giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Telemarketing selvaggio? No, grazie!

Quante volte vi sarete chiesti come non essere più disturbati da chiamate promozionali indesiderate? Come riuscire a sfuggire definitivamente al telemarketing selvaggio e aggressivo che a tutte le ore, di giorno e di notte, tenta di estorcere contratti di cui non si hanno bene chiare informazioni?

Prima di tutto occorre ricordare come queste telefonate violino le nuove tutele sui diritti dei consumatori nelle vendite a distanza, in vigore dal 13 giugno 2014. A rilevarlo è stata in primis l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. La normativa, aggiornando il Codice del consumo del 2005 che non prevedeva regole ad hoc per questi contratti sottoscritti direttamente a casa del consumatore, per strada e, ovviamente al telefono, ha infatti imposto la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono, imponendo che la sottoscrizione non vincoli chi riceve telefonate promozionali, se alla chiamata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro e dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica.

Telefonate che, addirittura, si trasformano spesso e volentieri in una serie di telefonate “mute”, nelle quali – una volta risposto – non si viene messi in contatto con alcun interlocutore. Vengono fatte dai sistemi automatizzati di chiamata che generano un numero di telefonate superiore agli operatori disponibili per eliminare i tempi morti dei call center.

Del resto il meccanismo del teleselling è il seguente: le aziende comprano tariffari completi di nome, cognome e numero di telefono da contattare per vendere qualcosa, che sia un abbonamento o un prodotto. I nominativi, poi, finiscono in complessa rete di società che se li scambiano e, via via, i dettagli aumentano: sesso, professioni, preferenze e status sociale. Una ricostruzione e profilazione assolutamente illecita, dal momento che la normativa del teleselling prevede che possano essere contattati solo i consumatori che hanno espressamente dato il loro consenso.

Come difendersi allora da un tale martellamento telefonico da cui nessuno si salva e che da anni insidia la vita di tutti noi?

Prima di tutto bisogna considerare il fatto che se l’utenza è pubblicata negli elenchi telefonici, l’intestatario può chiedere al suo gestore telefonico che essa venga rimossa dagli elenchi, così da renderla “riservata” e dunque non più visibile.

In alternativa, può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (istituito con il d.P.R. 178/2010), lasciando così la sua utenza presente negli elenchi telefonici, ma non più utilizzabile per fini promozionali.

Di cosa si tratta esattamente? È un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al registro un abbonato esercita il diritto “ad opporsi al trattamento” dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice privacy. La gestione del Registro è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB), organismo che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al Registro può iscriversi gratuitamente solo l’intestatario di un’utenza (fissa o mobile, privata o aziendale) pubblicata negli elenchi telefonici. Se l’utenza, invece, non compare negli elenchi ed è quindi “riservata” (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile, raramente presenti negli elenchi), l’intestatario non può iscriverla al Registro.

Un elemento sicuramente positivo è dato dal fatto che l’iscrizione ha una durata indeterminata. Rimane efficace fino alla sua revoca da parte dell’intestatario dell’utenza, che può essere esercitata in qualsiasi momento.

Tuttavia iscriversi al Registro delle opposizioni non mette quasi mai fine alle chiamate moleste, perché se il numero telefonico è presente in altre liste a cui si è dato il consenso senza accorgersene, il telemarketing prosegue. Ed anche se ci sono numerosi richiami, sanzioni e disposizioni resta assai difficile opporsi. In altri paesi c’è invece una “do not call list” dove gli utenti possono iscrivere qualsiasi numero di telefono e vietarne così le telefonate pubblicitarie senza se e senza ma. In Italia, l’unica arma che si ha a disposizione nel caso di telefonate pubblicitarie indesiderate, nonostante ci si sia iscritti al Registro delle opposizioni o non si abbia mai dato il consenso, è mandare una segnalazione al Garante della Privacy tramite due moduli, uno per le utenze riservate, l’altro per le utenze iscritte al Registro. A seguito di alcune modifiche apportate al Codice privacy, attualmente soltanto le persone fisiche hanno la possibilità di effettuare segnalazioni all’Autorità. Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, infatti, pur potendo iscriversi al Registro, non possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti dal Codice (reclamo, segnalazione e ricorso), ma debbono far valere le proprie ragioni necessariamente davanti all’autorità giudiziaria.

Una buona notizia, per concludere, è sapere che sono state di recente introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

  • Chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;
  • Gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;
  • L’informativa può essere resa dagli operatori con modalità semplificate.

 

 

Anna Rovesti

Anna Rovesti nasce a Modena il 31 ottobre 1992. Conseguita la maturità classica, prosegue i suoi studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea a luglio 2016 con il massimo dei voti. La passione e l’interesse per Informatica giuridica e il Diritto dell'informazione e delle comunicazioni la portano ad approfondire in particolar modo queste materie grazie a corsi universitari, seminari di approfondimento e la partecipazione a luglio 2015 tramite l’Associazione ELSA (European Law Student Association) di cui è socia alla Summer Law School di Copenhagen in Media Law. Proprio in quest’ambito decide di redigere la tesi di laurea dal titolo: “Disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove comunicazioni telematiche. Libertà di espressione e di informazione tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali”. Grazie a un tirocinio formativo presso COOPSERVICE S. Coop. p. A. in area legale-privacy, riesce a mettere a frutto l'interesse per questo ambito, affiancando il tutor aziendale e le figure senior dell’ufficio nella gestione della modulistica, di comunicati, lettere, avvisi e convocazioni d’uso comune legati alla normativa sulla protezione dei dati personali. Attualmente lavora come praticante consulente del lavoro in uno studio di Modena prestando consulenza legale in materia giuslavoristica e nella gestione delle risorse umane (gestione del personale inviato all'estero con assistenza contrattuale fiscale e previdenziale, assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie inerenti il rapporto di lavoro, assistenza nelle procedure concorsuali e di licenziamento individuale e collettivo, trattative sindacali inerenti a contratti integrativi aziendali, gestione di survey aziendali finalizzate all'implementazione di piani di welfare, assistenza nella predisposizione di piani relativi ai premi di produzione e di risultato, ecc). La sua collaborazione con “Ius in itinere” nasce dal desiderio di mettersi in gioco come giurista, studiosa e giovane lavoratrice alle prese con il mondo del diritto, tanto complesso quanto affascinante. Una forte determinazione, senso del dovere e capacità di organizzazione la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: anna.rovesti@iusinitinere.it

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