enc. Dir., Milano, 1960, pagg. 889 e ss.

[6] Per la dottrina, F. CARRESI, “La cessione del contratto”, Milano, 1950, pag.58; R. SCOGNAMIGLIO, “Contratti in generale”, in Tratt. Dir. Civ., diretto da G. Grosso- F. Santoro-Passarelli, Milano, 1977, pag.215. Per la giurisprudenza si vedano Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 23287, 8 novembre 2007; Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 6157, 16 marzo 2007; Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 5439, 14 marzo 2006.

[7] Cass. Civ.,, sez. III, sentenza n. 30525, 22 novembre 2019.

[8] F. CARRESI, “La cessione del contratto”, Milano, 1950, pag.54.

[9] C.M. BIANCA, “Il contratto”, Milano, 2015, pag. 719.

[10] R. CICALA, voce “Cessione del contratto”, in Enc. Dir., Milano, 1960, pagg. 889 e ss., il quale sostiene la tesi per cui il nucleo essenziale della cessione del contratto sia rappresentata dallo scambio tra l’attivo e il passivo, ossia da un trasferimento dell’attivo del contratto in favore del cessionario in cambio dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, dell’intero passivo.

[11] Per la dottrina R. SCOGNAMIGLIO, “Contratti in generale”, in Tratt. Dir. Civ., diretto da G. Grosso- F. Santoro-Passarelli, Milano, 1977, pag. 216-217.

[12] Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 1204, 22 gennaio 2010.

[13] G. MIRABELLI, “Dei contratti in generale”, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, pagg. 421 e ss.

[14] M.C. DIENER, “Il contratto in generale”, Giuffrè, Terza edizione, 2015, pagg. 690-691.

[15] Cass. Civ.,  sentenza n. 776, 28 aprile 1967.

[16] Ex art. 1260 c.c.

[17] Cass. Civ., sentenza n. 3102, 31 marzo 1987.

[18] Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19849, 26 luglio 2018; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6157, 16  marzo 2007; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 5244, 15 marzo 2004. Si veda anche Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7752, 24 giugno 1992 secondo la quale il consenso del contraente ceduto costituisce elemento costitutivo del negozio complesso di cessione del contratto, al pari del consenso degli altri due soggetti del rapporto (cedente e cessionario), a differenza della cessione del credito, nella quale il consenso del debitore ceduto è invece estrinseco alla convenzione.

[19] Ex. art. 1267 c.c.

Avv. Stefania De Marco

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma, "Tor Vergata", oggi Avvocato iscritto all'Ordine presso il Tribunale di Grosseto. Frequento una prestigiosa Scuola Notarile ed un Master in Avvocato d'affari organizzato dal Sole 24 ORE Business School. Sono appassionata del diritto civile a 360 gradi, mi occupo principalmente di contrattualistica, consulenza legale d'impresa, privacy e di normativa sulle manifestazioni a premio. Amo i viaggi e le letture inerenti allo sviluppo personale. Credo nella formazione continua e nella voglia di migliorarsi costantemente. Email: stefaniademarco.iuris@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/stefaniademarco90

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