venerdì, Marzo 29, 2024
Litigo Ergo Sum

Il testamento olografo. L’impugnazione per falsità.

Ai sensi dell’art. 587 c.c. “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parte di esse ovvero detta disposizioni di carattere non patrimoniale”. Sebbene sia discussa la natura giuridica, negoziale o non, dell’atto di ultima volontà, è pacifica la sua naturale destinazione a regolare vicende successivamente alla morte, sicché prima di tale momento esso è inefficace. Di qui, la sua naturale revocabilità, a sua volta espressione dell’assoluta spontaneità che caratterizza l’atto, non a caso assistito dal divieto di patti successori, ex art. 458 c.c.

In particolare, il testamento olografo è disciplinato dall’art. 602 c.c. ed è l’atto privato scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore. Il testamento olografo, dunque, a pena di nullità, deve essere scritto integralmente di mano del testatore con la propria abituale grafia, difatti, non è ammissibile né una scrittura in stampatello né un’eterografia. La sottoscrizione, a tutela della paternità e responsabilità del testatore, deve essere posta alla fine delle disposizioni, ma può anche essere posta a margine o, altrimenti, se la scheda è formata da più fogli, all’ultimo, purché sussista un collegamento materiale tra i fogli e un collegamento logico e sostanziale tra le disposizioni. Si badi che la sottoscrizione è valida anche quando non risulti indicato il nome o il cognome, purché possa egualmente individuarsi con certezza la persona della cui eredità si tratta. Il testamento olografo, infine, sempre a pena di nullità, deve contenere la data ossia l’indicazione del giorno, mese ed anno. Dottrina e giurisprudenza[1] convengono nel senso di attribuire al testamento olografo natura di scrittura privata, tuttavia, sotto il profilo della reazione alla patologica falsità dell’atto, non altrettanto pacifica pare l’individuazione dello strumento processuale più idoneo per operarne il disconoscimento.

Secondo un primo orientamento, quello del mero disconoscimento, il testamento olografo è un testamento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma prescritti dalla legge all’art. 602 c.c. A riguardo fondamentale appare ricostruire la nozione di “terzo” in termini relazionali, vale a dire di assoluta estraneità a quel determinato rapporto od atto giuridico. Di talché, nell’ipotesi di una controversia ereditaria, gli eredi e gli aventi causa indicati nell’art. 214 c.p.c., non possono essere qualificati come terzi rispetto alla scheda testamentaria, perché, evidentemente, si trovano in una posizione di dipendenza rispetto al contenuto di tale documento, la cui efficacia proviene dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta.

Pertanto, laddove quest’ultimo voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta, perché effettivamente redatta dal suo autore sottoscrivente[2]. Si è aggiunto, poi, che l’azione avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto soggiace allo stesso regime probatorio previsto nel caso di nullità dall’art. 606 c.c., per la mancanza di requisiti intrinseci del testamento, sicché, nell’ipotesi di conflitto tra erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo. Diversamente, secondo altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in una eccezione di falso.

A riguardo, si osserva l’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620, c. 6, c.c., nonché l’equiparazione che, a certi fini, la legge penale fa del testamento agli atti pubblici. In particolare, il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigilli. Il verbale, inoltre, è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Soltanto dal momento della pubblicazione l’erede può agire giudizialmente per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie, sebbene il testamento risulti efficace fin dall’apertura della successione. Dagli orientamenti esaminati emerge che le contestazioni di autenticità del testamento olografo, avendo ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto, danno luogo a controversie diverse da quelle relative alla nullità del testamento, ex art. 606 c.c., e si inseriscono nel più ampio tema delle contestazioni delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite. In più, nelle tesi prospettate la scelta dell’azione esperibile è condizionata da un’ampia serie di fattori tra i quali assumono rilievo preminente: la natura giuridica del testamento olografo; il rapporto tra la provenienza della scrittura e la parte n causa contro la quale è prodotta; la distinzione tra il contenuto del testamento e lo strumento mediante il quale acquista rilievo processuale.

Infine, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2015 sono intervenute sul tema sciogliendo i dubbi interpretativi. Le S.U., con la sentenza n. 12307 del 2015, non hanno accolto nessuna delle due tesi sopra esposte, propendendo, diversamente, per una terza soluzione, peraltro già proposta da un intervento risalente del 1951[3], secondo cui “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Tale opzione interpretativa, secondo la Suprema Corte, rappresenta l’unica in grado di garantire una coerenza sistematica tra gli istituti processuali e sostanziali emergenti dall’analisi della questione. Invero, l’azione di accertamento negativo, a differenza dell’istanza di verificazione, facendo salva la riconducibilità alle scritture private del testamento olografo, non comporta la censurabile conclusione di equiparare quest’ultimo alle scritture private in generale provenienti da terzi. Inoltre, l’azione di accertamento negativo rappresenta l’unico strumento processuale che consente di evitare un aggravamento eccessivo dell’onere probatorio a carico della parte processuale che si professi erede testamentario o legatario, a seguito del semplice disconoscimento della scheda testamentaria da parte della controparte processuale, nonostante la rilevante efficacia sostanziale e processuale della scheda.

[1] Si veda, Cass., n. 3849/1979; Cass., n. 8490/2012.

[2] In questi termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nelle sent. n. 23371 del 1975 e n. 3849 del 1979.

[3] Cfr. Cass., n. 1545 del 1951.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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