venerdì, Marzo 29, 2024
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Sulla Revoca dei componenti del CDA delle società di capitali partecipate da Enti Pubblici

Come noto, la revoca di uno o più membri dell’organo amministrativo delle società di capitali è una causa di cessazione prematura del rapporto amministratore/società, riconducibile alla volontà della società stessa.

Seguendo quindi l’impianto codicistico, nelle società per azioni, “gli amministratori sono nominati direttamente dall’assemblea ordinaria dei soci per un periodo massimo di tre esercizi, rinnovabile per analogo periodo, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica” (art. 2383, 2° comma c.c.) ed “sono comunque revocabili dall’assemblea ordinaria in qualunque tempo[1], anche se nominati nell’atto costitutivo” (art. 2383, 3° comma e art. 2364, n. 2 c.c.)[2].

Coordinando l’art. 2449, 2° comma e gli articoli precedentemente citati, è opportuno precisare come i sindaci e i componenti degli organi amministrativi nominati dal socio pubblico, sulla base del diritto speciale di nomina eventualmente conferitogli dallo statuto, “hanno i medesimi diritti e obblighi dei membri nominati dall’assemblea”.

Secondo l’opinione prevalente, si ricava cosi come anche le peculiari modalità di nomina non incidano sull’identificazione dell’interesse alla cui cura i soggetti cosi nominati sono preposti e altresì, non legittima la valorizzazione quale interesse sociale dell’interesse del socio pubblico. Afferma Donativi che “la disciplina di cui all’art. 2449 legittima l’attribuzione di poteri strumentali rispetto a un fine dato, non  determina di per sé l’attribuzione o l’istituzionalizzazione di un fine per cui tanto l’assetto causale e organizzativo quanto l’oggetto e il contenuto delle funzioni  amministrative nonché i criteri e i parametri di valutazione dell’adempimento e di imputazione delle responsabilità restano interamente sottoposti al diritto societario comune[3].

Quanto alla nozione di giusta causa in merito alla revoca, è opportuno segnalare un precedente giurisprudenziale secondo cui la revoca diretta di un amministratore effettuata dal socio pubblico (che, nel caso de quo, non lo aveva nominato ma solo designato in modo vincolante) può fondarsi sul mutamento di maggioranza politica alla guida dell’ente pubblico socio (App. Milano, 5 maggio 2010 in Soc., 2010, 362). I giudici, partendo dal presupposto che nelle nomine pubbliche il pactum fiduciae non può esser ricondotto al rapporto tra amministratore e società, evidenziano che la designazione/nomina dell’amministratore avviene, con il suo consenso, in relazione alla sua attitudine a fungere da strumento per la realizzazione delle finalità perseguite dall’ente pubblico con la conseguenza che il  patto sussisterà solo e soltanto con l’ente che lo ha nominato. Da ciò il cambio di maggioranza potrebbe costituire una di quelle “circostanze oggettive sopravvenute atte a minare il pactum e costituire cosi giusta causa di revoca”.

Ad avviso dei più però l’argomentazione non pare tener di conto del dato secondo cui gli amministratori di nomina pubblica sono normativamente equiparati agli amministratori di nomina assembleare; equiparazione che cosi dovrebbe riflettersi anche nell’individuazione della giusta causa di revoca, escludendo che essa possa esser fondata su motivazioni politiche ed extrasocietarie.

In questa prospettiva sembra leggersi una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., I, 15 ottobre 2013, n. 23381, in G. Comm., 2014,II, 1011 ss con nota di SALINAS e URSI.) che ha ritenuto apprezzabili come giusta causa solo quei fatti che siano “oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore” e non invece il semplice logoramento dei rapporti anche umani derivante da comportamenti ostili posti in essere dagli amministratori nei confronti della maggioranza che li ha eletti[4].

