giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Sul rapporto tra reato associativo e continuazione: il recente approdo della Corte di Cassazione

Tra le diverse vicende applicative che interessano il reato continuato, assume particolare rilievo quella avente ad oggetto il rapporto tra l’istituto predetto e i reati associativi previsti dal codice penale, con particolare riguardo a quelli contemplati dagli articoli 416 e 416 bis, rispettivamente rivolti ai delitti di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Sul tema e, in particolare, sulla riconoscibilità del vincolo della continuazione tra il delitto associativo e i singoli reati scopo ideati ed attuati, sono andati innescandosi indirizzi divergenti tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Una tesi più risalente nel tempo propendeva per l’esclusione della conciliabilità tra le due figure sulla base di un argomento teleologico e uno strutturale.

Rispetto al profilo finalistico l’istituto della continuazione muove dal principio del favor rei, e quindi dalla volontà di applicare un trattamento sanzionatorio più mite nei confronti di chi dà attuazione a un medesimo disegno criminoso in cui si innescano una pluralità di azioni delittuose. Proprio la medesimezza del disegno criminoso predetto è considerata evocativa di un minor disvalore e più lieve pericolosità sociale in virtù di un unico ed iniziale atteggiamento anti doveroso che giustifica, dunque, il regime normativo premiale di cui all’articolo 81 comma 2 del codice penale. Sul punto la scelta più favorevole contraddice, ictu oculi, chi invece ravvisava, in quel programma criminoso, una maggiore gravità del dolo afferente l’attività dell’agente.

Nelle fattispecie ex artt. 416 e 416 bis c.p. e, in via generale nei reati associativi, il legislatore contempla una tutela anticipata rispetto alla commissione dei singoli delitti scopo del sodalizio criminoso, delineando reati di pericolo in cui l’anticipazione della soglia di punibilità risponde alla necessità di tutelare un bene giuridico di particolare importanza (basti pensare anche alla salvaguardia fornita dagli articolo 270 e 270 bis all’ordine politico e sociale di uno Stato rispetto ad associazioni sovversive o terroristiche). Per tali reati l’ordinamento applica un regime sanzionatorio particolarmente rigoroso sin dalla mera promozione, dirigenza o organizzazione dell’associazione.

Sotto il profilo strutturale, inoltre, è stato osservato come il reato continuato si caratterizzi per la sussistenza di un programma criminale composito, in cui i singoli reati che vi accedono sono a monte previsti ed organizzati nei relativi elementi essenziali seppur non delineati nei minimi particolari. Nella vicenda associativa descritta dagli articoli 416 e 416bis del codice penale, invece, vige un accordo programmatico dei reati da eseguire connotato da generalità ed astrattezza.

Gli elementi differenzianti sin qui esaminati, tuttavia, non sono stati ritenuti decisivi dalla giurisprudenza più recente che, in via del tutto maggioritaria, è propensa oggi a ritenere possibile la configurabilità del vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine ogniqualvolta risulti che l’autore abbia ab origine contemplato, al momento della adesione all’organizzazione criminale, il programma criminoso e i singoli delitti funzionali alla sua realizzazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ricostruito in termini essenzialmente probatori la dialettica tra i due istituti. In particolare il rapporto tra reato associativo e singoli reati scopo non va valutato in chiave strutturale poiché, in via astratta, nulla esclude di ricomprendere in un disegno criminoso unitario il reato associativo con i singoli delitti che ne rappresentino una concreta esplicazione allorquando sia accertata la concreta determinazione sin dalla costituzione del sodalizio[1].

In virtù dell’accertamento analitico della vicenda specifica, sulla scorta di tale orientamento, la Cassazione nel 2011 ha escluso la configurabilità della continuazione tra il reato associativo e i relativi reati fine che, pur essendo strumentali al rafforzamento del sodalizio criminoso, non erano stati oggetto di una programmazione determinata iniziale bensì rimessi alla incertezza di circostanze ed eventi contingenti ed occasionali non prevedibili a monte[2].

La pronuncia della Suprema Corte

Le coordinate ermeneutiche sin qui riportate sono state confermate e, ulteriormente, analizzate dalla recentissima sentenza n.7452 della I Sezione Penale della Corte di Cassazione[3].

