martedì, Dicembre 10, 2024
Criminal & Compliance

Taser: è davvero un’arma non letale?

Il  4 luglio è stato firmato il decreto che da il via libera all’utilizzo del taser da parte delle forza dell’ordine come valida alternativa alla pistola.

La sperimentazione del taser in Italia rappresenta indubbiamente una novità in quanto a differenza di altri paesi, come ad esempio Stati Uniti e Germania, che da anni vantano un ampio utilizzo del c.d. storditore, l’Italia ha mantenuto sempre una posizione negativa, preferendo l’impiego della tradizionale arma da fuoco.

Seppur vero che già nel lontano 2014 si menzionò la possibilità di utilizzare la pistola elettrica in sostituzione di altre armi, il progetto tuttavia non è stato mai portato  a termine, in quanto  – benché classificata quale arma non letale –  gli effetti derivanti da un utilizzo improprio del taser, possono comportare conseguenze ben più letali rispetto all’utilizzo della pistola.

Ma che cos’è il taser?

Si ricorda che l’appellativo taser non si riferisce all’arma ma al nome dell’azienda che detiene il monopolio della produzione di detta pistola, difatti Taser altro non è che l’acronimo di Thomas A. Swift’s Electronic Rifle.

Il taser si presenta con una forma che ricorda indubbiamente quella di una pistola, tuttavia si differenzia da quest’ultima poiché non espelle dei semplici proiettili, bensì dai due fori situati nella parte anteriore fuoriescono dei dardi che rilasciano delle scariche elettriche ad alta tensione di circa 50 mila volt.

La potenza delle scariche elettriche ha la capacità di immobilizzare la vittima impedendogli qualsiasi movimento, ponendolo in uno stato di paralisi totale.

Nonostante sia qualificata come arma non letale, il taser è stato responsabile di innumerevoli vittime, a tal proposito si riportano i dati della Amnesty International che conta oltre 800 persone morte a causa delle scariche elettriche del taser[1].

Si specifica che le persone decedute a seguito della scarica elettrica soffrivano di problemi cardiaci o avevano precedentemente fatto uso di sostanze stupefacenti, per cui la scarica di 50 mila volt ne ha causato la morte immediata.

Inoltre l’ Amnesty International da sempre contraria all’utilizzo dello storditore afferma che:

“Apparentemente, queste pistole sembrano avere tutti i vantaggi: facili da usare, efficaci e risolutive in situazioni complicate, tanto nei confronti di persone recalcitranti all’arresto quanto di prigionieri in rivolta o di folle aggressive. In più, portano con sé quella definizione rassicurante di ‘armi meno che letali’ o ‘non letali’”[2]

In realtà gli effetti negativi dell’utilizzo della pistola elettrica superano di gran lunga quelli positivi, di fatti anche l’ONU nella medesima posizione dell’organizzazione della Amnesty International, ha classificato il taser come strumento di tortura.

Considerando i pareri contrari,  si nutrono forti dubbi sull’utilizzo effettivo di detta arma  in Italia, nonostante sia classificata come non letale.

Per fare chiarezza sono state dettate rigide Linee guida tecnico-operative per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica denominata Taser modello X2[3].

L’utilizzo è riservato unicamente nelle ipotesi previste espressamente dalla normativa, quando vi è la necessità di bloccare immediatamente il soggetto, la distanza minima deve essere ricompresa dai 3 ai 7 metri e prima dell’effettivo impiego è necessario che l’arma sia mostrata, e solo qualora il reo persista nell’atto di offesa, l’utilizzo del taser sarà ritenuto legittimo.

Inoltre si dovrà tenere massima considerazione dello stato di vulnerabilità del soggetto, ed in particolare evidenti stati di gravidanza o difficoltà motoria, dovendo valutare le condizioni esterne quali possibili incendi o esplosioni.

Dette linee guida sono state predisposte allo scopo di evitare qualsiasi utilizzo improprio del Taser che ne possa comportare una violazione indiretta dell’articolo 53 del codice penale[4].

Difatti la normativa specifica che “L’utilizzo dell’arma in argomento, anche in conformità all’articolo 53 c.p., è previsto altresì nei casi in cui si renda consigliato immobilizzare temporaneamente un soggetto”[5].

Analogamente a quanto avviene per le armi da fuoco, il pubblico ufficiale dovrà accertarsi, prima di poter concretamente far uso della pistola elettrica, che ricorrano specifiche condizioni di urgenza e necessità che autorizzano un legittimo utilizzo del taser.

Inoltre il pubblico ufficiale dovrà, se dispone di diversi strumenti, utilizzare quello meno lesivo; a tal proposito si sostiene che il c.d. “storditore” sia preferibile alla tradizionale pistola, in conformità della definizione data al taser quale “arma non letale”, tuttavia tale affermazione non ha trovato unanime approvazione, considerando i gravi danni che possono derivare da una forte scarica elettrica.

La normativa conclude che l’uso del taser è riservato unicamente ai corpi dell’arma quali: Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza e la sperimentazione sarà avviata inizialmente in alcune città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.

Si aspettano quindi notizie riguardo i risultati ottenuti dall’utilizzo di questa particolare e innovativa pistola elettrica, augurandosi che l’impiego non sfoci in un arbitrio illegittimo, provando pericolose conseguenze.

 

FONTI: 

[1] Per le analisi riguardo la percentuali delle vittime causate del taser si veda qui: www.contropiano.org 

 

 

[2] Per un miglior approfondimento si veda qui:  www.amnesty.it

[3] Il testo integrale delle linee guida è disponibile qui: www.mpnazionale.it

[4] Articolo 53 del codice penale:
“Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.”

[5] Per un migliore approfondimento si veda: www.uglpoliziadistato.it

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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