venerdì, Aprile 19, 2024
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Tabagismo: novità introdotte dal nuovo decreto legislativo volto a contenere il fenomeno

Il fenomeno del tabagismo consiste nella abitudine o la dipendenza dal fumo di tabacco ed ha un forte impatto sulla salute e sulle aspettative di vita del fumatore a causa delle proprietà irritanti e cancerogene provocate dalla combustione di tali prodotti. Per far fronte ai rischi causati dal tabagismo, le case produttrici di prodotti da tabacco, hanno immesso sul mercato alternative che non sempre sono apparse agli occhi degli esperti valide, come le sigarette elettroniche (e-cig), da molti esperti giudicate ancor più dannose per la salute delle sigarette tradizionali; la casa produttrice Philip Morris ha recentemente optato per un’altra soluzione: la Iqos, che prevede un cilindretto autoriscaldante alimentato da una pila all’interno del quale va inserita una pseudo-sigaretta contenente vero tabacco, lo stick di tabacco viene poi riscaldato, da qui il trucco: scaldare invece di bruciare.

In virtù dell’incidenza negativa di tali prodotti sulla salute umana, il 18 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n°6 in recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in relazione alla presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati; entrato in vigore lo scorso 2 febbraio. Tale decreto mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana, ad adempiere agli obblighi prescritti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo e ad ostacolare la sempre più crescente diffusione del fumo tra minori. Con tale decreto si regolano gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco (soprattutto i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio), taluni aspetti dell’etichettatura e confezionamento comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni dei prodotti e sull’imballaggio esterno, come anche la tracciabilità e gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti (art.1).

I livelli di emissione di ciascuna sigaretta immessa sul mercato in Italia non dovranno superare, i 10 mg di catrame, 1 mg di nicotina e 10 mg di monossido di carbonio (art. 3). Le analisi circa i livelli massimi di immissione sono controllati da laboratori autorizzati (dunque enti diversi dall’industria del tabacco) pubblicati sul sito del Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 4).  I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco devono presentare al Ministero della salute e alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni riguardanti (per ogni marca e tipo dei prodotti): ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti da tabacco, livelli di emissione di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Inoltre, per le sigarette e il tabacco da arrotolare il fabbricante o  l’importatore  presenta un documento tecnico che fornisce una descrizione generale degli additivi impiegati e delle relative proprietà. Il Ministero della salute, di concerto con il  Ministero dell’economia e delle finanze, può chiedere ai fabbricanti o agli importatori l’esecuzione di studi per una valutazione  degli effetti sulla salute di alcuni ingredienti, tenendo conto, tra l’altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità.  Tutte queste informazioni ovviamente tutelano i segreti commerciali.

Consente inoltre, tale decreto, “l’impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, quale lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, salve che tali additivi diano luogo a un prodotto con aroma caratterizzante ed accrescano in misura significativa la capacità di indurre dipendenza, la tossicità del prodotto del tabacco o le sue proprietà”. Lo stesso decreto vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con vitamine o altri additivi (che creano l‘impressione che tale prodotto comporti benefici per la salute o minori rischi), caffeina o additivi stimolanti (che presentano una connotazione di energia e vitalità), coloranti, additivi che facilitano inalazione o assorbimento di nicotina. È inoltre vietata l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi o caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo (ovviamente tale disposizione non si applica ai prodotti diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020 (articolo 8). Da tale norma si deduce il futuro divieto di produzione e vendita di sigarette a menta, lampone ecc., che per molto tempo hanno invaso il mercato alimentando il fenomeno del tabagismo.

Sull’etichettatura e confezionamento (titolo II capo II della suddetta legge): nessuna modifica per le avvertenze relative alla salute che devono essere riportate su ciascuna confezione ed eventuale imballaggio esterno,  stampate in modo inamovibile, indelebile e pienamente visibile e  contornate da un bordo nero che le renda maggiormente evidenti. Ciascuna confezione deve oltretutto recare la avvertenza generale “Il fumo uccide – smetti subito” di cui lo stesso decreto ne definisce anche i caratteri di scrittura. Tali informazioni devono essere completate da una fotografia a colori corrispondente. I prodotti da tabacco non da fumo devono invece riportare la avvertenza: “questo prodotto da tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza”. Tutti i prodotti del tabacco devono essere contrassegnati da un identificativo univoco stampato o apposto in modo inamovibile (es. bollo fiscale ed etichette del prezzo), ciò consente di stabilire data e luogo, impianto di lavorazione, turno di lavorazione, descrizione del prodotto ed itinerario previsto per il trasporto.

Novità interessanti sono dettate dalle misure a tutela dei minori: è modificata la l. 3/2006 che all’art. 51 che vieta il fumo nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, estendendo tale divieto anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione, alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi pediatrici e pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri. Tale divieto è inoltre esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni 18 e donne in stato di gravidanza. (art.24)

Le sanzioni si differenziano per fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco, da un lato, e rivenditori o distributori, dall’altro. Ai primi che producono importano o immettono sul mercato sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelle consentite o aventi aroma caratterizzante o additivi o aromi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00 (salvo che il fatto costituisca reato). Ai secondi si applica sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Tra le patologie collegate al tabagismo vi sono alcuni tipi di cancro (causato anche dal solo fumo passivo, così come provato dall’OMS), patologie dell’apparato respiratorio e patologie cardiovascolari. L’uso del tabacco è inoltre un fattore significativo negli aborti spontanei tra le fumatrici in stato di gravidanza e contribuisce ad una serie di altre minacce per la salute del feto. Nonostante ciò, secondo le indagini Doxa (istituto di ricerche analisi di mercato) i fumatori italiani del 2016 sono il 22,0% della popolazione, dato allarmante se si considera che il 13,8% dei fumatori ha iniziato a fumare addirittura prima dei 15 anni. Ciò detto, sia auspica, da un lato, una presa di coscienza della popolazione dei seri danni alla salute provocati dal tabagismo, e dall’altro, una efficace campagna preventiva promossa dallo Stato per sensibilizzare soprattutto i giovani circa questo argomento.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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