venerdì, Aprile 19, 2024
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Successioni: il contenuto “atipico” del legato

L’autonomia negoziale incontra specifici limiti nell’ambito della disciplina successoria[1]; non sfugge, infatti, che il legislatore ha tipizzato gli strumenti attraverso cui detta autonomia può trovare esplicazione, prevedendo una puntuale disciplina del testamento e del legato. Ne deriva, dunque, che l’ereditando può disporre dei suoi beni mortis causa esclusivamente mediante l’atto testamentario o il legato, proprio nell’ambito della cornice legislativa che delimita lo spazio operativo dell’autonomia negoziale.

Tanto premesso, anche con riferimento al legato si distingue tra legati tipici ed atipici, tuttavia, pare doveroso precisare che il predicato dell’atipicità ha valenza meramente descrittiva[2]e, dunque, contenutistica, non inerendo, per le ragioni sopra esposte, allo scheletro dell’istituto, quale mezzo esclusivo predisposto dal legislatore atto a realizzare una successione a titolo particolare nel patrimonio del de cuius.

Ciò detto, la dottrina ha ricondotto nel novero dei legati atipici tre diverse ipotesi, accumunate dal dato comune della nascita in favore dell’onorato di un diritto di credito nei confronti dell’onerato (erede o legatario, nel caso si tratti di sub-legato). In proposito, si distingue tra legati aventi ad oggetto un’attività materiale; legati aventi ad oggetto un’attività negoziale unilateralee legati aventi ad oggetto un’attività negoziale bilaterale[3].

Quanto ai primi è bene precisare che può trattarsi tanto di attività materialmente positive, come la prestazione di un determinato sevizio in favore dell’onorato, tanto di attività a contenuto negativo, come ad esempio non esigere un debito scaduto. In particolare, in quest’ultimo caso il comportamento negativo dell’onerato rappresenta l’oggetto dell’obbligazione nascente dal testamento, sicchè, se l’onerato non vi adempie spontaneamente, il beneficiario-onorato potrà agire ai sensi dell’art. 2933 c.c. o, altrimenti, richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’inadempimento.

Quanto, invece, ai legati aventi ad oggetto un’attività negoziale unilaterale, qui l’onerato è obbligato ad un’attività negoziale, pur non richiedendosi la collaborazione dell’onorato. Si pensi, a riguardo, al legato di prelazione– attraverso il quale il de cuius impone all’onerato l’obbligazione di preferire l’onorato, a parità di condizioni, rispetto ad altri aspiranti contraenti, nel caso in cui voglia addivenire alla stipula di un determinato contratto, puntualmente menzionato nella scheda testamentaria – o al legato rinunciativo, consistente nell’imporre all’onerato la rinuncia ad un determinato diritto, come ad. es. la rinuncia ad un diritto di servitù.

Per quanto concerne, invece, i legati avente ad oggetto un’attività negoziale bilaterale, qui viene in mente la figura del c.d. legato di contratto, consistente nella disposizione testamentaria con cui il de cuiusimpone all’onerato di stipulare un determinato contratto – fatti salvi i casi dell’intuitu personae –  con un dato soggetto. L’onerato, quindi, sarà obbligato a prestare il consenso e laddove si rifiuti di addivenire alla stipula del contratto il beneficiario potrà utilizzare il rimedio dell’azione costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., sempre che detto rimedio non sia stato escluso dal titolo (il testamento) o sia stata prevista una penale. A riguardo, è d’uopo precisare che si differenziano dal legato di contratto, il legato di posizione contrattuale e il legato di posizione a contenuto contrattuale.

Difatti, il legato di posizione contrattualeè la disposizione negoziale mortis causaa titolo particolare con la quale si attua la successione del legatario nella stessa posizione contrattuale del de cuius e, quindi, non semplicemente nei diritti di costui. In particolare, si ritiene che tale figura, nonostante sembri, prima facie, entrare in frizione con la disciplina dettata dal codice civile in tema di cessione del contratto che, com’è noto, richiede il consenso del contraente ceduto, sia perfettamente valida in ambito successorio in considerazione della circostanza che la posizione contrattuale di cui si discute sarebbe comunque destinata a cadere in successione, di talché  non può comprimersi la libertà di scelta del testatore, ossia il diritto di costui ad indirizzare l’attribuzione della posizione contrattuale verso un soggetto piuttosto che un altro.