Anzitutto gli ermellini muovono dall’analisi strutturale del reato continuato la cui ratio risiede nella considerazione che l’esistenza di un unitario momento deliberativo di più reati giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole così come disciplinato dal secondo comma dell’articolo 81 del codice penale. La giurisprudenza, pertanto, accede alla considerazione per cui “nei fatti continuati, riscontriamo non già più e diverse determinazioni criminose, ma una sola”[4].

Rispetto alla medesimezza del disegno criminoso, non è necessario che i singoli reati che lo compongono siano stati dettagliatamente progettati e previsti. Del resto, tale interpretazione restrittiva mal si concilierebbe con il dettato normativo che si limita a parlare di disegno e risulterebbe inverosimile qualora non considerasse l’ambiguità e i rischi di attività non sempre prevedibili nel dettaglio e gestibili dal soggetto agente.

Ebbene è sufficiente la sussistenza di una programmazione iniziale di molteplici condotte volte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico (concezione teleologica), che risulti differente da una scelta criminosa solo generica.

Del resto anche la giurisprudenza costituzionale richiede che nel giudizio sulla continuazione di reati sia accertato che il soggetto agente, prima di avviare l’escalation criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che le diverse condotte risultino finalisticamente orientate al perseguimento di un unico obiettivo.

La giurisprudenza, d’altronde, ha individuato una serie di parametri valutativi propedeutici al predetto accertamento quali il dato cronologico concernente la distanza intercorrente fra la consumazione dei diversi reati, il contesto territoriale in cui i singoli delitti si collocano, le modalità esecutive che li contraddistinguono, la comunanza dei correi e l’identità ovvero, quantomeno, l’affinità dei beni giuridici aggrediti.

Gli elementi individuati non saranno oggetto di un mero bilanciamento aritmetico bensì saranno parte di una analisi complessiva dei dati fattuali accertati nei giudizi di merito così da verificare la sussistenza o meno di una concreta e puntuale rappresentazione, nel medesimo contesto, dei diversi reati.

Alla luce di tali preliminari puntualizzazioni, la Corte di Cassazione addiviene alla conclusione per la quale la continuazione tra reato associativo e uno o più reati-fine va ritenuta sussistente nelle ipotesi in cui sussistano elementi probatori in grado di accertare che il soggetto agente, al momento dell’accesso al sodalizio criminale, avesse contezza non solo, e non tanto, del generico programma criminoso quanto, invece, della futura commissione di reati specifici riconducibili se non ad un piano esecutivo particolarmente dettagliato, quantomeno ad un puntuale dato fattuale idoneo a caratterizzare l’oggettività del fatto.

L’accertamento, pertanto, va condotto ex ante e, precisamente, al momento in cui il partecipe accede all’associazione criminale così da constatare se in quell’occasione avesse già chiara la perpetrazione di diversi delitti evocativi di un medesimo e particolare disegno criminoso.

Per determinare l’esistenza del vincolo della continuazione e, di conseguenza, per qualificare la medesimezza del disegno criminoso comune all’originario reato associativo e ai successivi delitti fine, non è ritenuto sufficiente, dunque, il mero collegamento teleologico del reato fine rispetto alla sussistenza del sodalizio. Tale valutazione consente soltanto di confermare la volontà dell’associato di perpetrare certi tipi di reato strumentali al programma associativo e connessi al raggiungimento generale e complessivo dei fini del gruppo criminale.

La sentenza, prendendo atto delle suesposte conclusioni, enuncia il seguente principio di diritto:

La nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all’art. 81 c.p., comma 2, presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti – reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l’oggettività del reato’”;

“Nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 416 – bis c.p., comma 1, il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all’epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell’ulteriore fatto – reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa”.

[1] Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 18 ottobre 2005, n. 44606.

[2] Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 22 marzo 2011, n.13609.

[3] Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 25 febbraio 2020, n.7452.

[4] Disamina di Carrara riportata in G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale Parte generale, settima edizione, 708.

Francesco Di Gennaro

Francesco Di Gennaro nasce nel 1994 a Napoli. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo "Immanuel Kant" di Melito di Napoli nel 2012. Laureato con lode nel Dicembre 2017 presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Istituzioni di diritto pubblico titolata "Il dialogo tra le Corti". Dall'Aprile del 2018 ha svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'art.73 d.l. 69/2013 presso la Procura Generale della Corte d'appello di Napoli e dal Gennaio dello stesso anno è iscritto al registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord. Collaboratore dell'area di diritto penale.

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