sabato, Gennaio 25, 2025
Labourdì

Ticket di licenziamento: è sempre a carico del datore di lavoro, anche per le ipotesi di giusta causa?

A cura di Federico Fornaroli

 

Con sentenza n. 333/2024, il Tribunale di Cremona ha stabilito che il pagamento del c.d. “ticket di licenziamento” non può essere oggetto di addebito al lavoratore in casi di licenziamento irrogato per giusta causa e, quindi, in ragione di una condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal medesimo.

E ciò, nemmeno quando tale provvedimento espulsivo sia frutto della decisione datoriale basata sulle protratte assenze ingiustificate del dipendente, oltre i limiti consentiti dalle regole vigenti.

Infatti, il pagamento del c.d. “ticket di licenziamento” è un contributo “previso ex lege – e, in particolare, dall’art. 2 co. 31 e ss. L. 92/2012 – in tutte le fattispecie, come quella in esame, in cui al lavoratore sia stato comminato un licenziamento disciplinare (per quanto di interesse), per il sol fatto che il rapporto di lavoro sia cessato per recesso del datore di lavoro a causa della condotta inadempiente del prestatore di lavoro.

Sicché, la società “non può porre a carico del lavoratore il costo di un contributo che è proprio la legge a porre a carico del datore di lavoro anche nei casi, come quello in esame, in cui il licenziamento è stato irrogato a causa della condotta disciplinarmente rilevante del prestatore di lavoro.”

Pertanto, nessuna deroga e/o differente argomentazione può ammettersi a detta del succitato giudice cremonese.

Nondimeno, si tratta di una pronuncia in antitesi con una precedente sentenza del 27/5/2022 e concernente una simile ipotesi, in cui, invece, il Tribunale di Udine aveva ammesso la richiesta aziendale di trattenere dalle spettanze di fine rapporto dovute al dipendente in questione la somma equivalente al c.d. “ticket di licenziamento” versato, poiché, per fatti concludenti, il comportamento del lavoratore era considerabile al pari di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale che, per legge, non comportano l’esborso di detto contributo.

Dunque, siamo davanti ad una tematica ancora in divenire e di frequente discussione, che merita attenzione e aperta a futuri e variegati sviluppi.

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