venerdì, Aprile 19, 2024
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Tessera elettorale: vizi del procedimento nel rilascio del duplicato

 

Le modalità di rilascio della tessera elettorale sono indicate dall’art. 4 del d.P.R. n. 299 dell’8 settembre 2000. In particolare, il comma 5 disciplina i casi di deterioramento della tessera elettorale che ha sostituito integralmente il previgente certificato elettorale svolgendone le medesime funzioni, mentre il comma 6 si occupa di caso di smarrimento o furto. Nel dettaglio, l’articolo 4.5 del d.P.R. in questione stabilisce che in caso di deterioramento è necessaria la “previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e presentazione dell’originale deteriorato”; il comma 6, invece, ordina che “in caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera elettorale al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza”.

Sull’argomento si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato, sez. III, n. 2535 del 29/05/2017 . L’appellante, che impugnava una sentenza del TAR Puglia, Bari, sez. III n. 01294 del 2016, chiedeva l’annullamento dell’intero procedimento elettorale del 5 giugno 2016 in occasione del quale si erano svolte le elezioni amministrative del Comune pugliese, sul solo presupposto che il comune aveva rilasciato 1164 tessere elettorali, di cui, 1094 violavano l’articolo 4 del d.P.R. 299 del 2000 per svariati motivi. Tra i motivi l’appellante adduce che: 1094 tessere elettorali non conterrebbero motivazione del duplicato; 70 tessere sono state ritirate da terzi; 966 richieste di duplicato non accluderebbero le vecchie tessere; 55 hanno la specificazione di furto/ smarrimento ma sono prive di dichiarazione sostitutiva e/o denuncia.

Il giudice di prime cure adduce che in mancanza di motivazione per la quale il duplicato è stato richiesto “è ragionevole presumere, salva prova contraria, che la ragione sia lo smarrimento” e che il ritiro delle tessere elettorali da parte di familiari o conviventi, che siano noti all’Ufficio elettorale, è giustificato in virtù delle piccole dimensioni del Comune.

Inoltre, si ravvisa che, sulla motivazione della necessità o meno della previa denuncia di smarrimento si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 708 del 22/02/2016 stabilendo che il cittadino può rivolgersi direttamente al comune per il rilascio del duplicato della tessera elettorale, senza la necessità che il cittadino ne denunci lo smarrimento presso i Carabinieri o la Polizia di Stato.

L’appellante però adduce dinanzi al Consiglio di Stato l’esistenza di vizi derivanti dalla violazione dell’articolo 4 del d.P.R. 299/2000 (di cui si è riportata la norma in apertura) ed inoltre “specifica più volte che il numero di coloro che hanno votato è illegittimamente alto”, ma non, si precisa, che il diritto di elettorato attivo in capo agli elettori sia ingiustificato; pur ponendo in rilievo l’esistenza di un collegamento invalidante tra il rilascio del duplicato della tessera elettorale non conforme alla norma ed il voto espresso. Il Consiglio di Stato precisa che la tessera elettorale svolge funzione certificatoria e raggiunge definitivamente le sue finalità al momento dell’ammissione dell’elettore al voto; dunque l’esistenza di eventuali irregolarità nel procedimento di rilascio, che non siano tali da mettere in dubbio il diritto di elettorato attivo, non ha alcuna influenza sulla validità del voto. Esiste sicuramente un nesso tra il procedimento di rilascio del duplicato della tessera elettorale e la validità del voto espresso dall’elettore che quel duplicato ha ottenuto sulla base di una incompleta o irregolare formulazione della domanda, ma tale connessione non può determinare l’invalidità del voto espresso dall’elettore ammesso al seggio, in virtù del possesso della tessera elettorale; che dunque, lo legittima al diritto avente rilevanza costituzionale. La tessera elettorale, infatti, ha una duplice funzione: dimostrare l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali, da un lato, ed attestare (tramite l’apposizione del timbro del seggio in cui il diritto/ dovere civico si è espletato) l’univocità del voto, dall’altro.  Sull’argomento si legga questo articolo.

Dunque, il Collegio ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure ed afferma che l’appello, per i motivi addotti riguardanti i vizi del procedimento del duplicato della tessera elettorale, è respinto.

Qualora l’appellante avesse collegato il vizio del rilascio della tessera elettorale, contestando altresì il diritto di elettorato attivo in capo agli elettori ammessi al voto, della questione, comunque, non avrebbe potuto conoscere il giudice amministrativo, in quanto la Cassazione civile a Sezioni Unite con sentenza n. 3601 del 2003 ha statuito che “le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto, l’accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell’ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla Pubblica Amministrazione”.

 

 

 

 

 

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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