Diversamente, con il legato di posizione a contenuto contrattuale, il de cuius stabilisce direttamente le posizioni contrattuali dei soggetti, normalmente già beneficiati dalla successione, si pensi al caso in cui il testatore nomini due soggetti, suoi eredi, e stabilisca all’interno della scheda testamentaria che con riferimento all’immobile lasciato ad uno di essi sia stipulato un contratto di locazione.

Si badi, inoltre, che nel novero della categoria dei legati di contratto emerge anche la figura del legato di fideiussione[4], in cui il fideiussore è sempre l’onerato, mentre l’onorato beneficiario può essere e parte del contratto che stipula con l’onerato fideiussore e terzo beneficiario della stipulazione intercorrente tra l’onerato fideiussore e un terzo debitore. Si badi che ai fini della validità del legato di fideiussione è però necessario che la prestazione cui è tenuto l’onerato non solo sia determinata o determinabile ma che sia, altresì, specificato il credito da garantire. Inoltre, va precisato, che l’onerato fideiussore deve essere a sua volta beneficiato dal testatore, con il medesimo titolo, in altro modo, posto che non può porsi alcun peso a carico di un soggetto che non sia erede o legatario. Il legato di fideiussione, poi, potrà avere ad oggetto anche un’obbligazione futura, purché sia fissato un termine finale entro il quale la garanzia potrà essere prestata, sostanzialmente al fine di evitare la nullità della disposizione per inammissibilità delle obbligazioni perpetue e, dunque, sine die, oltre poi alla fissazione dell’importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.

Particolarmente discussa è, infine, l’ipotesi di un legato immediato di fideiussione, in quest’ipotesi a differenza del legato di fideiussione le parti non dovranno compiere alcuna attività ulteriore ai fini del perfezionamento della fattispecie, posto che le loro posizioni contrattuale sono state ex ante predisposte dal de cuius. Si tratta, infatti, di un legato con cui il testatore stesso, ex se, costituisce l’obbligazione fideiussoria a favore dell’onorato e a carico dell’onerato. Sul punto è dato enucleare diverse posizioni dottrinali. Nell’ambito della tesi negativa, preclusiva, taluni escludono che la volontà testamentaria possa essere fonte di obbligazioni; altri, invece, più precisamente argomentano nel senso che il testatore possa obbligare l’onerato a stipulare un contratto ma non possa, tramite l’atto di ultima di volontà, esorbitare a tal punto da fissare le relative posizioni contrattuali, ostandovi la norma di cui all’art. 1936 c.c. che, in materia di fideiussione, presuppone che l’assunzione dell’obbligo di garanzia avvenga tramite una  manifestazione di volontà personale e non, come avverrebbe in simile ipotesi, attraverso una manifestazione di volontà esterna, appunto promanante dal de de cuius; altri, infine negano l’ammissibilità della vicenda sulla base di un’estensione sui generis dell’art. 2821, co 2, c.c., laddove si stabilisce il divieto di costituzione testamentaria dell’ipoteca. Diversamente, la tesi positiva, ammette la validità dell’operazione così etero determinata facendo leva sulla circostanza che l’obbligazione fideiussoria può sorgere anche per atto unilaterale inter vivos, di talché non vi sarebbero validi e positivizzati motivi per ragionare nel senso di una necessaria geometria variabile tra la fonte dell’obbligazione fideiussoria, sia essa inter vivos.

[1]Cfr., C. Berti, Autonomia negoziale e devoluzione testamentaria. I contenuti atipici del testamento, Giuffrè, 2018.

[2]F. Garzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, XVIII ed.

[3]Cfr., S. Romeo e L. F. Nazzaro, I legati e i legati innominati atipici, CEDAM, 2017.

[4]Cfr., L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarile, IPSOA, 2015.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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