Come già accennato, la posizione degli amministratori di società per azioni controllate da Enti Pubblici assume un carattere di peculiarità, anche in relazione alla possibilità – concessa a tale categoria di soci – di revocarli in forza di quanto stabilito dall’art. 50, commi 8 e 9 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).Tale norma conferisce al Sindaco il potere di revocare i rappresentanti designati dal Comune presso le Aziende di cui possiede quote di partecipazione e ciò entro il termine di 45 giorni dall’insediamento dal nuovo incarico di Sindaco. In aggiunta, l’art. 2449 c.c. prevede che, nel caso di società di capitali partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici (che non fanno ricorso al capitale di rischio), lo statuto può conferire a questi soci la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione capitale sociale.

Cosi, il quadro normativo sopra indicato (correlato da altre norme del codice civile inerenti la disciplina delle società di capitali, fra cui l’art. 2383 c.c. sulla revoca degli amministratori) è stato il riferimento principale per una recente sentenza della Corte di Appello di Milano 5 aprile 2016 n. 1299[5]., riguardante l’avvenuta revoca da parte del Sindaco del Comune di Milano degli amministratori di una Società di ristorazione (partecipata al 99% dal Comune e per il restante 1% da altra Società controllata dal Comune di Milano).

Nella pronuncia in esame, ciò che viene evidenziato è che le società di capitali partecipate da Enti Pubblici (salvo espresse deroghe non presenti nel caso di specie) sono soggette alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali. Conseguentemente, nell’azione promossa dagli amministratori per riconoscere l’inesistenza di giusta causa, vi può essere legittimazione processuale anche verso il socio di maggioranza (nella specie il Comune).

Tuttavia, afferma la Corte, la titolarità passiva del rapporto sostanziale e, quindi, dell’eventuale obbligazione risarcitoria resta in capo alla Società partecipata, “in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i suoi organi” ed a prescindere dalle modalità della nomina.

L’interpretazione della Corte -sull’ art. 50 comma 8 e 9 del D. Legislativo 267/2000 correlato anche al contenuto dell’art. 2449 c.c.– si basa sull’assunto che tali norme non possono determinare un totale stravolgimento e superamento dei principi generali in forza dei quali, in materia societaria, è sostanzialmente garantita una aspettativa in capo all’amministratore nominato di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge o dalla delibera di nomina , le funzioni conferite nell’interesse della Società.

In altre parole, il meccanismo non potrebbe legittimare “un alto grado di interferenza politica in attività di gestione, sì da annientare ogni presupposto di competenza e di indipendenza gestionale degli amministratori rispetto a chi li ha nominati.”

Nella fattispecie portata all’attenzione dei Giudici, il provvedimento di revoca era sostanzialmente motivato dalla necessità di avere “nuovi amministratori più vicini all’indirizzo politico e amministrativo del nuovo Consiglio Comunale”.
Ma nel medesimo non erano state fornite indicazioni specifiche circa le ragioni poste a base della perdita di fiducia negli amministratori correlate a negative condotte e/o loro risultati; neppure in relazione ad una loro incapacità di mutare l’indirizzo gestionale sino ad allora mantenuto ed eventualmente ritenuto poco soddisfacente sul piano degli obbiettivi perseguiti dall’Ente pubblico. Per tali ragioni la Corte di Appello ha valutato la rimozione come non supportata da una giusta causa, né soggettiva né oggettiva, poiché non “non sono esplicitati i fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto“.

[1] Sulla conservazione dei poteri di nomina e revoca in capo all’assemblea della società amministrata si veda BOLOGNESI C., “La persona giuridica amministratrice di società di persone: analisi e superamento degli argomenti ostativi”, in Riv. Not., fasc. 2, 2011, p. 289.

[2] Anche il socio amministratore può partecipare all’assemblea e votare la delibera riguardante la sua revoca in Cass., n. 3312/2000 in Foro.it., 2001, I, p. 2329.

[3] ABBADESSA P., PORTALE G.B., Le società per azioni , Codice Civile e norme complementari, II, p. 2843 e ss.

[4] ABBADESSA P., PORTALE G.B. op.cit.

[5] Corte Appello Milano Sez I., 5 aprile 2016 n. 1299. Il testo è disponibile in PlusPlus24 Diritto.

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